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Lo spesometro: dati 2012 da inviare entro il 12/21 novembre 2013

A un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente, che sostituisce quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 2.8.2013, stavolta corredato dalle relative istruzioni alla compilazione.

Gli operatori Iva dispongono ora di un nuovo modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata:

– da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento);

– gli altri operatori invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).

fotospesometro
 
Chi deve presentare lo spesometro?
In generale, sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Inoltre sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti:
 
 

CESSIONE INTRACOMUNITARIA – posizione del cessionario

i soggetti (artt. 22 e 74-ter del DPR   n. 633/72) presso i quali sonoeffettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le   prestazioni di servizi legate al   turismo;
società di leasing e noleggio (facoltativa   la scelta di questo modellorispetto al vecchio);
per acquisti da San Marino (facoltativa   la scelta di questo modellofino al 31.12.2013);

OBBLIGATI

acquisti Black List (a   decorrere dal 1° ottobre 2013) soggetti passivi IVA comunicano i dati   relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati   o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre   2001 (facoltativa la scelta del modello fino al 31.12.2013);
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri   organismi didiritto   pubblico per le operazioni effettuate e ricevute   nell’ambito di attività commerciali;

 

      ESONERATI

regime dei “super minimi”;- Stato, le regioni, le province, i comuni e   gli altri organismi di diritto pubblico per le   operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali;produttori agricoli marginali solo per il   2012.

 
LE NOVITA’ PER GLI ACQUISTI DI SAN MARINO E PER LE OPERAZIONI BLACK LIST

Una delle novità più importanti di questo nuovo spesometro, è quella che con riferimento alle:

comunicazioni delle operazioni da e verso operatori c.d. “black list”;

– e agli acquisti senza imposta da operatori economici di San Marino;

modificando quanto contenuto nel Provv. n.94908 del 2 agosto 2013, che imponeva l’utilizzo obbligatorio del nuovo modello per le operazioni effettuate o annotate dal 1° ottobre 2013, ora per tali operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

Forma della comunicazione

Il Provv. 94908 del 2.8.2013 precisa che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata e che l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione. Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad:

acquisti da operatori economici sammarinesi;

acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;

– e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Non appariva chiaro, quindi, se fosse consentito nei citati casi di comunicazione analitica obbligatoria, indicare le altre operazioni in modalità aggregata. Seppur per un caso diverso (operazioni di noleggio e leasing) le istruzioni precisano che l’esposizione in forma aggregata è consentita per le operazioni diverse da noleggio o leasing.

Operazioni legate al turismo

Vanno comunicate le operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino a un massimo di 15.000 euro: le istruzioni precisano che le operazioni superiori ai 15.000 euro debbono essere comunicate nei quadri ordinari del modello.

Per cui se avete ceduto beni o prestato servizi a clienti (persone fisiche) residenti extra-UE con pagamento del corrispettivo in contanti per un ammontare superiore ai 1.000 euro, si prega di informare lo scrivente Studio.
 
Operazioni in reverse charge
Vanno comunicate le operazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e cioè:
– gli acquisti di materiale d’oro e d’argento;
– e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
– nonché acquisti di rottami e metalli non ferrosi (di cui all’art. 74 commi 7 e 8 dello stesso decreto).
Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (reverse charge immobiliare), quindi pare non si possa sostenere l’esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili, esonero richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.
Acquisti di servizi da non residenti
Vanno comunicati i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti  extracomunitari di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. 633/72.
Dunque, anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.
Operazioni black list
Nel nuovo frontespizio viene consentita l’indicazione della periodicità trimestrale di presentazione del  modello, non presente nei tracciati di agosto. Stante l’unicità delle indicazioni fornite con il Provv. 2.8.2013 viene ora il dubbio se l’esclusione stabilita per le importazioni ed esportazioni prevista per le normali operazioni fosse da estendersi anche alle operazioni black list; le istruzioni sul punto precisano che nel quadro delle operazioni black list vanno indicate tutte le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list.

Un altro dubbio riguardava il fatto se anche gli acquisti da San Marino dovessero  confluire nel quadro BL delle operazioni black list (essendo San Marino un   Paese a fiscalità privilegiata): le istruzioni sul punto precisano che gli   acquisti da San Marino vanno “esclusivamente” comunicate utilizzando   l’apposito quadro SE, quindi pare di capire che nessuna duplicazione di   dati deve verificarsi.

 
Si prega di segnalare allo scrivente Studio quali delle seguenti operazioni sono state effettuate nel 2012:

OPERAZIONI DA COMUNICARE ALLO STUDIO DA INSERIRE NELLO   SPESOMETRO

SPESOMETRO ORDINARIO

Operazioni documentate da fattura –   vanno comunicate tutte senza soglia

Operazioni non documentate da   fattura – vanno comunicate solo quelle superiori alla soglia dei 3.600 euro Iva inclusa

Operazioni   effettuate   da   soggetti    che   non   sono    obbligati all’emissione della fattura (commercio al minuto, bar e ristoranti o somministrazione e agenzie viaggio) -> con soglia dei 3.000 euro per il 2012 e   2013 anche se viene emessa fattura.

N.B. Vanno comunicate le operazioni effettuate ai sensi   dell’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972, cioè:

  • gli acquisti di materiale d’oro e d’argento;
  • e  le   prestazioni di   servizi  rese  nel  settore    edile    da  soggetti subappaltatori;
  • nonché acquisti di rottami e metalli non ferrosi (di cui   all’art. 74 commi 7 e 8 dello stesso decreto).
  • viene   pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6  (reverse charge immobiliare)         e quindi   pare      non           si  possa sostenere l’esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione   di immobili, esonero richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria e   dagli operatori economici.
COMUNICAZIONE BLACK   LIST –  operazioni   attive e passive effettuate con operatori IVA black listN.B. per le   operazioni effettuate   fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello   polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (modello BL).
ACQUISTI DA OPERATORI SAMMARINESI

–   operazioni di acquisto di beni e   servizi da operatori economici di San Marino   senza addebito dell’imposta in fattura.

N.B. per le   operazioni effettuate   fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello   polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (cartacea).

 

OPERAZIONI LEGATE AL   TURISMO – operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro– solo per   cessioni di beni e prestazioni di servizi a clienti
(persone fisiche) residenti extra-UE con pagamento del corrispettivo in   contanti per un ammontare superiore ai 1.000 euro.
SERVIZI EXTRA-UE dati relative   alle   prestazioni di       servizi       documentate  da  fatture  ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7-bis a 7- seppie   del DPR 633/72, compresi gli articoli di beni in Italia fatturati dal   rappresentante fiscale

 
Si riportano di seguito alcuni casi particolari per aiutare il cliente nella comunicazione dei dati allo scrivente Studio:

CASI PARTICOLARI DELLO SPESOMETRO

Attività in contabilità separata

Le  imprese che  esercitano una pluri-attività e che  gestiscono per   questo contabilità separate, nel caso in cui ricevano da un   fornitore una fattura in riguardo a tutte le attività, potranno inviare un   unico dettaglio della fattura ricevuta dal singolo fornitore, al netto di   eventuali importi FC Iva.

Autotrasportatori   iscritti all’albo

Ai sensi dell’art.74   del DPR 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a   quello di emissione del documento.  L’Agenzia   delle Entrate ha confermato che la comunicazione potrà far riferimento alla data di   registrazione dell’operazione ai fini della compilazione ed invio della   stessa.

Contribuenti minimi ed ex minimi

La Circolare   n.24/E/2011 precisa che l’esonero per i minimi viene meno quando in corso d’anno  il  regime semplificato cessa  di  avere efficacia. Dunque,   l’esclusione non opera, qualora in corso d’anno il regime in parola cessi di   avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000   euro, l’effettuazione di  cessioni  all’esportazione, il  sostenimento di  spese  per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a   titolo di partecipazione agli utili, o l’effettuazione di acquisti di beni   strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano   l’ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è   obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie   effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione   del regime fiscale semplificato.

 

Va detto che le fatture ricevute da   soggetti minimi vanno comunque comunicate,      in      quanto      l’esclusione        è       soggettiva      e     riguarda esclusivamente i soggetti che emettono le fatture che adottano quel regime.

Corrispettivi   SNAI – e corrispettivi delle farmacie Sono rilevanti, dunque vanno comunicati:

  • i   corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli   apparecchi da intrattenimento (art.110 co.7 TULPS);
  • le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli  apparecchi;
  • i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di   soggetti  privati;
  • i   corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative Asl.

Cessioni   gratuite oggetto di autofattura

Le cessioni   gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria   dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione delle partita IVA   del cedente.

Fattura   cointestata

In caso di fattura cointestata,    l’operazione va segnalata        per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del  superamento della soglia  si fa  riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo   cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come   “modalità di pagamento”, “importo frazionato”.

Leasing

Nel   caso  di  contratti di   leasing e  noleggio viene  disposto l’esonero dallo spesometro per i prestatori che   utilizzano il modello approvato con Provv. del 21.11.2011 per la   comunicazione dei dati dell’attività caratteristica. Un esonero volto a   evitare duplicazioni di adempimenti. Per   coloro che utilizzano beni in leasing   o a    noleggio   è   comunque  dovuto   lo spesometro e     la comunicazione delle operazioni.

Operazioni   in regime del margine Le   operazioni effettuate in regime IVA di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/95,   non documentate da fatture, sono oggetto di comunicazione se il totale del   documento risulta di importo non inferiore a 3.600 euro.
Spedizioni internazionali  delle merci

In considerazione dell’esclusione dell’obbligo di comunicazione di operazioni  quali esportazioni di cui all’art.8 , importazioni, cessione di beni e   prestazione di servizi effettuati e ricevute registrate e soggette a   registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi   black list, le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di   esportazione e importazione, (es. servizi di spedizione e trasporto), N.I. art. 9 del DPR 633/72, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.

 

 

spedizione e trasporto), N.I. art.9 del DPR 633/72, sono da comunicare al  netto degli importi esclusi  (es. diritti  doganali). Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario   perché già acquisite tramite i modelli Intra.

Passaggi   interni tra contabilità separate Non è necessario indicare nella comunicazione le operazioni aventi per   oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art.36   del DPR 633/72.
Scheda   carburante

Rimangono esclusi  dalla   comunicazione  i dati degli acquisti di   carburante pagati con carta di credito.   Gli acquisti di carburante effettuati da privati

mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso   la comunicazione degli operatori finanziari di cui all’art.21, co.1-ter del   D.L. 78/2010. Per i casi   in cui permane la tenuta delle schede carburanti il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla   comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo
Vendite per   corrispondenza

Le vendite per corrispondenza   vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate   attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per   le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare la vendita indipendentemente               dall’importo.        Per  le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA.

Aspetti sanzionatori
Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”, quindi, da 258,00 euro a 2.065,00 euro.