A un mese dalla prima scadenza di presentazione del modello, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile un nuovo modello di comunicazione polivalente, che sostituisce quello precedentemente allegato al Provvedimento direttoriale del 2.8.2013, stavolta corredato dalle relative istruzioni alla compilazione.
Gli operatori Iva dispongono ora di un nuovo modello di comunicazione per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline.
La comunicazione telematica dei dati relativi al 2012 deve essere effettuata:
– da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, entro il 12 novembre 2013 (a regime entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento);
– gli altri operatori invece, dovranno provvedere all’invio dei dati entro il 21 novembre 2013 (a regime, entro il 20 aprile dell’anno successivo).
Chi deve presentare lo spesometro?
In generale, sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini IVA, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Inoltre sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti:
CESSIONE INTRACOMUNITARIA – posizione del cessionario |
|
i soggetti (artt. 22 e 74-ter del DPR n. 633/72) presso i quali sonoeffettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo; | |
società di leasing e noleggio (facoltativa la scelta di questo modellorispetto al vecchio); | |
per acquisti da San Marino (facoltativa la scelta di questo modellofino al 31.12.2013); | |
OBBLIGATI |
acquisti Black List (a decorrere dal 1° ottobre 2013) soggetti passivi IVA comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal D.M. 21 novembre 2001 (facoltativa la scelta del modello fino al 31.12.2013); |
Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi didiritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività commerciali; | |
ESONERATI |
– regime dei “super minimi”;- Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali;– produttori agricoli marginali solo per il 2012. |
LE NOVITA’ PER GLI ACQUISTI DI SAN MARINO E PER LE OPERAZIONI BLACK LIST
Una delle novità più importanti di questo nuovo spesometro, è quella che con riferimento alle:
– comunicazioni delle operazioni da e verso operatori c.d. “black list”;
– e agli acquisti senza imposta da operatori economici di San Marino;
modificando quanto contenuto nel Provv. n.94908 del 2 agosto 2013, che imponeva l’utilizzo obbligatorio del nuovo modello per le operazioni effettuate o annotate dal 1° ottobre 2013, ora per tali operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.
Forma della comunicazione
Il Provv. 94908 del 2.8.2013 precisa che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata e che l’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione. Tuttavia, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa ad:
– acquisti da operatori economici sammarinesi;
– acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
– e acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Non appariva chiaro, quindi, se fosse consentito nei citati casi di comunicazione analitica obbligatoria, indicare le altre operazioni in modalità aggregata. Seppur per un caso diverso (operazioni di noleggio e leasing) le istruzioni precisano che l’esposizione in forma aggregata è consentita per le operazioni diverse da noleggio o leasing.
Operazioni legate al turismo
Vanno comunicate le operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro, soglia entro cui è in ogni caso ammesso l’uso del denaro contante, e fino a un massimo di 15.000 euro: le istruzioni precisano che le operazioni superiori ai 15.000 euro debbono essere comunicate nei quadri ordinari del modello.
Operazioni in reverse charge
Vanno comunicate le operazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972 e cioè:
– gli acquisti di materiale d’oro e d’argento;
– e le prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori;
– nonché acquisti di rottami e metalli non ferrosi (di cui all’art. 74 commi 7 e 8 dello stesso decreto).
Viene pertanto indirettamente richiamata anche la lettera a-bis del citato comma 6 (reverse charge immobiliare), quindi pare non si possa sostenere l’esclusione dalla comunicazione per i dati relativi alla cessione di immobili, esonero richiesto a gran voce dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.
Acquisti di servizi da non residenti
Vanno comunicati i dati relativi alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7-bis a 7-septies del D.P.R. 633/72.
Dunque, anche gli acquisti di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale.
Operazioni black list
Nel nuovo frontespizio viene consentita l’indicazione della periodicità trimestrale di presentazione del modello, non presente nei tracciati di agosto. Stante l’unicità delle indicazioni fornite con il Provv. 2.8.2013 viene ora il dubbio se l’esclusione stabilita per le importazioni ed esportazioni prevista per le normali operazioni fosse da estendersi anche alle operazioni black list; le istruzioni sul punto precisano che nel quadro delle operazioni black list vanno indicate tutte le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi della cosiddetta black list.
Un altro dubbio riguardava il fatto se anche gli acquisti da San Marino dovessero confluire nel quadro BL delle operazioni black list (essendo San Marino un Paese a fiscalità privilegiata): le istruzioni sul punto precisano che gli acquisti da San Marino vanno “esclusivamente” comunicate utilizzando l’apposito quadro SE, quindi pare di capire che nessuna duplicazione di dati deve verificarsi. |
Si prega di segnalare allo scrivente Studio quali delle seguenti operazioni sono state effettuate nel 2012:
OPERAZIONI DA COMUNICARE ALLO STUDIO DA INSERIRE NELLO SPESOMETRO |
|
SPESOMETRO ORDINARIO |
Operazioni documentate da fattura – vanno comunicate tutte senza soglia |
Operazioni non documentate da fattura – vanno comunicate solo quelle superiori alla soglia dei 3.600 euro Iva inclusa |
|
Operazioni effettuate da soggetti che non sono obbligati all’emissione della fattura (commercio al minuto, bar e ristoranti o somministrazione e agenzie viaggio) -> con soglia dei 3.000 euro per il 2012 e 2013 anche se viene emessa fattura.
N.B. Vanno comunicate le operazioni effettuate ai sensi dell’art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972, cioè:
|
|
COMUNICAZIONE BLACK LIST | – operazioni attive e passive effettuate con operatori IVA black listN.B. per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (modello BL). |
ACQUISTI DA OPERATORI SAMMARINESI |
– operazioni di acquisto di beni e servizi da operatori economici di San Marino senza addebito dell’imposta in fattura. |
N.B. per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013, è possibile utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione (cartacea). |
OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO | – operazioni legate al turismo di importo non inferiore ai 1.000 euro– solo per cessioni di beni e prestazioni di servizi a clienti (persone fisiche) residenti extra-UE con pagamento del corrispettivo in contanti per un ammontare superiore ai 1.000 euro. |
SERVIZI EXTRA-UE | dati relative alle prestazioni di servizi documentate da fatture ricevute da soggetti extracomunitari di cui agli articoli da 7-bis a 7- seppie del DPR 633/72, compresi gli articoli di beni in Italia fatturati dal rappresentante fiscale |
Si riportano di seguito alcuni casi particolari per aiutare il cliente nella comunicazione dei dati allo scrivente Studio:
CASI PARTICOLARI DELLO SPESOMETRO |
|
Attività in contabilità separata |
Le imprese che esercitano una pluri-attività e che gestiscono per questo contabilità separate, nel caso in cui ricevano da un fornitore una fattura in riguardo a tutte le attività, potranno inviare un unico dettaglio della fattura ricevuta dal singolo fornitore, al netto di eventuali importi FC Iva. |
Autotrasportatori iscritti all’albo |
Ai sensi dell’art.74 del DPR 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione del documento. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione potrà far riferimento alla data di registrazione dell’operazione ai fini della compilazione ed invio della stessa. |
Contribuenti minimi ed ex minimi |
La Circolare n.24/E/2011 precisa che l’esonero per i minimi viene meno quando in corso d’anno il regime semplificato cessa di avere efficacia. Dunque, l’esclusione non opera, qualora in corso d’anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l’effettuazione di cessioni all’esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l’effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime fiscale semplificato. |
Va detto che le fatture ricevute da soggetti minimi vanno comunque comunicate, in quanto l’esclusione è soggettiva e riguarda esclusivamente i soggetti che emettono le fatture che adottano quel regime. |
|
Corrispettivi SNAI – e corrispettivi delle farmacie | Sono rilevanti, dunque vanno comunicati:
|
Cessioni gratuite oggetto di autofattura |
Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell’attività propria dell’impresa cedente, sono da comunicare con l’indicazione delle partita IVA del cedente. |
Fattura cointestata |
In caso di fattura cointestata, l’operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all’importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come “modalità di pagamento”, “importo frazionato”. |
Leasing |
Nel caso di contratti di leasing e noleggio viene disposto l’esonero dallo spesometro per i prestatori che utilizzano il modello approvato con Provv. del 21.11.2011 per la comunicazione dei dati dell’attività caratteristica. Un esonero volto a evitare duplicazioni di adempimenti. Per coloro che utilizzano beni in leasing o a noleggio è comunque dovuto lo spesometro e la comunicazione delle operazioni. |
Operazioni in regime del margine | Le operazioni effettuate in regime IVA di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/95, non documentate da fatture, sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo non inferiore a 3.600 euro. |
Spedizioni internazionali delle merci |
In considerazione dell’esclusione dell’obbligo di comunicazione di operazioni quali esportazioni di cui all’art.8 , importazioni, cessione di beni e prestazione di servizi effettuati e ricevute registrate e soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi black list, le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di esportazione e importazione, (es. servizi di spedizione e trasporto), N.I. art. 9 del DPR 633/72, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.
|
spedizione e trasporto), N.I. art.9 del DPR 633/72, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra. |
|
Passaggi interni tra contabilità separate | Non è necessario indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell’art.36 del DPR 633/72. |
Scheda carburante |
Rimangono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carta di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati |
mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari di cui all’art.21, co.1-ter del D.L. 78/2010. Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburanti il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo | |
Vendite per corrispondenza |
Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare la vendita indipendentemente dall’importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell’IVA. |
Aspetti sanzionatori
Per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471”, quindi, da 258,00 euro a 2.065,00 euro.