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L’importanza della prevenzione:

“Milleproroghe” Principali novità conv. L. 25.2.2022 n. 15

PREMESSA

La presente Circolare analizza le principali novità del 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), come modificato in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 (pubblicata sul S.O. n. 8 alla G.U. 28.2.2022 n. 49).DL

DILAZIONE DEI RUOLI – DEBITORI DECADUTI ALL’8.3.2020 – PROROGA DELLA RIAMMISSIONE

L’art. 19 del DPR 602/73 stabilisce che le somme iscritte a ruolo (derivanti quindi da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS) possono essere dilazionate sino ad un massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono determinati requisiti.

Se il debito supera i 60.000,00 euro occorre dimostrare lo stato di temporanea difficoltà.

Di norma, se si decade dalla dilazione, si viene riammessi a condizione che si paghino, in unica soluzione, tutte le rate scadute.

I debitori decaduti da una dilazione all’8.3.2020 avrebbero potuto essere riammessi senza pagare le rate scadute presentando domanda entro il 31.12.2021. La decadenza si verifica, per questi debitori, con il mancato pagamento di dieci rate anche non consecutive, non di cinque come nelle situazioni ordinarie.

Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, al- l’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021.

Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

REGOLARIZZAZIONE DEI VERSAMENTI IRAP – PROROGA AL 30.6.2022

L’art. 20-bis del DL 228/2021 convertito ha ulteriormente prorogato al 30.6.2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020.

La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era già stata differita quattro volte:

  • una prima al 4.2021;
  • una seconda al 9.2021;
  • una terza al 11.2021;
  • una quarta al 1.2022.

L’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020 contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazioni di san- zioni, né interessi.

ESTENSIONE AL BILANCIO 2021 DELLA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI

L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sembrava preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.

La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482- ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Ciò comporta tutte le conseguenze indicate dall’art. 6 del DL 23/2020 convertito. Più precisamente, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021 – dopo che ciò è stato consentito per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 – non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:

  • in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
  • in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il

 

contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);

  • l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

 

In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

RIMODULAZIONE DEI LIMITI ALL’UTILIZZO DEL CONTANTE

Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

Cambiavalute

A decorrere dall’1.1.2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000,00 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro

(c.d. “money transfer”).

Deroghe per i turisti stranieri

I turisti stranieri (anche appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

PROROGA DEI TERMINI DI TENUTA A DISTANZA DELLE ASSEMBLEE

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGI SINDACALI A DISTANZA

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per consigli di amministrazione, comitati esecutivi e collegi sindacali.

ASSEMBLEE VIRTUALI

 18/2020, che continua a disporre che, “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI “EDILIZI”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

  • dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 12.2021;
  • dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 2021 – PROROGA DEL TERMINE “LUNGO” AL 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020.

In particolare, la proroga riguarda:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • i beni materiali “4.0”.

MODIFICHE ALL’OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI

I co. 4-bis e 4-ter dell’art. 3 del DL 228/2021 convertito sono intervenuti sulla disciplina del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo un parziale ripristino dell’operatività della garanzia per il periodo dall’1.7.2022 al 31.12.2022, e la possibilità di differire il rimborso del capitale per finanziamenti fino a 30.000,00 euro.

L’art. 3 co. 4-bis del DL 228/2021 convertito ha modificato i co. 55 e 57 dell’art. 1 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prevedendo, dall’1.7.2022 al 31.12.2022, diverse coperture.

La L. 234/2021 aveva introdotto, per tale periodo, un regime “intermedio”, ispirato al progressivo ripristino dell’operatività ordinaria del Fondo, in cui:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro;
  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, con ammissione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione;
  • i finanziamenti per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti a soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello sono garantiti nella misura massima del 60% dell’importo.

Il DL 228/2021 convertito prevede, invece, che, dall’1.7.2022 al 31.12.2022, la garanzia operi:

  • per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’importo dell’operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del modello di valutazione e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2. Per la riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante;
  • per esigenze connesse al sostegno agli investimenti, nella misura massima dell’80% dell’operazione, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

L’art. 3 co. 4-ter del DL 228/2021 convertito ha introdotto la lettera m-ter) all’art. 13 co. 1 del DL 23/2020, disponendo che, per i finanziamenti fino a 30.000,00 euro, il termine inziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

NOTE DI VARIAZIONE IVA IN DIMINUZIONE – NUOVA DISCIPLINA – DECORRENZA

L’art. 3-bis del DL 228/2021 convertito stabilisce che le novità in materia di note di variazione IVA in diminuzione, per assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale, introdotte dall’art. 18 del DL 73/2021, si applicano alle procedure “avviate dal 26 maggio 2021 compreso”.

La specificazione della decorrenza si è resa necessaria sussistendo un dubbio interpretativo in merito all’efficacia temporale della nuova disciplina, la quale consente al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 co. 2 ss. del DPR 633/72, a partire dalla data in cui al cessionario o committente è “assoggettato” a una procedura concorsuale (ad esempio, dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento).

In base alle nuove regole, difatti, non è più necessario, per il cedente, attendere il verificarsi dell’infruttuosità della procedura concorsuale.

Per effetto dell’art. 18 co. 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), le nuove disposizioni si applicano “alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” (26.5.2021). Risultava, però, controverso se la nuova disciplina dovesse applicarsi includendo la data del 26.5.2021 oppure a decorrere dalle procedure avviate dal 27.5.2021. In controtendenza con il tenore letterale della disposizione, la circ. Agenzia delle Entrate 29.12.2021 n. 20 aveva, tra l’altro, ritenuto applicabili le nuove regole “con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore dello stesso Decreto Sostegni-bis”.

La specificazione introdotta in sede di conversione del DL 228/2021 consente quindi di superare la descritta incertezza interpretativa.

PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER LE AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”

Modificando l’art. 24 del DL 23/2020, con l’art. 3 co. 5-septies del DL 228/2021 convertito viene prorogata al 31.3.2022 la sospensione dei termini in materia di agevolazioni “prima casa”. Per effetto della modifica, la sospensione opera dal 23.2.2020 al 31.3.2022 ed i termini ricominceranno (o cominceranno) a decorrere dall’1.4.2022.

Sospensione dei termini per le agevolazioni “prima casa”

Si ricorda che l’art. 24 del DL 23/2020 ha sospeso, a partire dal 23.2.2020, i termini in materia di agevolazione “prima casa” (di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86) e di credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa” (di cui all’art. 7 della L. 448/98).

La sospensione riguarda, in particolare:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile agevolato, nel caso in cui, al momento del rogito, l’acquirente non vi abbia la residenza né vi eserciti la propria attività;
  • il termine di 1 anno per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento del nuovo acquisto, il contribuente sia ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;
  • il termine di 1 anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, che consente di evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un immobile alienato prima di 5 anni dal rogito;
  • il termine di 1 anno che deve intercorrere tra il “vecchio” acquisto agevolato e il nuovo, per maturare il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa (art. 7 della 448/98).

Termine finale

Inizialmente, l’art. 24 del DL 23/2020 prevedeva che la sospensione durasse dal 23.2.2020 al 31.12.2020. Poi, in sede di conversione del DL 183/2020, il termine finale della sospensione era stato prorogato al 31.12.2021.

Da ultimo, con la conversione in legge del DL 228/2021, il termine è stato spostato al 31.3.2022, con la conseguenza che i termini sopra indicati ricominceranno a decorrere l’1.4.2022.

Effetti della sospensione

La sospensione comporta che i termini interessati non possano scorrere nel periodo indicato e ricomincino a decorrere da dove si erano interrotti al termine della sospensione (1.4.2022). Inoltre, ove i termini sopra indicati dovessero cominciare a decorrere nel periodo di sospensione, sono rimasti “bloccati” fin dall’inizio e cominceranno a decorrere (da principio) l’1.4.2022.

Ad esempio, il contribuente che abbia acquistato un’abitazione con il beneficio “prima casa” il 10.9.2020, impegnandosi a trasferire la residenza nel Comune entro 18 mesi dal rogito, avrà a disposizione, per adempiere l’impegno assunto, 18 mesi decorrenti dall’1.4.2022.

CERTIFICAZIONI UNICHE RELATIVE AGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 – TARDIVA O ERRATA TRASMISSIONE – ESCLUSIONE DELLE SANZIONI

Con l’art. 3 co. 5-bis del DL 228/2021 convertito viene prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni riguardanti la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche.

Viene infatti stabilito che, nei casi di tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, cioè in relazione alle Certificazioni Uniche 2016, 2017 e 2018, non si fa luogo all’applicazione della prevista sanzione se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine di trasmissione.

Pertanto, ad esempio, con riferimento alle Certificazioni Uniche 2018 (relative al periodo d’imposta 2017), le sanzioni non sono applicabili se le corrette certificazioni sono state trasmesse entro il 31.12.2020.

Omessa trasmissione

La sanatoria in esame non si applica alle violazioni riguardanti l’omessa trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche.

Regime sanzionatorio

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 co. 6-quinquies del DPR 322/98, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle Certificazioni Uniche, è prevista l’applicazione di una sanzione di 100,00 euro per ogni certificazione:

  • senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il “cumulo giuridico” ex 12 del DLgs. 472/97;
  • con un massimo di 000,00 euro per sostituto d’imposta.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF

Al fine di tener conto dell’avvio delle procedure di iscrizione al RUNTS, l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021 convertito dispone che:

  • le ONLUS iscritte al 22.11.2021 all’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate continuano ad essere destinatarie, fino al 31.12.2022, della quota del cinque per mille dell’IRPEF con le modalità stabilite per gli enti del volontariato; limitatamente agli enti dotati di tale qualifica, le disposizioni che riconoscono quali beneficiari del cinque per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS hanno effetto a decorrere dal secondo anno successivo a quello di operatività del nuovo registro (quindi dal 2023, considerato che il RUNTS è diventato operativo il 23.11.2021);
  • le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) coinvolte nel processo di trasmigrazione dei dati dai registri di settore al RUNTS, che non siano già accreditate per il riparto del cinque per mille nell’esercizio 2021, possono accreditarsi al cinque per mille nell’esercizio 2022 entro il 31.10.2022, attraverso il portale

PROROGA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con l’art. 14 co. 4-quarter del DL 228/2021 convertito vengono prorogate fino al 31.12.2025 le concessioni in favore delle associazioni sportive dilettantistiche aventi ad oggetto gli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che erano in attesa di rinnovo o scadute, ovvero in scadenza entro il 31.12.2021.

INTRODUZIONE DEL C.D. “BONUS PSICOLOGO”

L’art. 1-quarter co. 3 e 4 del DL 228/2021 convertito ha previsto l’erogazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato al sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia, fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Il contributo, stabilito nell’importo massimo di 600,00 euro per persona, è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000,00 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione saranno stabiliti con un successivo decreto del Ministro della salute da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

RIMBORSO DEL C.D. “BONUS TERME”

L’art. 12 co. 2 del DL 228/2021 convertito, modificando l’art. 29-bis co. 1 del DL 104/2020 relativo alla concessione di buoni per l’acquisto di servizi termali, stabilisce che l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.

TARI E TARIFFA CORRISPETTIOGA DELVA – PROR TERMINE

In materia di TARI e tariffa corrispettiva, a decorrere dal 2022 il termine per l’approvazione, da parte dei Comuni, dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti viene fissato al 30 aprile di ciascun anno.

MISURE PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

L’art. 1 co. 13-bis del DL 228/2021 convertito introduce, all’art. 10 del DL 31.5.2021 n. 77, conv. L. 29.7.2021 n. 108, il nuovo co. 6-ter, ai sensi del quale ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, prorogati o rinnovati dalle società in house di cui al co. 1 del citato art. 10 non si applicano i limiti di cui agli artt. 19, 21 e 23 del DLgs. 15.6.2015 n. 81.

Tali contratti a termine:

  • possono essere stipulati, prorogati o rinnovati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni (e comunque non eccedente il 30.6.2026);
  • indicano, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione

Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell’amministrazione dal contratto.

PRESTAZIONI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEL CREDITO

Con riferimento alle prestazioni garantite dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, viene prorogata fino al 2022 (in precedenza, la misura riguardava il quadriennio 2016/2019) la possibilità di beneficiare di un assegno straordinario nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni (anziché 5 anni).

COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE CON IL FIS

Viene modificato l’art. 28 co. 2 del DLgs. 148/2015, con riferimento al Fondo di solidarietà residuale, che dall’1.1.2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS), disciplinato dal successivo art. 29 del medesimo DLgs. 148/2015.

Viene inoltre rimosso il limite dimensionale relativo ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti, per l’applicazione di un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella del FIS, sempre al fine di garantire le prestazioni di sostegno previste per legge (ossia l’assegno di integrazione salariale di cui all’art. 30 del DLgs. 148/2015). c.d. “Milleproroghe”) conv. L. 25.2.2022 n. 15

e disposizioni codicistiche possono essere posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).