La legge di bilancio non estende ai prestiti obbligazionari la proroga della garanzia al 30 giugno 2021
Minibond esclusi da Garanzia Italia.
pubblicato su Economia.news
di Mennato Fusco e Andrea Filippo Mainini
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha prorogato fino al prossimo 30 giugno 2021 i termini per l’applicazione della garanzia statale (c.d. Garanzia Italia) rilasciata da Sace S.p.A. a favore dei finanziamenti alle imprese colpite dalla crisi pandemica da Covid19. In particolare, la garanzia statale – prevista ab origine dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) – poteva essere concessa a favore dei finanziamenti in qualunque forma richiesti fino al 31 dicembre 2020, dovendosi ritenere applicabile, quindi, anche ai finanziamenti raccolti mediante gli strumenti propri della c.d. finanza alternativa, o meglio, complementare al credito bancario, vale a dire titoli di debito, prestiti obbligazionari, minibond.
A chiarire questo aspetto era intervenuta la Legge di conversione del Decreto Liquidità (L. 40/2020) che al fine di estendere quanto più possibile l’applicazione della Garanzia Italia aveva previsto, con l’inserimento dei commi 14bis e s.s., la possibilità di estendere la garanzia statale anche a favore delle sottoscrizioni di prestiti obbligazionari, o di altri titoli di debito emessi da società italiane a condizione che, fermi restando gli altri requisiti già previsti, a) le società emittenti avessero un rating attribuito da una primaria agenzia almeno pari alla classe BB- o equivalente e b) non risultassero presenti tra le posizioni deteriorate presso il sistema bancario alla data del 29 febbraio 2020 nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito.
Da un’attenta lettura del comma 206 della Legge di Bilancio si nota l’esclusione dalla proroga dei termini al 30 giugno 2021 degli strumenti finanziari di debito. Difatti, la norma, facendo esclusivo riferimento ai commi 1, 2, lettera a), e 13, e non anche ai predetti commi 14bis e s.s. del D.L 23/2020, esclude gli strumenti finanziari di debito dalla possibilità di essere assistiti dalla garanzia statale a condizioni agevolate. La proroga del termine per poter ottenere la garanzia pubblica a sostegno della concessione di finanziamenti da parte degli istituti bancari in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando va di pari passo con l’attuale esigenza di liquidità delle nostre imprese; non altrettanto può dirsi per l’esclusione degli strumenti finanziari di debito dall’applicazione della proroga; gli strumenti finanziari alternativi al canale bancario (minibond, prestiti obbligazionari, strumenti ibridi e titoli di debito in generale) sono nati per raccogliere capitali e finanziare investimenti e piani di sviluppo di PMI eccellenti che intendessero ridurre la propria dipendenza dal canale bancario e affermare la propria competitività anche grazie al supporto finanziario e non proveniente dal mercato dei capitali.
Nono solo. Negli ultimi anni, per esempio, sono stati collocati minibond emessi da aziende che si sono avvicinate allo strumento esclusivamente per esigenze di liquidità immediate. L’interruzione delle attività produttive a seguito della crisi pandemica da Covid19 ha messo in serie difficoltà molte aziende, che hanno visto nei minibond o altri strumenti di debito una provvista di liquidità immediata utile per fronteggiare problemi di cassa. Soprattutto in un momento in cui le banche si dimostravano lente nell’erogazione dei prestiti e probabilmente non in grado di soddisfare tutta la domanda di liquidità. Alla luce di queste considerazioni diventa poco ragionevole non estendere la garanzia pubblica agli strumenti finanziari di debito emessi dalle PMI. È auspicabile un tempestivo intervento legislativo sul tema o quantomeno una interpretazione chiarificatrice della norma che consenta di estendere la proroga a tutti gli strumenti di finanziamento.