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NASpI – NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO AMPLIAMENTO DESTINATARI

Con la circolare n. 2/2022 l’Inps ha fornito istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di  Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione NASpI, per la quale sono previsti l’ampliamento della platea dei destinatari, la riduzione dei requisiti di accesso, nonché la diversificazione, in base all’età anagrafica dell’assicurato, della decorrenza del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. décalage).

Le novità valgono per gli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione) che si verificano dal 1° gennaio 2022.

Ampliamento della platea dei destinatari

La Legge di Bilancio ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. 240/1984, per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022. Pertanto, dal 2022, gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla citata legge non sono più destinatari delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola, ma possono accedere all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso previsti, presentando apposita domanda entro il 31 marzo 2022.

Gli operai agricoli a tempo indeterminato, ai fini dell’accesso alla NASpI, devono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

1°- stato di disoccupazione; o 2°- almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione (sono considerati utili i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, ma i predetti contributi versati precedentemente al 1° gennaio 2022 non potranno essere considerati utili ai fini della durata della NASpI nel caso in cui gli stessi ricadano nel quadriennio di osservazione e siano stati già utilizzati per la fruizione dell’indennità di disoccupazione agricola).

L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat. Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

A differenza della NASpI, il trattamento di disoccupazione agricola indennizza tutti i periodi di mancata occupazione, anche precedenti al rapporto di lavoro poi cessato, verificatisi nel corso dell’anno di competenza della prestazione. La durata massima del trattamento di disoccupazione è pari alle giornate effettivamente lavorate nell’anno, inclusi i periodi di lavoro non agricolo, nei limiti di 365 giorni (366 negli anni bisestili). L’indennità è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

I potenziali beneficiari della NASpI devono presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli istituti di patronato nel sito internet dell’Istituto. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione NASPI presenti sul portale web dell’Istituto sono attualmente lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o la Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa al portale web, la prestazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione

I datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240”. Tali imprese, se risultano inquadrate nel settore industria e/o terziario commercio, sono già tenute al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI, mentre se inquadrate nel settore agricoltura attualmente sono tenute, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della Cig, ordinaria e straordinaria, della Cuaf e dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrate nel settore dell’industria. A tale fine, l’Inps ha previsto (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.

In virtù delle novità della Legge di Bilancio anche le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore agricoltura, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo, sia se assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022, sia se assunti precedentemente e ancora in forza a tale data. L’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua). Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Gli obblighi contributivi devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso.

Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30%, ex articolo 25, comma 4, L. 845/1978. Gli obblighi contributivi sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.

Tra i destinatari della NASpI rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, pertanto, dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato. Alle interruzioni dei contratti di apprendistato di I livello non si applica il c.d. ticket di licenziamento. Anche alle assunzioni in apprendistato si applicano le agevolazioni dell’articolo 11, comma 27, L. 537/1993. I datori di lavoro interessati sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi in argomento sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06.

Requisiti di accesso

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 non si applica il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Pertanto, l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Décalage

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 6° mese di fruizione, ma per chi ha compiuto il 55° anno di età alla data di presentazione della domanda la riduzione decorre dal primo giorno dell’8° mese di fruizione. Pertanto, l’indennità NASpI si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione:

  1. dal 91° giorno di indennità per gli eventi intervenuti fino al 31 dicembre 2021 (fermo quanto previsto in materia di sospensione del meccanismo di riduzione dell’indennità dal c.d.

Decreto Sostegni-bis, le cui istruzioni attuative sono state fornite con la circolare Inps n. 122/2021);

  1. per gli eventi di cessazione dal 1° gennaio 2022:

– dal 151° giorno di indennità per la generalità dei beneficiari dell’indennità;

– dal 211° giorno di indennità per i beneficiari che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda.

Istruzioni operative sulla contribuzione

I datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative presenti all’interno del documento tecnico UniEmens. La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con C.S.C. 1.01.06 e per il nuovo carico contributivo.

Per l’assolvimento del c.d. ticket di licenziamento, ove dovuto, dovrà essere utilizzato il codice causale, già in uso, “M400”, presente in <CausaleADebito> di <AltreaDebito> di <DatiRetributivi>.

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