Con la sentenza n. 17278 02.07.2018, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Garante della privacy, sanzionando i siti web che condizionano l’invio di notizie, di solito gratuite, alla prestazione di un generico consenso a ricevere “informazioni promozionali”. Viene riconosciuta la violazione della privacy del consumatore essendogli impedito di sapere preventivamente a cosa sta acconsentendo.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 11 maggio – 2 luglio 2018, n. 17278
Il caso deciso dalla Cassazione spiega meglio di qualsiasi altro esempio cosa l’editore non può fare. In sostanza, una società titolare di un sito internet «offriva per il tramite di un portale un servizio di newsletter su tematiche legate alla finanza, al fisco, al diritto, al lavoro» e «per accedere alla newsletter era richiesto l’inserimento, da parte dell’utente, del proprio indirizzo email e, in calce al form di raccolta dati, era presente una casella di spunta con cui il contraente poteva esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali», ma – ecco il dettaglio decisivo – «inviando la richiesta di iscrizione senza che vi sia contezza che l’interessato l’abbia consultata». In definitiva, per essere “specifico”, il consenso deve essere riferito «ad un trattamento chiaramente individuato, il che comporta la necessità, almeno, dell’indicazione dei settori merceologici o dei servizi cui i messaggi pubblicitari saranno riferiti». Per accedere alla newsletter era richiesto l’inserimento, da parte dell’utente, del proprio indirizzo email e, in calce al form di raccolta dati, era presente una casella di spunta con cui il contraente poteva esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali», ma – ecco il dettaglio decisivo – «inviando la richiesta di iscrizione senza validare la casella del consenso non era possibile accedere al servizio e appariva il messaggio “è richiesta la selezione della casella”», e, in aggiunta, «non era evidenziato direttamente dalla pagina in cosa consistesse il trattamento dei dati personali e quali effetti producesse» in concreto