I patti successori sono accordi o atti unilaterali con i quali una persona viva si impegna a disporre in un certo modo dei propri beni dopo la propria morte.
Questi atti sono nulli secondo l’articolo 458 del Codice civile.
I patti successori sono diversi tra loro:
- istitutivi, quando un soggetto dispone della propria successione;
- dispositivi e rinunziativi (o abdicativi), a seconda che un soggetto disponga o rinunci a diritti che possono spettargli da una successione non ancora aperta.
In una recentissima pronuncia (ordinanza n. 722 del 9 gennaio 2024) la Corte di Cassazione, ha stabilito che l’accordo tra genitori e figli in cui si convengono conguagli e compensazioni per rimediare al diverso valore dei beni che i figli hanno già ricevuto dai genitori sia valido e non costituisca un patto successorio nullo.
La ragione è che con questo accordo le parti non dispongono di diritti che spetterebbero ai figli in caso di morte dei genitori.
L’accordo semplicemente intende riequilibrare le situazioni patrimoniali dei figli rispetto ai beni a loro dati dai genitori ancora in vita.
Trasferimento di quote in esecuzione di accordo tra figli e genitori: il caso
Nel caso di cui si occupa la Cassazione, i genitori hanno onorato un accordo fatto con i tre figli di trasmettere parti uguali delle quote di una Società di loro proprietà ma uno dei figli ha impugnato la donazione che intendeva appunto riequilibrare le posizioni tra i figli.
Tribunale e Corte d’Appello hanno deciso diversamente e alla fine la Cassazione ha accolto il ricorso di chi sosteneva che non si trattasse di patto successorio ma di un accordo perfettamente legale tra genitori in vita e i loro figli per distribuire tra loro le sostanze familiari.
Presupposti del “patto successorio”
La Corte ha ricordato che, per stabilire se un patto sia successorio e quindi nullo, occorre accertare:
- se miri a costituire, modificare, trasmettere o estinguere i diritti di una successione non ancora aperta
- se le cose o i diritti sono state considerate dai contraenti come compresi nella futura successione
- se chi dispone delle cose o dei diritti abbia voluto provvedere alla propria successione, con rinuncia al potere di svincolarsi dall’impegno preso;
- se la persona indicata quale acquirente della cosa o del diritto, abbia contrattato o stipulato il patto come soggetto che ha diritto alla successione;
- se il trasferimento della cosa o del diritto debba avvenire a titolo di eredità o di legato.
Quindi, il patto successorio disciplina rapporti e situazioni che vengono a formarsi solamente con la morte del soggetto o che traggono dalla morte una loro autonoma qualificazione.
Nel caso di cui si è occupata la Cassazione, questi requisiti non risultavano, quindi la Cassazione ha rimesso la causa davanti al giudice di secondo grado.