Con il Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 sono state introdotte alcune novità di carattere fiscale in materia di IRPEF ed IRAP che comportano la concessione di un bonus per i lavoratori dipendenti e una riduzione generale dell’aliquota IRAP applicabile in riferimento al 2014.
E’ da sottolineare però che gli effetti positivi di tali novità sono in parte annullati dall’aumento dell’aliquota d’imposta applicabile alla plusvalenza del capitale, che passa dal 20 al 26%, e alla previsione del pagamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei beni d’impresa prevista dalla legge finanziaria per il 2014.
Nella prospettiva della revisione del prelievo fiscale sul lavoro dipendente viene prevista un’agevolazione (consistente in un credito d’imposta rapportato nel periodo di lavoro nell’anno) fino a 80 euro mensili per i redditi inferiori a 26.000 euro all’anno. Possono beneficiare di tale agevolazione i lavoratori dipendenti ed i titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente, ai collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi ed in riferimento ai lavori socialmente utili. Non possono beneficiare dell’agevolazione, invece, coloro che ricevono redditi da pensione e gli incapienti escluse esigue situazioni. Il credito viene riconosciuto automaticamente dal sostituto d’imposta (senza la presentazione di alcuna richiesta/domanda) a partire dalle retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014.
Altre novità nel Decreto riguardano l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani che sarà differenziata a seconda dell’altezza e a seconda che siano posseduti o meno da coltivatori diretti/IAP e la proroga del periodo di iscrizione a ruolo delle somme per cui è ammessa la compensazione con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
Il DL n. 66/2014 prevede inoltre una novità in materia di rivalutazione dei beni d’impresa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2014 e concernente i beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31.12.2013, nonché per l’affrancamento della riserva di rivalutazione. Viene stabilito che i versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013. Non viene pertanto concessa la ripartizione del versamento in tre rate annuali.
Vengono abrogate le disposizioni che prevedevano l’assoggettamento a ritenuta / imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione, nonché le disposizioni che prevedevano l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013.
A partire dal 01.07.2014 vengono aumentate le imposte sulle rendite finanziarie e sui capital gain. Sono interessati dall’intervento, in particolare, le somme previste dall’articolo 44 TUIR (ovvero interessi, premi ed altri proventi) e dall’art. 67 comma 1 lettera da c-bis) a c-quinques) TUIR (ovvero ai redditi diversi). Per effetto di tali modifiche gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate verranno assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 26%, in luogo dell’aliquota del 20 (che rimane applicabile solamente fino al prossimo 30.06.2014). Viene prevista, inoltre, l’integrazione degli artt. 5, 6 e 7, D.Lgs. n. 461/97 a seguito della quale i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all’art. 31, DPR n. 601/73 e dalle obbligazioni emesse da Stati non “black list” vanno computati nella misura del 48,08% dell’ammontare realizzato. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi possono essere dedotti dalle relative plusvalenze / redditi diversi realizzati successivamente al 30.6.2014.