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Numerazione fatture – chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate

L’Agenzia Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Risoluzione n.1/E del 10 gennaio 2013, in tema di numerazione delle fatture. Sono state molte le richieste rivolte, in questi giorni, dagli operatori all’Amministrazione Finanziaria. A gettare nel caos i contribuenti e gli intermediari è stato il recepimento della Direttiva n.45/2010/CE del Consiglio del 13 luglio 2010, grazie alla Legge di Stabilità 2013 (L.228/2012) e in particolare le modifiche apportate dal comma 325 lett. d) all’articolo 21, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/72, circa gli elementi necessari che a partire dal 1° gennaio 2013, la fattura deve contenere e, in particolare, circa il “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

Nella Legge Finanziaria 2013(L.228/2012) sono state inserite una serie di disposizioni in materia di fatturazione. In particolare, è stato riscritto l’art. 21, DPR n. 633/72, denominato “Fatturazione delle operazioni”, adeguandolo alla normativa comunitaria. La citata disposizione prevede, tra l’altro, riscrivendo il comma 2, lettera b), art. 21, D.P.R. 633/1972, che nella fattura devono essere presente “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”.

 Premessa

 Rispetto alla versione precedente dell’articolo 21, la nuova formulazione non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, ma l’attribuzione di un numero univoco che la contraddistingua e la identifichirispetto alla numerazione utilizzata negli anni precedenti.

 Il numero progressivo che identifica univocamente la fattura

 L’Agenzia con la Risoluzione n.1/2013 del 10 gennaio 2013 chiarisce cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in “modo univoco”.

 L’Amministrazione ha precisato che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma, qualsiasi tipologia di numerazione progressivache garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa.

Le soluzioni accettate dall’Agenzia

  •  SOLUZIONE 1 (numerazione ininterrotta negli anni partendo da 1)

 A decorrere dal 1° gennaio 2013, può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solaridi attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività stessa.

Tale numerazione progressiva è idonea a identificare in modo univoco la fattura, in considerazione della irripetibilità del numero di volta in volta attribuito al documento fiscale.

  •  SOLUZIONE 2 (proseguendo la numerazione 2012)

 La numerazione progressiva dal 1° gennaio 2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Anche in tal caso la tipologia di numerazione progressiva adottata consente l’identificazione in modo univoco della fattura, ancorché la numerazione non inizi da 1.

 Ovvio che, a parere di chi scrive, tali soluzioni risulteranno ridondanti per realtà che emettono una mole elevata di fatture ogni anno (si pensi agli istituti di radiologia, ecc.).

  •  SOLUZIONE 3 (numerazione per anno solare come in passato o con indicazione dell’anno)

Fortunatamente l’Amministrazione apre anche a una terza soluzione: qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che, in base alla lettera a) del citato articolo 21, costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, l’Agenzia ritiene ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare: Fatt. n. 1, Fatt. n. 2 , Fatt. n. 1/2013 (oppure n. 2013/1), Fatt. n. 2/2013 (oppure n. 2013/2).

 I sezionali

 In caso di adozione di registri IVA sezionali le predette soluzioni dovranno essere applicate per ogni serie di numerazione, individuate da una specifica lettera dell’alfabeto. Il contribuente che utilizza due registri sezionali per le fatture emesse può adottare la seguente numerazione:

 Soluzione 1:

Partendo da n.1/A e n.1/B e proseguendo per gli anni solari successivi con tale numerazione.

 Soluzione 2:

Proseguendo con la numerazione del 2012: n. 400/A n. 520/B n. 401/A n. 521/B n. 402/A n. 522/B.

 Soluzione 3:

Adottando il vecchio sistema o aggiungendo il riferimento all’anno:

– Sezionale A: n. 1/2013/A o n.1/A (dato che la data fattura identifica la stessa);

Sezionale B: n. 1/2013/B o n.1/B (dato che la data fattura identifica la stessa).