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Nuove misure per il credito alle PMI

Il 28 febbraio 2012 tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese è stata firmata l’intesa “Nuove misure per il credito alle Pmi” (hanno partecipato alla sottoscrizione anche Corrado Passera, Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell’economia e delle finanze). L’obiettivo dell’accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. Di qui l’azione per creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità. Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: (i) operazioni di sospensione dei finanziamenti; (ii) operazioni di allungamento dei finanziamenti; (iii) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. L’accordo fa seguito all’Avviso comune del 3 agosto 2009 e all’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011. Alleghiamo al presente comunicato, l’accordo sottoscritto tra le parti ricordando che lo Studio Mainini & Associati collabora personalmente con le Associazioni di rappresentanza delle Imprese.

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI

1. Premessa e obiettivi

  • L’economia italiana è entrata in una nuova fase recessiva. La domanda di consumi e di investimenti è in calo. Tale situazione si rileva particolarmente critica in quanto segue e si accompagna ad un periodo di forti tensioni sui mercati finanziari ed in particolare dei mercati del debito sovrano. Inoltre, questa fase recessiva si manifesta dopo un breve lasso temporale rispetto alla recessione che si è registrata nel biennio 2008-2009.
  • Il negativo andamento della domanda aggregata incide in misura rilevante sulla struttura produttiva del nostro Paese e nello specifico sulle Piccole e Medie Imprese, asse portante della nostra economia .
  • In tale contesto, si creano forti tensioni nella gestione finanziaria delle imprese e si generano difficoltà sia nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari già contratti sia nell’acceso a nuove forme di finanziameno.
  • E’ fondamentale, proprio in questo momento, assicurare la disponibilità di adeguae risorse finanziarie nei confronti delle imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive. L’obiettivo è quello di creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità ed una maggior facilità nel traghettere le imprese verso un’auspicata inversione del ciclo economico.
  • Il Parlamento ha impegnato il Governo, ed in particolare il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, a sollecitare la rappresentanza del settore bancario a trovare soluzioni condivise con le rappresentanze degli altri settori produttivi per individuare una serie di misure volte a rafforzare l’afflusso di credito alla piccole e medie imprese sane.

2. Interventi finanziari a favore delle imprese

Per realizzare il suddetto obiettivo, l’accordo identifica i seguenti interventi finanziari:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

  1. Operazione di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (di seguito “mutui”) anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali.
  2. Operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing rispettivamente “immobiliare” ovvero “mobiliare”.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

3.Operazioni di allungamento della durata dei mutui.

4.Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.

5.Operazioni di allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.

c. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

6.Operazioni di finanziamento connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

2.a Operazioni di sospensione dei finanziamenti

  • Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamanto, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che: 1. risultino in essere alla data della firma del presente accordo e,2. non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI del 3 agosto 2009 (di seguito “avviso Comune”) o del presente accordo.
  • Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: 1) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e, 2) a seguito dell’operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.
  • Ai fini delle operazioni di sospensione di cui al presente 2.A, le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda.
  • Le operazioni di sospensione determinano la translazione del piano di ammortamento per un periodo analogo e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie

 2.b Operazioni di allungamento dei finanziamenti

  • Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che: i)risultino in essere alla data della firma del presente accordo e; ii) non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011.
  • Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 2 anni per i mutui chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
  • Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui che abbiano beneficiato della sospensione prevista dall’Avviso Comune ovvero dal punto A.1 del presente accordo: in tal caso, l’impresa potrà richiedere l’allungamento solo al termine del periodo di sospensione.
  • Le operazioni di allungamento fino ad un massimo di 270 giorni delle anticipazioni su crediti potranno essere richieste in relazione agli insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
  • Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i finanziamenti assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l’ente che eroga l’agevolazione abbia deliberato l’ammissibilità dell’operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell’operazione di allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi non debba essere modificato.

 2.c Operazioni svolte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

  • Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, le banche adernti si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini delle agevolazioni fiscali di cui al citato decreto legge.

3. Imprese beneficiarie

  • Possono beneficiare degli interventi previsti dal paragrafo 2 del presente accordo le piccole e medie imprese operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.
  • Le PMI, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato (d’ora in poi banca) come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, nè procedure esecutive in corso (imprese in bonis).

4. Condizioni di realizzazione delle operazioni

  • Alle PMI non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza.
  • Sono realizzate allo stesso tasso di interesse previsto dal contratto originario le operazioni di cui al punto A e ai punto B.4 e B.5, nonchè le operazioni di cui ai punti B.3 il cui piano residuo di ammortamento, comprensivo del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni oppure qualora l’operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, per una quota di finanziamento giudicata sufficiente dalla banca.
  • Qualora il finanziamento originario sia assistitio da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo, è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.
  • Le operazioni di cui al paragrafo 2 sono realizzate di norma senza la richiesta di garanzie aggiuntive, a meno che queste non sono funzionali alla relaizzazione dell’operazione a condizioni economiche più cantaggiose per l’impresa.
  • Nel caso del leasing, verrà coerentemente postergato anche l’esercizio di opzione di riscatto.
  • Nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo ISMEA, tale copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva di piano di ammortamento che si realizza a seguito dell’operazioni di allungamento.

5. Istruttoria delle domande

  • Le operazioni di cui al paragrafo 2 saranno impostate su base individuale dalle banche che aderiscono all’iniziativa senza alcuna forma di automatismo nella concessione del credito o realizzazione dell’intervento.
  • Nell’effettuare l’istruttoria, le banche si attengono al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la loro autonoma valutazione.
  • Le imprese richiedenti gli interventi si impegnano a comunicare le eventuali informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo richieste dalle banche anche al fine di consentire la verifica della loro capacità di continuità aziendale.
  • Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 gg lavorativi dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.
  • Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate “in bonis” e che no hanno ritardati pagamenti, la richieta di realizzazione delle operazioni di cui ai punti A1, A2, B.4 e B.5 si intende ammessa dalla banca, salvo esplicito rifiuto

6. Validità dell’accordo

  • Le banche che intendono aderire al presente accordo, lo comunicano all’ABI mediante un apposito modulo, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 gg lavorativi dalla data di adesione.
  • L’accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte in favore dell’impresa. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’accordo.
  • Le richieste  per l’attivazione degli strumenti descritti nel presente accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello che sarà elaborato dall’ABI. Le domande di allungamento dei mutui (ai sensi del punto B.3) che, a tale data, dovessero trovarsi ancora in fase di sospensione (ai sensi dei punto A.1) potranno essere presentate entro il 30 giugno 2013.
  • Al fine di favorire la partecipazione delle banche, l’ABI si impegna a promuovere l’iniziativa presso i propri associati e a fornire alle Associazioni delle Imprese adeguata informazione circa le banche aderenti.

7. Ulteriori impegni delle parti

  • Le Parti si impegnano a predisporre un meccanismo di monitoraggio relativo alla tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni qui descritte, al volume e alle caratteristiche delle operazioni stesse, con la pubblicazione periodica dei risultati sui siti istituzionali dei Ministeri.
  • Le parti firmatarie si impegnano a concordare eventuali interventi per facilitare l’implementazione delle iniziative previste dal presente accordo, anche con riferimento alle altre misure che saranno oggetto di valutazione. Tutto ciò ad integrazione di quanto già previsto al punto 9 dell’Avviso Comune sottoscritto il 3 agosto 2009.
  • Al fine di consentire che le operazioni di cui al presente accordo, previa valutazione della banca, possano fruire, per il periodo di ammortamento aggiuntivo, delle coperture del Fondo di Garanzia per le PMI, ovvero del Fondo ISMEA, le parti firmatarie si impegnano a proporre al Comitati di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI ed alla Società gestione fondi per l’agroalimentare (SGFA) soluzioni operative che tengano conto delle finalità complessive del presente accordo in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse degli stessi fondi. Tali soluzioni operative hanno validità temporanea legata all’operatività dell’accordo.
  • Le parti firmatarie si impegnano a definire accordi, nel corso dei prossimi due mesi, per misure volte a:
  1. favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla relaizzaizone di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
  2. agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione rendendo operativi meccanismi che consentono di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili;
  3. valorizzare il ruolo di Confidi e fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte dell PMI.

Roma, 28 febbraio 2012 Ministero dell’Economia e delle Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana, Legacoop; Confcooperative, AGCI riunite in
Alleanza delle Cooperative Italiane, Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani riunite in Rete Imprese Italia