Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legislativo che accoglie la direttiva comunitaria europea (2011/83/Ue, modificando il Codice del consumo in vigore (Dlgs 206/2005) sulle nuove tutele per i consumatori. Si modifica il diritto di recesso per le vendite a distanza, si impone il divieto di maggiorazioni sul prezzo in caso di pagamenti con sistemi elettronici e aumentano obblighi più precisi sulle informazioni da parte del venditore.
Il nuovo diritto di recesso
Cambia il termine entro cui recedere da un contratto, senza avere l’obbligo di fornire spiegazioni al venditore (per esempio si potrà se non soddisfatti alla sola apertura del pacco, rispedirlo al mittente). Ciò ovviamente vale solo per gli acquisti effettuati a distanza (per esempio al telefono o via internet) e per quelli fuori dei locali commerciali (per esempio nelle vendite “porta a porta” con il classico rappresentante). Si avrà a disposizione 14 giorni invece degli attuali dieci calcolato partendo dalla data di conclusione del contratto se questo riguarda i servizi o le forniture di gas, acqua, elettricità oppure dalla data in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni. E’ stato messo a punto un modulo standard che potrà essere utilizzato in alternativa a una dichiarazione esplicita della decisione di recedere dal contratto per favorire il diritto di recedere.
L’oggetto acquistato potrà essere restituito anche in parte deteriorato e il consumatore sarà responsabile solo della diminuzione del valore “risultante da una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”.
Pagamenti e addebiti maggiorati
La nuova normativa vieta al venditore di applicare maggiorazioni sulle tariffe se il consumatore sceglie di pagare con carta di credito, bancomat o altro piuttosto che in contanti.
Obblighi di informazione preventiva al consumatore
Il decreto legislativo indica una lista dettagliata di informazioni che il venditore dovrà fornire all’acquirente sempre per le transazioni a distanza. Sarà il venditore stesso a dover dimostrare di aver adempiuto a tale onere.