A fronte di un contenzioso in costante aumento, contrassegnato da una netta predominanza dei rinvii pregiudiziali, la Corte di Giustizia Ue ha adeguato le proprie norme di procedura al fine di riservare maggiore attenzione alle peculiarità di questo contenzioso, rafforzando nel contempo la propria capacità di decidere entro un termine ragionevole il complesso delle cause promosse dinanzi ad essa. Mediante la novellazione del proprio regolamento di procedura che, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 settembre 2012, entrerà in vigore il 1° novembre 2012, la Corte ha inteso anzitutto adeguarsi all’evoluzione del contenzioso promosso dinanzi ad essa. Nonostante le ripetute modifiche di cui è stato oggetto, il regolamento di procedura della Corte non ha subito, infatti, modificazioni fondamentali della propria struttura sin dalla sua adozione iniziale (1953), per cui riflette tuttora la preponderanza dei ricorsi «diretti», mentre in realtà questo tipo di cause si pone oggi ampiamente al di fuori della competenza della Corte. Nel 2012 sono i rinvii proposti «in via pregiudiziale» dai giudici degli Stati membri a rappresentare quantitativamente la prima categoria di cause sottoposte alla Corte. Il nuovo regolamento di procedura ha dunque lo scopo di riflettere meglio questa realtà, dedicando a questi rinvii un titolo specifico e rendendone al tempo stesso le norme più complete e più chiare, sia per le parti in causa che per i giudici nazionali. Ulteriore scopo della novella riflette la volontà della Corte, a fronte di un contenzioso sempre più gravoso, di risolvere le cause in tempi ragionevoli, introducendo pertanto diverse misure che dovrebbero agevolare un trattamento rapido ed efficace delle cause. Parallelamente agli scopi illustrati, il nuovo regolamento di procedura mira inoltre a chiarire le norme e le prassi esistenti. Una distinzione più netta viene pertanto introdotta tra le norme applicabili a tutti i tipi di ricorso e quelle proprie a ciascuno di essi (rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti e impugnazioni), mentre tutti gli articoli del nuovo regolamento sono oggetto di una numerazione e di un titolo specifici, che ne agevolano l’individuazione. In materia pregiudiziale, va sottolineato che il nuovo regolamento di procedura contiene ora una disposizione che enuncia il contenuto minimo indispensabile di qualsiasi domanda di pronuncia pregiudiziale nonché una disposizione relativa all’anonimato, circostanza che dovrebbe aiutare i giudici nazionali nella redazione dei loro rinvii, garantendo al contempo un migliore rispetto della vita privata delle parti in causa nel procedimento principale. Infine, la novella del regolamento di procedura realizza una semplificazione delle norme esistenti, o abrogando alcune norme desuete o inapplicate, o modificando le modalità di trattamento processuale di determinate cause. Se, certamente, nessuna delle indicate misure, considerata da sola, consente di limitare la tendenza all’aumento del numero delle cause, sempre più complesse, o la durata del loro trattamento, tuttavia per la Corte l’insieme delle stesse rappresenta il rimedio più opportuno per consentirle di continuare ad assolvere la sua missione di garantire, in tempi ragionevoli, il rispetto del diritto nell’interpretazione e applicazione dei trattati.
Castagnola