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L’importanza della prevenzione:

NUOVI OBBLIGHI PER I CONTRATTI AGROALIMENTARI

 

il c.d. Decreto Liberalizzazioni, D.L. n.1/2012 ha introdotto dallo scorso 24 ottobre 2012 nuove regole per il settore agroalimentare:

  • l’obbligo del contratto scritto per la cessione di prodotti agricoli ed alimentari;
  • il divieto di pratiche commercili scorrette; 
  • l’obbligo di rispettare i termini di pagamento delle forniture

    Le nuove regole per i contratti agroalimentari sono entrate in vigore pochi giorni fa e, in particolare, per le forniture di merci consegnate dal 24 ottobre 2012 in avanti. La norma transitoria, tuttavia, dispone che la regolarizzazione formale dei contratti in corso può essere effettuata fino al 31 dicembre 2012. Immediata, invece, l’entrata in vigore delle regole sulle pratiche commerciali sleali e sui termini di pagamento.

    Tale considerazione impone a tutte le aziende operanti sul campo, un rapido screening dei rapporti di fornitura in essere e il loro adeguamento alla nuova normativa.

 

I TEMPI DI PAGAMENTO (art. 62 co.3 L.27/2012)

 

30 giorni per i beni reperibili

60 giorni per i beni on reperibili

 

a partire dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Le modalità di emissione della fattura non sono cambiate, ma si applica la vigente normativa fiscale.

 

LA FORMA SCRITTA 

Il contratto può assumere qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente per oggetto la cessione dei prodotti agroalimentari.

LE MERCI 

Va ripresa la definizione di “prodotto deteriorabile”: sono deteriorabili i prodotti agricoli, ittici e alimentari che riportano una data di scadenza inferiore a 60 giorni o che non sono stati sottoposti a trattamenti (compresa la refrigerazione) atti a prolungarne la durabilità. Sono deperibili in ogni caso la carne e il pesce fresco e tutte le tipologie di latte.

SANZIONI irrogate dall’Antitrust

 

Tre profili sanzionatori:-: per chi non rispetta la forma scritta e o il contenuto minimo del contratto la sanzione va da 516 a 20.000 euro –: per chi impone condizioni contrattuali vietate la sanzione va da 516 a 3.000 euro : per chi non rispetta i termini di pagamento la sanzione amministrativa va da 500 a 500.000 euro

 

Chi deve adempiere ai nuovi obblighi?

Sono coinvolti tutti i protagonisti della filiera agroalimentare: dal produttore agricolo, alla industria trasformatrice, al commerciante, compreso il dettagliante.

Dunque facendo una carrellata dettagliata sono tenuti al rispetto dell’art. 62:

  • – agricoltori,
  • – produttori,
  • – industrie di trasformazione,
  • – centrali di acquisto,
  • – grande distribuzione, 
  • – grossisti, 
  • – intermediari,
  • – dettaglianti

 Quali cessioni sono soggette ai nuovi obblighi?

La normativa si applica alle cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio italiano.

Sono escluse, pertanto:

  • le cessioni nei confronti dei privati consumatori, cioè soggetti che acquistano prodotti per il proprio consumo e non in qualità di utilizzatore professionale (ad es. una macelleria deve redigere il contratto in forma scritta quando cede le carni a un ristorante);
  • cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alla cooperative stesse, cessioni effettuate  ai soci di organizzazioni di produttori;
  • cessioni di prodotti alimentari o agroalimentari istantanee, cioè con contestualità tra la consegna tra i prodotti ed il loro pagamento.

 In relazione al riferimento territoriale introdotto nella norma, sono da ritenersi escluse le esportazioni dirette, triangolari, congiunte (quando i beni vengono preventivamente lavorati in Italia) e le cessioni intracomunitarie.

Se la norma parla di cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, si può ipotizzare che si applichi, invece, qualora si ricevano forniture di prodotti da società estere.

Il contratto o la fattura parlante

L’art. 62 del D.L. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni, stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di:

  • prodotti agricoli e
  • prodotti alimentari

sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:

  1. la durata
  2. le quantità
  3. le caratteristiche del prodotto venduto
  4. il prezzo
  5. le modalità di consegna
  6. le modalità di pagamento

 N.B. Tale adempimento non si applica ai contratti conclusi con il consumatore finale.

Il contratto è considerato nullo (art. 62, comma 1) se non rispetta:

  •  la forma scritta;
  • non contiene gli elementi sopra descritti.

Si riporta di seguito un fac-simile di contratto:

CONTRATTO DI FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI

(art.62 del DL 1/2012, conv. L.27/2012)

 Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge tra:

 la società _______________ con sede in___________________ via________________________C.F: e P.Iva_____________,
e
la società _______________ con sede in___________________ via_________________________C.F: e P.Iva_____________,

 PREMESSO CHE

a) la parte venditrice svolge l’attività di commercio di prodotti alimentari, quali___________;
b) la parte acquirente ___________________svolge attività di____________________e a tal fine intende acquistare i prodotti alimentari dalla società _________________;

Si stipula e conviene quanto segue

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente scrittura;
2) La parte venditrice, in persona del proprio titolare, dichiara espressamente di vendere, come in effetti con la sottoscrizione della presente scrittura vende, alla parte acquirente, che accetta, i seguenti prodotti alimentari:

Quantità  Qualità       prezzo unitario totale          
       
       
TOTALE      
il tutto maggiorato dalle imposte      

 

3) la merce dovrà essere consegnata/ ritirata con le seguenti modalità: _______________

4) il presente contratto avrà una durata di __________ con inizio il _________ per terminare il __________;

5) il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 2) della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di 30/60 gg. dalla data della fattura a mezzo di: a) bonifico bancario, dai effettuarsi alle seguenti coordinate:___________________________________; b) _________________________

6) Altre clausole: __________________________

7) trattandosi di cessione soggetta da IVA non sussiste l’obbligo della registrazione del presente contratto;

8) per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 1321 e segg. del Codice Civile e dell’art. 62 del D.L. n.1/2012, conv. in L.27/2012

_____________________, lì____________

 Società venditrice ____________________                    Società acquirente____________________

  

Diffusa è la prassi secondo la quale a un ordine scritto viene data esecuzione senza un’accettazione formale o che non vi sia un ordine scritto. In questi casi, al fine di rispettare la disciplina dell’articolo 62, il contratto potrà comunque considerarsi valido attraverso la consegna dei prodotti e la successiva emissione della relativa fattura.

In questo caso le fatture (o altri documenti come documenti di trasporto o di consegna), al fine di essere conformi all’articolo 62, dovranno obbligatoriamente indicare tutti gli elementi essenziali al comma 1 dell’art. 62 (durata, quantità, prezzo, ecc.) e la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, da cui consegue la definizione di documenti e fatture c.d. “parlanti”.

La fattura e/o il DDT possono sostituire il contratto (che non diviene dunque più obbligatorio) laddove siano integrati degli elementi essenziali, venendo in tal modo a possedere tutti i requisiti obbligatori previsti dalla norma.  Si riporta di seguito un fac-simile di fattura e/o DDT integrato:

FATTURA ACCOMPAGNATORIA
Impresa VENDITRICE                                                                     Impresa ACQUIRENTE
Panificio Vidotto di Vidotto Giampaolo                                             Spett.le
Via del grano n.5                                                                                         Carefour S.p.A.
42016 Guastalla (RE)                                                                                 Via delle Genziane n.4
                                                                                                                              30026 Portogruaro (VE)
Fattura n. _______     del ________
 

quantità

qualità

prezzo unitario

totale

       
       
Totale imponibile  
IVA ____%  
Totale fattura  

 
 
 
 

modalità di consegna  ___________________               modalità di pagamento    ___________________

N.B.: entro il termine di 30gg (beni reperibili) o di 60gg (beni non deperibili) alla data di ricevimento della fattura.“Assolve gli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”.

Dato che le clausole vanno indicate per iscritto prima della consegna dei beni, se queste sono inserite:

solo in fattura: si deve trattare di fattura accompagnatoria;

in caso contrario le clausole andranno inserite nel DDT (o in entrambi i documenti), il quale dovrà contenere l’indicazione del prezzo.

 

DDT: DOCUMENTO DI TRASPORTO

Impresa VENDITRICE                                                                                 Impresa ACQUIRENTE

Panificio Vidotto di Vidotto Giampaolo                                             Spett.le   Carefour S.p.A.           

Via del grano n.5                                                                                         Via delle Genziane n.4

42016  Guastalla  (RE)                                                                                  Portogruaro                                                                                                                   

quantità

qualità

prezzo unitario

totale

       
       
Totale imponibile  
IVA ____%  
Totale fattura  

 
 
 
 

L’indicazione è obbligatoria in assenza di contratto a monte o ordine scritto integrato delle clausole essenziali modalità di

       consegna: ___________________  modalità di pagamento: ___________________

N.B.: entro il termine di 30gg (beni deperibili) o di 60gg (beni non deperibili) alla data di ricevimento della fattura “Assolve gli obblighi di cui all’art.62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”

N.B. Vige l’obbligo di emettere (art. 5 c. 2 D.M. 17/07/2012) fattura separata per cessioni di prodotti soggetti ai termini di pagamento differenti (dunque per cessione sia di prodotti deperibili che non deperibili, oppure di generi agroalimentari e generi diversi).

termini di pagamento

Per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato: pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:

per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni

-e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni

In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

 Il termine decorre sempre: a) dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (caso 1), b) nell’incertezza circa la data di ricevimento, la fattura si presume ricevuta alla consegna dei prodotti (data del DDT)(caso)

caso 1 – CON DATA CERTA (certificata da raccomandata A/r, PEC o altro mezzo equivalente, EDI o consegna a mano con sottoscrizione dell’acquirente)

 

  Continua …….