News

Altre news

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Inchiesta doppia Curva: Inter e Milan ed il Modello 231

L’importanza della prevenzione:

Nuovo Codice di Giustizia Sportiva per le società dilettantistiche

Dal 1 Luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS”) che ha modificato tempistiche e modalità di invio dei reclami. Le società dilettantistiche dovranno adeguarsi nel più breve tempo possibile ad un nuovo processo sportivo affinché il ricorso non venga dichiarato irricevibile.

1. IL GIUDICE SPORTIVO (art. 66 e ss CGS)
COMPETENZA:

  • sui fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e delle competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova degli art. 61 e 62 CGS o su segnalazione del Procuratore Federale;
  • Sulle regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che riguardano decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco;
  • Sulla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari (vedere nota Attenzione lett. A));
  • Sulla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati ai sensi dell’art. 10 c. 7 CGS. (vedere nota Attenzione lett. B)).

PROCEDURA

  1. Entro le 24 del giorno feriale successivo alla gara: preannuncio + contributo di giustizia invio tramite PEC:

Giudice sportivo

Controparte

  1. 3 giorni feriali successivi alla gara: reclamo da inviare tramite PEC:

Giudice sportivo

Controparte

  1. Giudice Sportivo fissa la data dell’udienza
  2. Entro 2 giorni dall’udienza possibilità di depositare documenti
  3. Udienza in camera di consiglio senza la possibilità di essere ascoltati
  4. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo (quest’ultimo adottato nella stessa giornata della Camera di Consiglio)
  5. Motivi entro 10 giorni dal dispositivo

RECLAMO

  1. Indicazione dell’oggetto del reclamo
  2. Ragioni del reclamo
  3. Eventuali mezzi di prova

COSA NON SI PUO’ IMPUGNARE PRESSO I COMITATI REGIONALI LND e SGS

  1. Squalifica dei calciatori fino a 2 giornate di gara o 15 giorni
  2. Inibizione dei dirigenti o squalifica dei tecnici/massaggiatori fino a 30 giorni
  3. Squalifica del campo di gioco per una giornata di gara
  4. Sanzioni pecuniarie inferiori o uguali a 150,00 euro per società appartenenti a Eccellenza, Promozione e I categoria oltre che squadre regionali calcio a 5 e calcio femminile
  5. Sanzioni pecuniarie inferiori o uguali a 50,00 euro per le società 2, 3 categoria, juniores provinciali e regionali; oltre alle società provinciali di calcio a 5 e calcio femminile.

Attenzione 

  1. in caso di ricorso riguardante la regolarità del campo di gioco (art. 65 c. 1 lett. c)) si deve:
  • Prima del ricorso (vedi procedura sopra) presentare riserva scritta prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro. In caso di irregolarità intervenuta durante la gara o a causa di altre ragioni eccezionali il capitano della squadra reclamante presenta riserva scritta dinanzi al capitano dell’altra squadra al direttore di gara e facendone annotazione sul cartoncino di gara.
  1. in caso di ricorso riguardante la posizione irregolare dei calciatori (art. 65 c. 1 lett. d)) nelle gare di play-off e play out il ricorso + il contributo giustizia deve essere:
  • è presentato entro le ore 24.00 del giorno feriali successivo a quello in cui si è svolta la gara.

2. CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE/TERRITORIALE (art. 69 e ss CGS)

COMPETENZA:

  • La CSA Nazionale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale
  • La CSA Territoriale giudica in secondo grado sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale
  • La CSA decide sulle istanze di ricusazione dei componenti del Giudice Sportivo

PROCEDURA

  1. Entro 2 giorni feriali dalla decisione del GS inviare tramite PEC:
  2. preannuncio
  3. contributo di giustizia e
  4. Eventuale richiesta documenti

a:

Corte Sportiva d’Appello

Controparte (può richiedere copia dei documenti entro le 24 del giorno feriale successivo al ricevimento del preannuncio di reclamo)

  1. 5 giorni dalla decisione da impugnare oppure dal ricevimento dei documenti il ricorso deve essere inviato tramite PEC:

Corte Sportiva d’Appello

Controparte

  1. Entro 5 giorni dal deposito del reclamo: fissazione dell’udienza
  2. Entro 15 giorni celebrazione dell’udienza: comunicata alle parti
  3. Fino a 4 giorni prima dell’udienza possibilità di depositare documenti
  4. Udienza con la possibilità di essere ascoltati se richiesta (art. 49 c. 8 CGS)
  5. Decisione entro 60 giorni dal ricorso e dispositivo entro lo stesso giorno
  6. Motivi entro 90 giorni dal dispositivo

PROCEDURA D’URGENZA (art. 74 CGS)

  1. Entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla decisione del GS inviare tramite PEC:
  2. Preannuncio di reclamo
  3. Contributo di giustizia
  4. Eventuale richiesta di documenti

a

Corte Sportiva d’Appello

Controparte (può richiedere copia dei documenti entro le 24 del giorno feriale successivo al ricevimento del preannuncio di reclamo)

  1. Entro 3 giorni dalla decisione da impugnare oppure dal ricevimento dei documenti il ricorso deve essere inviato tramite PEC:

Corte Sportiva d’Appello

Controparte

  1. Entro 7 giorni celebrazione dell’udienza: comunicata alle parti
  2. Fino ad 1 giorno prima dell’udienza possibilità di depositare documenti
  3. Udienza con la possibilità di essere ascoltati se richiesta
  4. Decisione entro 5 giorni dal dispositivo (entro lo stesso giorno)

QUANDO NON PUO’ ESSERE RICHIESTO IL PROCEDIMENTO D’URGENZA

Sanzioni a carico delle società:

  • ammonizione
  • ammenda
  • Ammenda con diffida

Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati della società:

  • Ammonizione
  • Ammonizione con diffida
  • Ammenda
  • Ammenda con diffida
  • Squalifica per una gara, salvo procedimenti nei quali ammissibile l’uso di immagini televisive come fonti di prova

RICORSO alla Corte Sportiva d’Appello (art. 71 CGS)

  1. Motivi contro i capi della decisione impugnata
  2. Domande nuove non sono ammesse
  3. Si possono produrre nuovi documenti

3. TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE 

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE DISCIPLINARE (art. 79 e ss. CGS)

COMPETENZA:

  • Per procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale riguardanti i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA, che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalla norme federali
  • Impugnazione delle delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e altre norme della Federazione.

PROCEDURA

  1. Entro 10 giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento il Presidente accerta la notifica
  2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento il Presidente fissa l’udienza
  3. Fino a 3 giorni prima dell’udienza le parti possono prendere visione dei documenti ed inviare memorie
  4. Tra la data di avviso di fissazione dell’udienza e la data fissata per l’udienza devono passare almeno 15 giorni liberi.
  5. Udienza: possibilità di essere ascoltati se richiesto (art. 49 c. 8 CGS)
  6. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  7. Motivi della decisione entro 10 giorni

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE TESSERAMENTI (art. 89 e ss. CGS)

COMPETENZE:

  • E’ giudice di primo grado in ordine alle controversie riguardanti tesseramenti, trasferimenti e svincoli dei calciatori.

PROCEDURA:

  1. Entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare: ricorso + contributo di giustizia tramite da inviare tramite PEC a:

TFN sez. tesseramenti

Controparte/i

  1. Entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso o avviso di fissazione dell’udienza: invio di controdeduzioni tramite PEC:

TFN sez. tesseramenti
Controparte/i

  1. Entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso il Presidente fissa l’udienza
  2. 15 giorni liberi tra la fissazione dell’udienza e la celebrazione.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso si deve celebrare l’udienza
  4. Udienza possibilità di essere ascoltati se richiesto (art. 49 c. 8 CGS)
  5. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  6. Motivi della decisione entro 10 giorni

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE VERTENZE ECONOMICHE
COMPETENZA:

  • E’ Giudice di primo grado in ordine alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni (vedi art. 26 CGS)
  • Procedimento premio di addestramento e formazione tecnica, premio alla carriera e premio di preparazione 
  1. Entro 30 giorni dalla comunicazione della Commissione Premi: invio del ricorso + contributo di giustizia a:

TFN sez. Vertenze Economiche
Controparte

  1. Entro 10 giorni il Presidente fissa l’udienza
  2. 15 giorni liberi tra la fissazione dell’udienza e la celebrazione
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso si deve celebrare l’udienza
  4. Udienza possibilità di essere ascoltati se richiesto
  5. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  6. Motivi della decisione entro 10 giorni
  • Procedimento somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND (art. 94 tre NOIF)
  • Procedimento controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva (art. 94 quater NOIF)
  • Procedimento controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali della Divisione Calcio Femminile (art. 94 quinques NOIF)
  1. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione impugnata invio del ricorso + contributo di giustizia a:

TFN sez. Vertenze Economiche
Controparte

  1. Entro 10 giorni il Presidente fissa l’udienza
  2. 15 giorni liberi tra la fissazione dell’udienza e la celebrazione
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso si deve celebrare l’udienza
  4. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  5. Motivi della decisione entro 10 giorni

RICORSO COMUNE A TUTTE LE SEZIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE

  • Motivi contro i capi della decisione impugnata
  • Domande nuove non sono ammissibili
  • Si possono produrre nuovi documenti

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (Art. 92 e ss. CGS)
COMPETENZA:

  • Per i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale per i campionati e le competizioni di livello territoriale, ai procedimenti riguardanti gli apparenti all’AIA che svolgono attività in ambito territoriale e alle altre previste dalle norme federali
  • Per le sanzioni di natura non economica irrogate o proposte dalla società ai loro tesserarti non professionisti e giovani, nonchè ai tecnici non professionisti.

PROCEDURA:

  1. Entro 10 giorni dall’atto di deferimento il Presidente, accertata l’avvenuta notifica alle parti, fissa l’udienza
  2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto di deferimento: udienza
  3. Documenti restano depositati fino a 3 giorni prima della data fissata per l’udienza
  4. Fino a 3 giorni prima dell’udienza possibilità di depositare memorie, istanze e documenti.
  5. 15 giorni liberi tra la fissazione dell’udienza e la celebrazione
  6. Decisione entro 90 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  7. Motivi della decisione entro 10 giorni

4. CORTE FEDERALE D’APPELLO (art. 98 e ss. CGS)
COMPETENZA:

  • Procedimenti per revisione e revocazione
  • Su reclamo del Presidente Federale riguardante le decisioni adottate dal Giudice Sportivo nazionale e Territoriale, dalla Corte Sportiva d’appello Nazionale e Territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale.
  • Su richiesta del Procuratore federale giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e incompatibilità dei dirigenti federali
  • Su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva
  • Altre competenze previste dalle norme federali.

PROCEDURA:

  1. Entro 7 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione del Tribunale Federale: ricorso + contributo di giustizia da inviare a:

Corte Federale D’Appello
Controparte/i

  1. Entro da 10 giorni dal deposito del reclamo il Presidente della CFA fissa l’udienza
  2. Entro 30 giorni dal reclamo celebrazione dell’udienza
  3. Fino a 3 giorni prima dell’udienza possibilità di depositare memorie, istanze e documenti.
  4. 15 giorni liberi tra la fissazione dell’udienza e la celebrazione
  5. Udienza possibilità di essere ascoltati se richiesto
  6. Decisione entro 60 giorni dal ricorso e dispositivo da depositare lo stesso giorno dell’udienza
  7. Motivi della decisione entro 10 giorni

RICORSO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO (Art. 71 CGS e art. 101 CGS)

  1. Motivi contro i capi della decisione impugnata
  2. Domande nuove non sono ammissibili
  3. Si possono produrre nuovi documenti

REVOCAZIONE E REVISIONE (Art. 63 e ss.)
PROCEDURA:

  • Presupposto: decisioni inappellabili o divenute irrevocabili
  • Impugnazione entro 30 giorni dal fatto o dal rinvenimento dei documenti se:
  • Se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dall’altra
  • Se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione
  • Se a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere
  • Se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia.
  • Se nel pretende procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
  • Non si può impugnare per revocazione la decisione resa nel giudizio di revocazione
  • Nelle decisioni irrevocabili è ammessa revisione quando:
  • Sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto
  • Vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile
  • Venga acclarata falsità in atti o in giudizio

SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI (Art. 119 CGS)

  1. La notizia dell’illecito è iscritta entro 30 giorni dalla sua ricezione
  2. Entro 60 giorni termine delle indagini
  3. Supplemento d’indagine per 40 giorni
  4. Ulteriore supplemento d’indagine per 20 giorni 

5. CAMERA ARBITRALE (art. 134 e ss CGS)
COMPETENZA:

  • controversie di natura economica tra società professionistiche, anche in riferimento alle questioni riguardanti il risarcimento danni
  • controversie tra società pro e tesserati pro, che traggono origine dell’attività sportiva o associativa e abbiano carattere patrimoniale non oggetto ad accordi collettivi, eccezion fatta per quanto vietato dall’ordinamento statale
  • controversie riguardanti le pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quella di appartenenza nei casi in cui venga riconosciuto in sede disciplinare

ESECUTIVITA’ DELLE DECISIONI ARBITRALI

  • Decorsi 20 giorni dal lodo senza che la parte obbligata abbia adempiuto allora l’altra parte può chiedere lo stato di morosità al Consiglio Federale
  • Il provvedimento di dichiarazione di morosità adottato dal Consiglio Federale nei confronti di affiliate o dei tesserati che siano soccombenti e non abbiano adempiuto, è trasmesso alla Procura Federale
  • Nel caso di impugnazione del lodo dinanzi all’autorità giudiziaria non sospende gli effetti dell’esecutività, né gli effetti della dichiarazione di morosità

6. COMUNICAZIONE DEGLI ATTI (art. 53 CGS)
INTRODUZIONE

  • Gli atti devono essere comunicati tramite posta elettronica certificata
  • Le società, all’atto dell’affiliazione o del rinnovo devono comunicare la PEC (condizione necessaria per l’affiliazione)
  • I tesserati professionisti, all’atto del tesseramento o del rinnovo devono comunicare la PEC, è condizione necessaria per il tesseramento
  • I tesserati delle società non professionistiche, all’atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso comunicato la PEC della società per la quali si tessera (condizione per il tesseramento)

LE COMUNICAZIONI:

  1. Per le persone fisiche:
  • All’indirizzo di PEC del tesserato o della società. La società ha l’obbligo di comunicare al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stesa possono essere inflitte una o più sanzioni
  • Se l’interessato non è più tesserato al momento dell’instaurazione del procedimento, all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dando prova all’organo procedente.
  • All’indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. L’indirizzo può essere modifica nel corso del procedimento con un atto separato notificato alle altre parti del procedimento ed alla segreteria
  1. Per le società
  • All’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all’atto dell’affiliazione o del rinnovo della stessa
  • All’indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. L’indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento solo con atto separato notificato alle altre parti del procedimento.

NORME TRANSITORIE (art. 142 CGS)
Il sistema delle comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata entra in vigore per le società professionistiche e tesserati professionisti il 1.1.2020 mentre per le società dilettantistiche e i tesserati non professionisti entra in vigore dal 1.7.2020.
7. MEZZI DI PROVA
ASSUNZIONE (Art. 57 CGS)
Le prove possono essere valutate liberamente da parte degli organi di giustizia sportiva. Non possono essere ammessi mezzi di prova che non sono collegate al procedimento pendente e che riguardano materiale già acquisito o acquisito illecitamente che violano le norme procedimentali.
MEZZI AUDIOVISIVI (art. 58 CGS)
Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato
Gli organi di giustizia possono tramite una consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o migliorarne la qualità e la definizione.
Se il materiale audiovisivo è oggetto di manomissione viene dichiarato inammissibile e rinnova il contraddittorio.
TESTIMONIANZA (art. 60 CGS)
Gli organi di giustizia possono disporre la testimonianza di un soggetto se richiesto dalle parti o se reso necessario dal materiale acquisito.
Le parti possono richiedere l’ammissione di prove testimoniali, indicato a pena di inammissibilità e indicando i dati di individuazione e di recapito nonché i capitoli di prova.
L’organo giudicante decide sui testimoni
La testimonianza ha luogo in udienza
La testimonianza è condotta dall’organo giudicante.
MEZZI DI PROVA CONNESSE ALLE GARE (art. 61 CGS)
I rapporti degli ufficiali di gara e similari
Rimane granitico il principio che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova riguardo ai fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Possono essere utilizzati anche gli atti di indagine della Procura Federale.
Utilizzo delle riprese televisive per sanzioni disciplinari
Gli organi della giustizia sportiva possono utilizzare come mezzo di priva le riprese televisive o altri filmati, che offrono piena garanzia tecnica e documentale, per sanzionare i tesserato laddove i documenti indicano quale ammonito, espulso o allontano un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.
Procedura riguardante condotte violente o gravemente antisportive o utilizzo di espressione blasfema non vista dall’arbitro o dal VAR
-Il Procuratore Federale fa prevenire al Giudice sportivo Nazionale una segnalazione riservata entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara

  • Entro le ore 16 del giorno feriale successivo a quello della gara il tesserato direttamente interessato o la società ed il tesserato che non ha commesso o a commesso il fatto/i indicati può depositare presso l’ufficio del Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta. (Contributo di euro 100,00)
  • Si definisce condotta gravemente antisportiva:

1. La evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato.
2. La evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario
3. La realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano
4. L’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.

  • Il Giudice sportivo nazionale può adottare provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale
  • La procedura sopra descritta può essere applicata per le gare della Lega Pro, LND e SGS solo per: fatti di condotta violenza, l’utilizzo di espressione blasfema su segnalazione del Procuratore federale e dell’eventuale Commissario di campo.
  • La stessa procedura può essere applicata per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco.

MEZZI DI PROVA IN ALTRI PROCEDIMENTI (art. 62 CGS)
Procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre
I procedimenti si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, dei supplementi di udienza e sulle relazioni della Procura Federale, dei commissari di campo e devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14.00 del giorno successivo alla gara.
Procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara
Si svolgono sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara ed eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, delle Leghe, Divisioni e comitati. Quando è il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, si svolge sulla base delle deduzioni e ove previste dalle controdeduzioni delle parti
Procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura Federale
Si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive
Procedimenti relativi a sanzioni non economiche
I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati si svolge sulla base degli elementi contenuti nel corso e nelle controdeduzioni
CONSULENZA TECNICA (art. 59 CGS)
Gli organi di giustizia possono disporre una consulenza tecnica e sceglie un esperto terzo rispetto agli interessi in conflitto e cura il rispetto del contraddittorio.
Il parere è consegnato almeno 10 giorni prima dell’udienza ma il Presidente può abbreviare il termine.
Nei casi che investono il Giudice Sportivo il consulente tecnico trasmette il parere all’organo giudicante fino a 2 giorni prima dell’udienza o della data fissata per la decisione.
Le parti hanno la facoltà di avvalersi di consulenza tecnica di parte.
8. TABELLA CONTRIBUTO DI GIUSTIZIA (CU 162/A FIGC del 27.06.2019)
Tab. 1 – Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo
SOGGETTO RICORRENTE/CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
260,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
260,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
180,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
100,00 €
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali per le società appartenenti alla LND
100,00 €
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
78,00 €
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
80,00 €
per le società appartenenti al SGS
52,00 €
Tab. 2 – Reclami dinanzi alla Corte Sportiva Territoriale
SOGGETTO RICORRENTE/ CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
130,00 €
per le società appartenenti al SGS
62,00 €
Tab. 3 -Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
1.000,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
600,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
400,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
250,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
250,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
180,00 €
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
180,00 €
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali
180,00 €
Tab. 4 – Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
1.000,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
600,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
400,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
250,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
250,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
180,00 €
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
180,00 €
per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali
180,00 €
Tab. 5 – Reclami innanzi alla Corte Sportiva d’Appello a livello nazionale con procedura d’urgenza
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
1.300,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
900,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
600,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
350,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali
350,00 €
per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores
330,00 €
per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali
330,00 €
Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale Sezione disciplinare (86 CGS)
1000,00 €
Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (94 CGS)
50,00 €
Tab. 6 – Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
500,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
400,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
300,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
170,00 €
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
170,00 €
per le società appartenenti alla LND
partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
130,00 €
per le società appartenenti al SGS
78,00 €
Tab. 7 – Ricorsi innanzi al Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
per le società appartenenti alla LNP Serie A
600,00 €
per le società appartenenti alla LNP Serie B
400,00 €
per le società appartenenti alla Lega PRO
300,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
170,00 €
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
170,00 €
per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali
130,00 €
per le società appartenenti al SGS
78,00 €
Tab 8 – Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati
SOGGETTO RICORRENTE /CONTRIBUTO
Di società appartenenti alla LNP Serie A
250,00 €
di società appartenenti alla LNP Serie B
250,00 €
di società appartenenti alla Lega PRO
180,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
100,00 €
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
100,00 €
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
90,00 €
di società appartenenti alla LND partecipanti ai
Campionati Regionali e Provinciali
65,00 €
di società partecipanti ai campionanti SGS
31,00 €
Tab. 9 – Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza
SOGGETTO RICORRENTE /CONTRIBUTO
Di società appartenenti alla LNP Serie A
330,00 €
di società appartenenti alla LNP Serie B
330,00 €
di società appartenenti alla Lega PRO
230,00 €
per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile
130,00 €
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali
130,00 €
di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores
110,00 €
di società partecipanti ai campionanti SGS Nazionali
90,00 €
Tab. 10 – Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana Arbitri
SOGGETTO RICORRENTE / CONTRIBUTO
appartenenti ai ruoli CAN – A
250,00 €
appartenenti ai ruoli CAN – B
220,00 €
appartenenti ai ruoli CAN – PRO
180,00 €
appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5
100,00 €
appartenenti ai ruoli CAI
90,00 €
appartenenti ai ruoli Regionali
65,00 €
appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali
31,00 €
Tab. 11 – Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva
250,00 €