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Omessa corresposione dell’assegno divorzile è reato procedibile d’ufficio

Con la sentenza n. 14232 del 13 aprile 2012 la Cassazione ha accolto il ricorso della Procura volto ad ottenere la procedibilità nei confronti di un uomo, reo di non aver versato l’assegno di divorzio all’ex moglie. Il Tribunale aveva dichiarato il non luogo a procedere, essendo il reato di sottrazione all’obbligo di corresponsione dell’assegno estinto per intervenuta remissione della querela. La procura poi impugnava la pronuncia per violazione di legge in relazione alla procedibilità a querela del suddetto reato: ad avviso della pubblica accusa la procedibilità sarebbe ex officio, con la conseguenza che il reato non sarebbe estinto. La Cassazione ha condiviso il ragionamento, uniformandosi a propri precedenti orientamenti, e stabilendo il seguente principio: «il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, atteso che il rinvio operato dall’articolo 12 sexies della L. 898/1070 all’articolo 570 del codice penale deve intendersi riferito esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità».

Pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio.