Con il divorzio cade l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore dell’ex coniuge, in quanto gli accordi stipulati in quella sede in virtù del futuro scioglimento del vincolo matrimoniale sono nulli per illiceità della causa, anche laddove gli stessi soddisfino le necessità dell’ex coniuge.
E’ quanto ha stabilito la prima sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza 11012 pubblicata il 26 aprile 2021 che ha accolto il ricorso proposto dal marito cassando con rinvio la sentenza n. 218/2016 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari. La pronuncia, in parziale accoglimento dell’appello interposto avverso la pronuncia del Tribunale di Sassari, aveva revocato l’obbligo dell’appellante di corrispondere un contributo per il mantenimento del figlio e confermando l’assegno stabilito dal giudice di primo grado in favore della signora, ritenendolo congruo.
Seguiva il ricorso per cassazione fondato sull’unico motivo della violazione degli artt. 5 della L. 898/1970, 10 L. 74/1987 e 1343 cc perché, avendo l’assegno divorzile natura assistenziale, il giudice di merito avrebbe dovuto verificarne la spettanza i) solo alla luce dei presupposti indicati dalla predetta norma, ovvero ii) l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario, iii) il decremento reddituale subito dal marito negli anni successivi la separazione. I giudici erano incorsi nell’errore di ritenere valido il patto sull’erronea interpretazione della sentenza n. 8109/2000 della Cassazione, che in realtà aveva dichiarato valido un accordo transattivo trasfuso parzialmente in un accordo di separazione per porre fine a una controversia patrimoniale, senza alcun riferimento, a differenza del caso di specie, ad accordi capaci di regolare i rapporti economici tra coniugi in vista di un futuro divorzio.
La Suprema corte, richiamato l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità sulla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare e sulla nullità dei patti conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio, ha confermato il principio già espresso secondo cui “gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.” (Cassazione n. 2224 del 30.01.2017; ex plurimis, Cassazione n. 5302 del 10.03.2006).
Secondo l’impostazione condivisa dalla Corte, i giudici di secondo grado, nell’ancorare la decisione alla sentenza della Suprema corte n. 8109/2000, hanno errato a) nel non tenere separato nè precisato il profilo della definizione dei rapporti patrimoniali già pendenti tra le parti e dell’eventuale conseguente regolamentazione delle ragioni di debito-credito rispetto a quello differente della spettanza dell’assegno di divorzio; b) nel ritenere la liceità dei patti tra i coniugi diretti a disciplinare i loro rapporti economici in vista del futuro divorzio, ove fatti valere dal beneficiario dell’assegno pattuito in sede di separazione.
Nell’affrontare la questione, viceversa, è necessario distinguere, da un lato, la definizione dei rapporti patrimoniali tra le parti e, dall’altro, il diritto al vitalizio da verificare in virtù di criteri di legittimità. Spetta al giudice del divorzio stabilire se l’assegno decretato in sede di separazione sia conforme alla disciplina dei rapporti tra coniugi e se è sussistente il diritto all’assegno divorzile.
Nella descritta cornice normativa e giurisprudenziale gli Ermellini hanno, quindi, cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “in tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell’uno e a favore dell’altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull’an dell’assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell’accordo inter partes”, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) ‘in occasione’ della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile del rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all’assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)”.
“Con il divorzio cade l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione consensuale in favore dell’ex coniuge, in quanto gli accordi stipulati in quella sede in virtù del futuro scioglimento del vincolo matrimoniale sono nulli per illiceità della causa, anche laddove gli stessi soddisfino le necessità dell’ex coniuge”
Avv. Paola Cavallero #Studiomaininini&Associati
Su Italiaoggi Sette a commento della sentenza della Cassazione Civile Ord., Sez. 1, n. 11012 pubblicata il 26.4.2021, Pres. Genovese, Rel. Fidanzia, in tema di “Accordo in vista del divorzio invalido per causa illecita”.