Le conseguenze dei Decreti del Presidente del Consiglio si iniziano a sentire anche sotto il profilo economico.
Molte attività sono state costrette a chiudere senza preavviso alcuno. Tutto si è fermato tranne i pagamenti e scadenze collegate all’attività ed in particolare i canoni di locazione.
Nel caso in cui la locazione riguardi immobili commerciali, immobili che hanno dovuto subire un arresto forzato dell’attività quindi una chiusura dettata da cause di forza maggiore sarà possibile, mediante una comunicazione da inviare alla proprietà chiedere la sospensione e/o la riduzione del canone di locazione.
Gli artt. 1218,1256,1258 e 1464 del codice civile (a seconda dei singoli e specifici casi) se correttamente applicati consentono di ottenere la sospensione del versamento del canone e/o la riduzione del canone stesso.
Ovviamente, andrà valutato caso per caso i primo fra tutti andrà esaminato il testo contrattuale del rapporto locatizio.
Medesimo discorso vale anche per tutti gli altri contratti (vendita, fornitura somministrazione di servizi, appalto ecc …): occorrerà valutare anche qui caso per caso se il contratto sottoscritto tra le parti contempli una clausola di forza maggiore e/o comunque valutare se la pandemia in corso abbia influito ed in che misura, sul mancato corretto adempimento della prestazione contrattuale
applicando la normativa generale sui contratti ovvero la Legge applicabile.
STUDIO MAININI & ASSOCIATI