News

Altre news

M&A: Chiomenti e Mainini & Associati con il fondo di investimento ISQ e CubeCold

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Passaggio generazionale e protezione del patrimonio

Premessa

Una pianificazione della successione risulta necessaria se non si vuole incorrere, in futuro, nel pagamento di un aliquota decisamente più elevata rispetto a quella odierna. Innumerevoli sono i mezzi per trasferire parte o tutto il patrimonio ai propri eredi; tra i più comuni possiamo enunciare: il patto di famiglia, la donazione, il trust.

Ecco per sommi capi una presentazione di questi istituti.

Il patto di famiglia (768 bis Codice civile) è un recente istituto giuridico, introdotto nella legislazione italiana nel 2006, utile per realizzare il passaggio generazionale per gli imprenditori che vogliano cedere la propria azienda o una partecipazione societaria di maggioranza ai propri eredi.

Si tratta infatti di un contratto che realizza un patto successorio stipulato tra un imprenditore e i suoi discendenti, il coniuge e gli altri legittimari con il quale lo stesso imprenditore trasferisce in vita l’azienda senza che il coniuge e gli altri legittimari possano, dopo la morte dell’imprenditore, rimettere in discussione il patto chiedendo la collazione o la riduzione delle disposizione testamentarie.

Alla stipula, effettuata per atto pubblico dal Notaio, devono partecipare coloro che sarebbero legittimari secondo la legge se in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore.

Il trasferimento dell’azienda o delle partecipazione societarie dispiega il suo effetto immediatamente e con effetto definitivo. Si tratta quindi di un istituto unico nel suo genere, poiché è stato previsto dal legislatore come eccezione al divieto di patti successori (458 Codice Civile: “…è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione…”).

La donazione (art. 796 Codice Civile) è il contratto con cui una parte arricchisce un’altra parte trasferendogli un bene o un diritto senza un corrispettivo, soltanto per spirito di liberalità. L’elemento essenziale della causa di donazione è proprio l’animus donandi, cioè l’arricchimento dell’altra parte senza corrispettivo.

La donazione, eccetto per i beni mobili di modico valore, richiede una forma particolare: l’atto pubblico notarile con la presenza necessaria di due testimoni (la semplice firma, per esempio, nel cambio di intestazione del conto corrente fatto in banca in realtà è invalida).

Oggetto della donazione potrebbe essere soltanto la nuda proprietà dei beni, prevedendo il diritto di usufrutto vitalizio sui beni donati e il donante mantiene il pieno controllo sulla gestione ed il loro utilizzo. Il donatario entrerà in possesso dei beni donati solo alla morte del donante. La donazione, tuttavia, può essere revocata dal donante per ingratitudine del donatario.

Quanto appena esposto rappresenta soltanto la fattispecie di donazione diretta. Il legislatore ha previsto anche la fattispecie della donazione indiretta, nel caso in cui l’effetto prodotto da un atto sia lo stesso previsto dalla donazione benché lo strumento giuridico sia differente. È il caso per esempio del pagamento di debito altrui, del contratto a favore di terzo, l’accollo del debito, remissione del debito…

L’esempio più frequente è costituito dall’acquisto di un immobile a favore del figlio con l’utilizzo della provvista economica dei genitori.

Il trust è un istituto tipizzato dal diritto anglosassone che consente di separare alcuni beni del patrimonio. Tali beni vengono trasferiti ad un soggetto terzo, il trustee, che ne diviene titolare: non esiste però alcun tipo di commistione tra il suo patrimonio e quello del trust.

Il trustee amministra il trust nell’interesse di un soggetto beneficiario. Il trust ha una valenza giuridica anche nella protezione del proprio patrimonio poiché i beni presenti nel trust non sono aggredibili dai creditori del disponente. In tal caso è tassato soltanto il trasferimento dei beni dal disponente al trustee e non il passaggio successivo tra il trustee ed il beneficiario.

Quanto appena esposto costituisce per l’imprenditore una soluzione per anticipare gli effetti che, inevitabilmente, si andrebbero a verificare in caso di apertura di una successione in futuro, la quale sconterebbe le nuove aliquote fiscali in studio al Governo.