I patti parasociali nelle società per azioni quotate e non quotate:
definizione, tipologie, durata, pubblicità e conseguenze in caso di inadempimento
I patti parasociali sono gli accordi che i due o più soci stipulano per rendere più stabile la gestione della società.
Si possono stipulare nel momento stesso in cui si costituisce la società o in un momento successivo, sia per iscritto che verbalmente.
Normalmente i patti parasociali si concordano tra i soci per:
- vincolare le scelte di voto in assemblea;
- escludere o limitare il trasferimento delle azioni a soggetti esterni alla società o che non siano graditi ad altri soci;
- concedere al socio di minoranza il diritto di vendere ad un terzo, estraneo alla società, le proprie azioni alle stesse condizioni cui il socio di maggioranza vuole vendere le proprie (clausula tag log);
- consentire al socio di maggioranza di vendere ad un terzo non solo le proprie quote ma anche quelle del socio di minoranza, sempre alle stesse condizioni (clausula drag along);
- determinare il modo per nominare gli amministratori tra i soci o per riconoscere il diritto di veto agli amministratori che rappresentano i soci di minoranza;
- finanziare la società con la previsione delle condizioni del prestito dei soci o attraverso l’impegno, da parte loro, di fornire beni alla società o di svolgere in suo favore un’attività
- per riconoscere un utile minimo a uno o più soci, senza però estromettere uno o più soci dagli utili e dalle perdite.
Disciplina e oggetto dei patti parasociali: l’articolo 2341 bis del codice civile
La norma che disciplina questi accordi è l’articolo 2341 bis del Codice civile che prevede tre principali tipi di patti parasociali:
1. Sindacati di voto
Con questo patto i soci si accordano su come votare in assemblea per mantenere un maggiore controllo sulla società.
2. Sindacati di blocco
I soci stipulano questo contratto quando vogliono impedire a soggetti non graditi di entrare a far parte della società. Questo risultato può essere raggiunto con l’impegno a non vendere le azioni per un certo periodo di tempo oppure a trasferirle solo a soggetti graditi, come, ad esempio, ai soci che fanno già parte della società.
3. Sindacati di controllo
Questi patti vengono stipulati da quei soci che vogliono esercitare un’influenza dominante sulla società non raggiungibile se ciascuno di essi agisse in autonomia.
La durata dei patti parasociali può essere:
- a tempo determinato, per un periodo massimo di 5 anni, che si può rinnovare alla scadenza;
- a tempo indeterminato con la previsione del diritto di ogni socio che ha preso parte all’accordo, di liberarsi dai propri impegni in ogni momento con un preavviso di 180 giorni.
I patti parasociali stipulati dai soci delle società per azioni quotate in borsa hanno una durata diversa da quella vista per le altre società per azioni. A stabilirlo è l’articolo 122 del decreto legislativo n. 58/1998, o “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.
Se i patti sono a tempo determinato, non possono durare più di 3 anni. Anche in questo caso si possono rinnovare alla scadenza.
Se gli accordi sono a tempo indeterminato, anche in questo caso i soci che vi hanno aderito hanno il diritto di recedere con un preavviso di sei mesi.
Anche le formalità per rendere pubblico il contenuto dei patti è diversa a seconda che la società per azioni sia quotata in borsa oppure no.
Nelle società per azioni quotate in borsa l’articolo 122 del decreto legislativo n. 58/1998 stabilisce che entro 5 giorni dalla stipula, il patto debba essere comunicato alla Consob. L’estratto dell’accordo deve essere pubblicato su un quotidiano e depositato nel registro delle imprese del luogo in cui la società ha la sua sede legale. Il contratto deve essere comunicato alle altre società che hanno azioni quotate in borsa.
Se non si rispettano questi obblighi il patto non è valido.
Nelle società per azioni con azionariato diffuso, cioè con moltissimi azionisti, ma non quotate in borsa, la pubblicità deve rispettare quanto previsto dall’articolo 2341 ter del codice civile il quale prevede che:
- il patto sia comunicato alla società cui fanno parte i soci stipulanti e dichiarato all’inizio di ogni assemblea;
- la dichiarazione sia trascritta nel verbale dell’assemblea che va depositato presso il registro delle imprese.
La tutela del rispetto dei patti parasociali
Solo i soci che stipulano il patto devono rispettarlo. Se i soci che hanno aderito al patto non lo rispettano saranno ritenuti inadempienti dagli altri soci che hanno partecipato all’accordo, i quali potranno ottenere il risarcimento del danno subito, dimostrabile spesso senza troppe difficoltà.
In genere, nell’accordo si inserisce una clausola penale che prevede l’obbligo di pagare una somma prestabilita in favore degli altri soci che hanno sottoscritto il patto, a carico di chi non lo rispetta. In questo modo, chi subisce l’inadempimento di un socio, non deve provare e quantificare il danno subito di conseguenza.
Un approfondimento di questo tema si trova in un altro articolo sui patti parasociali: «La clausola della “roulette russa” dei patti parasociali e negli statuti».
Se, a causa della violazione di un patto parasociale, si apre una lite tra soci, a decidere sono le sezioni specializzate in materia di impresa, istituite con il decreto legislativo n. 168/2003.
L’articolo 3, comma 2, lettera c) di questo provvedimento riconosce in particolare alle sezioni specializzate dei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la competenza a decidere quando la controversia riguarda la materia dei patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall’articolo 2341 bis del codice civile.