L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155), rivoluzionerà il modo di condurre gli affari per moltissime Imprese – in parte lo ha già fatto per le norme già in vigore a partire dal 16 marzo 2019.
Diviene fondamentale comprenderne gli effetti, le novità e conoscere quali siano gli accorgimenti pratici e minimi per arrivare preparati, soprattutto in tema di responsabilità.
Le disposizioni di legge
Prevenire è meglio che curare, soprattutto se le ferite rischiano di essere davvero profonde. Questo è il senso che riassume l’obiettivo primario della riforma della legge fallimentare: prevenire l’insolvenza. Come fare ciò? Innanzitutto, le aziende devono dotarsi di modelli organizzativi adeguati e strutturati, finalizzati a limitare le situazioni in cui, dalle proprie azioni, possano scaturire effetti negativi tali da condurre la propria impresa ad uno stato di crisi irreversibile. Le aziende dovrebbero adoperarsi non solo per la salvaguardia della continuità aziendale ma anche e soprattutto son chiamate a rispondere in relazione alla responsabilità sociale derivante dagli effetti sul tessuto economico-sociale delle proprie azioni ed omissioni. Pertanto, appare ragionevole affermare che l’obiettivo primario della riforma in esame sia quello della prevenzione. Tre sono le macro finalità: 1) salvaguardare la continuità aziendale, 2) tutelare tutti gli stakeholders, 3) ridurre gli impatti negativi sull’economia generale.
Il Codice della Crisi ha aggiunto, in punto di responsabilità per i vertici societari, un nuovo comma all’articolo 2086 del Codice civile: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.” L’imprenditore deve, quindi, dotarsi di strumenti in grado di consentirgli di effettuare un monitoraggio costante del rischio di perdita della continuità aziendale. Il fondamentale presupposto del “going concern” assume una valenza diversa. Non solo rappresenta un criterio guida per le valutazioni di bilancio degli amministratori (come previsto dal Principio Contabile OIC 11) ma, in un’ottica di facilitazione dell’emersione precoce della crisi, diventa strumento molto utile. Il principale criterio di valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi è rinvenibile, infatti, nella loro capacità di garantire un monitoraggio costante della dinamica aziendale e della sua prospettica continuità nell’esercizio in corso. La vera sfida che gli adeguati assetti organizzativi sono chiamati ad affrontare è riuscire a verificare la sostenibilità della continuità aziendale. Valutazioni ed analisi da effettuarsi costantemente e non solo all’approvazione del bilancio di esercizio. Ciò comporta, in concreto, lo sviluppo di presidi volti a rilevare e misurare indicatori di natura quantitativa ma anche qualitativa, con responsabilità omissiva in capo ai vertici aziendali. Allo stesso modo, l’articolo 14 del Codice della Crisi amplia il ventaglio di responsabilità in capo all’organo di controllo.
Quali strumenti assicurativi?
In questo contesto è degna di menzione una copertura assicurativa conosciuta, tra gli operatori del settore specializzati nel Financial Line, come Polizza D&O (Directors and Officers). Si tratta di uno strumento di nicchia che garantisce una copertura assicurativa ad hoc per la responsabilità civile di amministratori, dirigenti e organi di controllo nel caso di violazioni accertate degli obblighi previsti dalla legge in materia di responsabilità per la crisi di impresa, nonché delle norme del codice civile. Scopo principale della polizza è di proteggere il patrimonio personale dei beneficiari e dei loro congiunti – nel caso in cui questi ultimi fossero chiamati a rispondere qualora sussistessero i presupposti di legge – da eventuali pretese risarcitorie proposte da terzi (dipendenti, fornitori, venditori, concorrenti, investitori ecc.) per fatti illeciti compiuti nella gestione dell’azienda. È bene rammentare, infatti, che le possibili richieste di risarcimento da parte di terzi nei confronti dei vertici societari possono essere avanzate in conseguenza di fatti anche colposi, commissivi od omissivi, compiuti in violazione dei doveri previsti da leggi o dallo statuto.
Polizza D&O – SIDE A o B?
Prima di sottoscrivere qualsiasi contratto è buona prassi effettuare un’analisi preliminare delle condizioni in esso contenute. Nel caso specifico, ancor prima di esaminare i testi di polizza è necessario verificare attentamente i documenti interni all’azienda (ad esempio: statuto, deliberazioni dell’assemblea dei soci, deliberazioni del consiglio di amministrazione ecc.) rilevando se sia contemplato l’obbligo di manleva della società nei confronti dei suoi amministratori e/o dirigenti.
Come noto, con il patto di manleva (contratto atipico in quanto non previsto dalla legge) una parte (il mallevatore) assume su di sé gli effetti patrimoniali negativi derivanti dalla responsabilità di un altro soggetto (mallevato). Lo strumento giuridico in esame viene spesso utilizzato, nell’ambito dei rapporti societari, nelle relazioni tra amministratore e soci e amministratore e società. In tal modo, gli amministratori sono tenuti indenni dalle responsabilità derivanti dall’attività gestoria svolta durante un determinato periodo di tempo.
È evidente, dunque che l’operatività della polizza D&O varierà a seconda della presenza o meno di detta clausola. Nel primo caso l’assicuratore, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, si obbligherà a tenere indenne la Società e si impegnerà pertanto a rimborsare quanto da questa sia stato indennizzato alle persone assicurate a seguito di richieste risarcitorie avanzate nei confronti di queste ultime (SIDE B). Nella seconda ipotesi, l’assicuratore si obbliga a tenere indenne le persone assicurate da qualunque perdita patrimoniale in conseguenza di una richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti, come pattuito nel contratto di polizza (SIDE A).
CONCLUSIONI
La diligenza richiesta ad amministratori, direttori generali ed organi di controllo è sempre più caratterizzata da elementi di professionalità e, dunque, soggetta ad essere valutata con più severità da tutti gli stakeholders.
La situazione pandemica, inoltre, ha aggravato di ulteriori adempimenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e la congiuntura internazionale, caratterizzata da un’aggressiva concorrenza tra le imprese, la continua evoluzione della normativa italiana ed europea (D.lgs. 231/2001 e GDPR ecc.) e l’attenzione sempre maggiore sulla responsabilità personale dei vertici societari, stanno rendendo il ruolo degli amministratori e dei dirigenti sempre più rischioso.
Tutto ciò si ripercuote negativamente sui processi decisionali e, di conseguenza, sulle performance delle imprese. Considerate le molteplici fonti di responsabilità, i rischi a cui sono soggetti gli organi amministrativi e direttivi delle imprese nello svolgimento dei loro incarichi (rischi che non possono essere eliminati del tutto, ma solo in parte) diventa fondamentale – nonché strategico – adottare anche strumenti assicurativi in grado di tutelare i vertici societari e di incentivare l’assunzione di tali cariche.
In tal senso, un contratto D&O, stipulato con un professionista qualificato e costruito “su misura” rispetto alle proprie esigenze, può rappresentare una valida difesa rispetto al rischio “giuridico” di mala gestio ampiamente intesa.
dott. Simone Gritti, Commercialista dott. Aldo Mainini - Senior Associate Settore Commercialistico -Studio Mainini & Associati
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Codice della crisi di impresa: strumenti assicurativi a tutela dei vertici societari (economia.news)