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ADR

Potenziamento degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) 

L’ordinamento giuridico italiano da tempo consente il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, chiamati anche ADR (Alternative Dispute Resolution). 

Ne fanno parte tutte le procedure che si pongono come alternativa al ricorso giurisdizionale:  

  • la negoziazione assistita; 
  • la mediazione; 
  • l’arbitrato.  

A seguito alla notevole crescita del numero dei contenziosi in Italia, gli ADR rappresentano una preziosa risorsa per tutti i cittadini, perché consentono una più rapida e soddisfacente definizione delle liti. 

Nonostante i numerosi tentativi attuati negli anni scorsi per diffondere e migliorare l’uso di questi strumenti, permane una certa sfiducia. 

Questa sfiducia ha scoraggiato un pieno assorbimento della cultura conciliativa nel tessuto sociale e giuridico del nostro paese.  

L’obiettivo della riforma del processo civile è proprio quello di sostenere una più ampia diffusione degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. 

 

Alcune novità in materia di mediazione introdotte dalla Riforma del Processo Civile

La riforma prevede l’introduzione di ulteriori incentivi fiscali, tra cui l’estensione del gratuito patrocinio alla procedura di mediazione (e alla negoziazione assistita).  

Prevede, inoltre, un ampliamento delle materie per le quali il tentativo obbligatorio di mediazione sia condizione di procedibilità. 

Tra queste nuove materie sono state aggiunte: 

  • le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione; 
  • il consorzio;  
  • il franchising 
  • il contratto d’opera; 
  • il contratto di rete,  
  • la somministrazione;  
  • le società di persone e le subforniture. 

La riforma, inoltre, opera un ampliamento dei poteri del Giudice nel favorire la conciliazione della causa (la c.d. mediazione delegata). Quest’ultima previsione consente di tentare la mediazione fino al momento della precisazione delle conclusioni (Questa norma entrerà in vigore il 30 giugno 2023).  

 

La negoziazione assistita nella riforma del processo civile 

Il decreto legislativo di attuazione alla L. 206/2021 prevede la possibilità di svolgere attività istruttoria stragiudiziale nei casi di negoziazione assistita.  

L’istruttoria deve essere svolta nel rispetto del principio del contraddittorio, con l’acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia.  

È prevista anche la possibilità di richiedere alla controparte una dichiarazione scritta circa la veridicità di fatti sfavorevoli o favorevoli alla parte richiedente. Questa dichiarazione ha gli effetti propri della confessione stragiudiziale 

La riforma del processo civile dispone altresì l’estensione della negoziazione assistita alle controversie lavoristiche e prevede l’eventuale assistenza di un consulente del lavoro.  

È interessante notare che questa novità normativa mette il lavoratore, da sempre considerato parte debole del rapporto, su un piano di “parità”, almeno teorica, con il proprio datore di lavoro. L’entrata in vigore di questa norma sarà il 30 giugno 2023. 

Infine, in tema di diritto di famiglia, l’art. 1, comma 37, della L. n. 206/2021 prevede che decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi dal 22 giugno 2022), il procedimento di negoziazione assistita trovi immediata applicazione anche in materia di: 

  • affidamento e di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio; 
  • mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio; 
  • determinazione degli alimenti di cui all’art. 433 Codice Civile. 

 

L’arbitrato nella riforma del processo civile 

Per l’arbitrato, la riforma prevede un rafforzamento del principio di imparzialità e indipendenza degli arbitri. 

Viene introdotta la facoltà delle parti di ricusare l’arbitro per gravi ragioni di convenienza. 

Parallelamente agli arbitri viene posto l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione sulle circostanze che potrebbero eventualmente essere problematiche sul piano dell’indipendenza e dell’imparzialità. 

Questo obbligo in particolare potrebbe rivelarsi utile per gli arbitrati definiti ad hoc che rappresentano ancora una parte consistente degli arbitrati celebrati in Italia. 

La riforma attribuisce agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari, quando le parti abbiano espresso la loro volontà in tal senso. 

Questo potere era precluso prima, ai sensi dell’art. 818 c.p.c. che dispone espressamente che: «Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge». 

Viene così colmata una lacuna che differenziava il nostro sistema da quello di altri ordinamenti a noi geograficamente più vicini.  

Queste novità troveranno applicazione per tutti i procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023.  

In conclusione, si può affermare che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), sono scelti dal Governo come valida alternativa al grave problema dell’irragionevole durata dei processi. Problema questo che connota negativamente la macchina della giustizia in Italia. 

Congiuntamente agli sforzi provenienti dagli organi competenti (nazionali ed europei), il cambiamento è prima di tutto culturale: deve perseguire e insinuarsi nelle menti dei singoli cittadini e nel loro modo di concepire la risoluzione di una controversia. 

 

di Melissa Trevisan Palhavan