La concessione in #godimento di un bene d’impresa da parte di una società /ditta individuale ad un socio/familiare (a titolo personale), senza corrispettivo ovvero ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, comporta:
- per l’utilizzatore (socio / familiare) la rilevazione di un reddito diverso, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- per il concedente (ditta individuale / società) l’indeducibilità dei relativi costi.
Con tali disposizioni il Legislatore ha inteso contrastare il fenomeno elusivo dell’intestazione “fittizia” di beni utilizzati a titolo personale dai soci o familiari dell’imprenditore.
A tal fine, è previsto, in capo all’utilizzatore/concedente l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, i dati relativi ai beni concessi in godimento (tipologia, durata della concessione, corrispettivo e valore di mercato).
Soggetti obbligati
La comunicazione in esame va presentata dal concedente oppure dall’utilizzatore:
Concedente
- imprenditore individuale;
- società di persone (snc, sas), di capitali (spa, srl, sapa), cooperativa;
- stabile organizzazione di società non residente;
- ente privato di tipo associativo per i soli beni relativi all’attività commerciale.
Utilizzatore
- socio, residente e non, di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale;
- familiare, residente e non, di socio di società ed ente associativo privato residente che svolge attività commerciale;
- socio o familiare di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- familiare, ex art. 5, comma 5, TUIR residente e non, dell’imprenditore individuale.
Beni oggetto della comunicazione e beni esclusi
Sono oggetto della comunicazione in esame i beni dell’impresa, ossia beni strumentali, beni-merce, immobili patrimonio.
La comunicazione non va effettuata relativamente a:
- beni concessi in godimento a soci dipendenti/lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
- beni concessi in godimento ad amministratori (l’esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit);
- beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
- beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- alloggi delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico (beni ad uso pubblico)
- beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili
(sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).
Termine di presentazione
Il termine di presentazione della comunicazione in esame è collegato a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al soggetto che vi provvede per cui:
- periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione del mod. UNICO;
- periodo d’imposta coincidente con l’anno solare entro il 30.10.
Così, per le società di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, società di persone e ditte individuali la comunicazione riferita al 2014 va presentata entro il 30.10.2015.
Sanzione
In caso di omessa presentazione della comunicazione in esame, ovvero di trasmissione con dati incompleti/non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso. Tuttavia, qualora le parti si siano conformate alle disposizioni in esame, ossia:
- il concedente (società / ditta individuale) non abbia dedotto i costi e l’utilizzatore (socio / familiare) abbia tassato la differenza tra il valore normale ed il corrispettivo;
ovvero:
- il concedente abbia addebitato all’utilizzatore una somma pari o superiore al valore di mercato;
è applicabile la sanzione da € 258 a € 2.065.
È comunque possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.
LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI
L’obbligo di comunicazione telematica in scadenza il prossimo 30 ottobre riguarda anche l’ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci nel corso del 2014. Si tratta di un adempimento autonomo e distinto che va espletato indipendentemente dagli obblighi sussistenti in tema di comunicazione in godimento dei beni ai soci.
La finalità dell’adempimento in questione è da ricercare principalmente nella necessità da parte dell’Erario di monitorare ai fini dell’accertamento sintetico l’andamento di tali flussi di denaro nei confronti delle società.
L’adempimento in pratica
Circa le modalità di compilazione si fa presente che:
> la comunicazione deve essere inviata quando l’importo complessivo versato nel corso dell’anno da ciascun socio, è superiore a 3.600 euro, senza considerare gli importi eventualmente rimborsati. Il valore soglia, in pratica, va riscontrato sulla posizione del socio e non su quella della società;
> in merito alla gestione dei modelli ricordiamo che, laddove debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni”, occorre gestire separati intercalari per ciascuna fattispecie;
> se il socio ha erogato più di un finanziamento o di un apporto, va indicato il valore complessivo e la data dell’ultimo finanziamento o dell’ apporto più recente, senza dover gestire in separati intercalari i dati di ciascun versamento;
> sono escluse le informazioni relative a versamenti effettuati dagli stessi soci in anni precedenti;
> non sono soggetti all’obbligo di comunicazione nemmeno gli apporti già conosciuti dall’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che la comunicazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’atto a contenuto patrimoniale è stato registrato. Corollario di tale affermazione è che i casi in cui i soci procedono alla costituzione o all’aumento di capitale, quindi, non devono essere oggetto di comunicazione in quanto transitati in un atto soggetto a registrazione;
> l’obbligo riguarderà nella maggior parte dei casi i finanziamenti effettuati dai soci che solitamente sono formalizzati ed assumono data certa con lo scambio di corrispondenza;
> sono altresì esclusi dalla comunicazione i versamenti effettuati da soggetti collettivi soci, dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa individuale.
> l’obbligo non scatta nemmeno qualora la capitalizzazione riguardi apporti di denaro e laddove il “conferimento” derivi dalla rinuncia a precedenti finanziamenti effettuati dai soci.
Contabilità semplificata
Per i soggetti in contabilità semplificata e per coloro che applicano uno dei regimi di vantaggio fiscale “minori” è previsto l’esonero, salvo che costoro non siano dotati di un conto corrente specifico per l’attività in cui sono confluiti i versamenti (cosa che non normalmente avviene).
Quindi anche i contribuenti in contabilità semplificata devono adempiere all’obbligo specifico, con tutte le difficoltà del caso legate per l’appunto al modo di tenuta della contabilità che non facilita di certo l’analisi ed il monitoraggio dei conti finanziari della società.