In base alle prime precisazioni del Governo e Confindustria osserviamo:
- Non esiste un divieto di spostamenti per motivi di lavoro comprovati:
1.a. sono consentiti gli spostamenti verso il posto di lavoro e ritorno ad eccezione dei soggetti che sono sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus;
1.b. gli spostamenti sono consentiti da e verso l’esterno delle aree interessate dal provvedimento /territoriale;
1.c il comprovato motivo lavorativo potrà essere provato attraverso:
– cedolino paga;
– tesserino identificazione aziendale;
– dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio.
Rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r del DPCM) per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.
Si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.
I datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM.
2. Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli autotrasportatori
- a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
c) trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.
* Fonti:
DPCM
note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Note esplicative Confindustria, Assolombarda.