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L’importanza della prevenzione:

Prime indicazioni al Decreto 8 marzo 2020

In base alle prime precisazioni del Governo e Confindustria osserviamo:

  1.  Non esiste un divieto di spostamenti per motivi di lavoro comprovati:

      1.a. sono consentiti gli spostamenti verso il posto di lavoro e ritorno ad eccezione dei soggetti che sono sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus;

      1.b. gli spostamenti sono consentiti da e verso l’esterno delle aree interessate dal provvedimento /territoriale;

      1.c il comprovato motivo lavorativo potrà essere provato attraverso:

– cedolino paga;

– tesserino identificazione aziendale;

– dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del    viaggio.

Rimane ferma la possibilità di ricorrere alle modalità di lavoro agile (richiamate nell’art. 2, lett. r del DPCM) per tutto il territorio nazionale, cui si aggiunge la raccomandazione ai datori di lavoro di favorire, in questa fase, la fruizione dei periodi di congedo ordinario o di ferie dei propri dipendenti.

Si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti dei trasportatori:

a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;

b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;

c) trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.

I datori di lavoro sono chiamati a promuovere le opportune misure di prevenzione, a partire da quelle igienico-sanitarie contenute nell’Allegato al DPCM.

2.  Le nuove limitazioni non determinano il blocco delle merci, in entrata e in uscita dai territori interessati e circolanti all’interno degli stessi. Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà fare ingresso dalle aree richiamate e uscire da esse, per svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci stesse. Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.

In attesa di ulteriori disposizioni, si suggerisce di adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli autotrasportatori

  1. a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti e munirli di dispositivi medici a protezione di mani, naso e bocca;
    b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di un metro tra le persone;
    c) trasmettere la documentazione di traporto in via telematica.

* Fonti:
DPCM
note esplicative pubblicate dal Ministero degli Esteri e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Note esplicative Confindustria, Assolombarda.