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Processo civile: TPF e AI, una moda passeggera o il futuro?

https://www.filodiritto.com/processo-civile-tpf-e-ai-una-moda-passeggera-o-il-futuro
Abstract

Dagli antichi romani alle ultime novità in tema di Intelligenza Artificiale, il processo civile ha ormai tanti anni di vita. Durante tutta la sua storia è stato bistrattato e criticato ma rimane l’unico baluardo di libertà e civiltà. Le spinte evolutive arrivano da ogni dove. Il Legislatore è intervenuto negli anni sulla scorta delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di condanna all’Italia sulla durata dei contenziosi ma è il mondo stesso a far pressioni al sistema giuridico affinché qualcosa cambi.

Indice:

  1. Introduzione
  2. TPF
  3. AI
  4. Conclusioni
  5. Introduzione

Il processo civile è stato oggetto, negli anni, di molti interventi ad opera del Legislatore volti, da un lato, a velocizzare e snellire la procedura e, dall’altra, finalizzati a ridurre l’utilizzo stesso del procedimento civile vero e proprio a favore delle cosiddette ADR – alternative dispute resolution – quali la mediazione, la negoziazione assistita, la conciliazione o gli arbitrati. Gli operatori del diritto sono tuttavia consci del fatto che il Legislatore molte volte introduca una norma sulla scorta di prassi, più o meno condivise, che si fanno largo nel substrato dei Tribunali italiani.

Portando all’estremo questo concetto e mutuando alcuni fenomeni che già sono presenti nel panorama giuridico dei paesi di common law e in alcuni paesi di civil law europei, è utile evidenziare due novità che potrebbero rivestire un ruolo rilevante all’interno dell’impianto procedurale italiano. Stiamo parlando dei TPF, ossia i Third party funding e di AI, ovvero Artificial Intelligence. Come ogni novità, questi strumenti sono sconosciuti ai più e sono invece sulla bocca di molti, più o meno esperti, che ritengono che possano essere la soluzione di ogni male. Ora, ognuno può trarre le proprie conclusioni in merito ma un giudizio di qualsivoglia sorta deve seguire una conoscenza degli argomenti in oggetto.

  1. TPF

Attore, convenuto, organo giudicante. Questi sono i soggetti necessari affinché, tranne alcune eccezioni, si possa incardinare un giudizio. Parte attrice può rivestire forme giuridiche diverse o essere parte plurisoggettiva. Può capitare, a volte, che parte attrice abbia diritto per intentare un’azione giudiziaria ma sia restia a farlo per alcune motivazioni che esulano dall’aspetto prettamente giuridico della domanda giudiziaria. I motivi sono vari. L’attore non dispone delle risorse economiche necessarie per iniziare e proseguire un lungo contenzioso. L’attore, pur avendo la disponibilità economia per pagare la parcella dell’avvocato, non ha invece la disponibilità per assumere i consulenti tecnici che sarebbe necessario nominare nel corso di una causa con elementi decisionali di elevata tecnicalità (pensiamo al campo della responsabilità medica o finanziaria). Può, ancora, essere la natura stessa del soggetto a rappresentare un ostacolo per l’inizio di un giudizio: pensiamo ad un curatore fallimentare che vorrebbe intentare azioni legali di responsabilità contro ex organi della società ovvero azioni revocatorie potenzialmente di importo elevato ma l’alea del giudizio, la durata dello stesso ovvero la mancanza di liquidità per far fronte alle spese fanno propendere il giudice delegato per chiudere la procedura più velocemente possibile e liquidare il poco attivo ai creditori privilegiati. Oppure, l’ufficio legale di una società, anche multinazionale, ha raggiunto il tetto massimo di spesa e non ha budget per nuovi giudizi.

Ecco che, proprio in queste occasioni, nei paesi anglosassoni ma ormai anche in molti paesi europei come ad esempio la Spagna, intervengono i TPF. Si tratta di soggetti presenti sul mercato che “finanziano” il contenzioso. Sorge però necessaria una precisazione: il termine “finanziare” viene utilizzato in questo contesto in senso atecnico. Il “finanziamento” del TPF non deve essere restituito, i TPF saranno soddisfatti da una quota parte dell’importo liquidato dal giudice a favore dell’attore. A fronte di un finanziamento erogato a parte attrice per dare avvio, per esempio, ad un’azione di responsabilità medica, il fondo “guadagna” un importo che varia tra il 30% e il 40% della condanna giudiziale – nell’esempio appena delineato, il risarcimento sarebbe corrisposto dalla compagnia assicurativa del medico condannato. L’utilità del fondo sarebbe quindi rappresentata dalla differenza tra quanto corrisposto per le spese legali e la percentuale decisa con la parte finanziata in caso di soccombenza del convenuto.

Senza scomodare i TPF americani più capienti, possiamo correttamente affermare che in Italia un TPF è interessato a finanziare contenziosi che possano avere un rapporto tra spese di giudizio e risarcimento finale di 1:3 o 1:6; il risarcimento deve essere maggiore delle spese di almeno tre, massimo sei volte. Nel caso in cui a soccombere dovesse essere l’attore? Il fondo si assume il rischio della soccombenza nella sua totalità, facendosi carico di ogni spesa. Molte volte, infatti, il fondo può farsi coprire il rischio soccombenza da un’assicurazione.

Il fondo si assume il rischio del finanziamento ma un “investimento” oculato può garantire un profitto anche sei volte la somma investita. Parte attrice si trova nella condizione di poter far valere un proprio diritto che, in caso contrario, non avrebbe potuto far valere.

Ricordiamo inoltre che le decisioni rimangono in capo alla parte: quali professionisti nominare, se transare o rinunciare all’azione, se appellare.

Il fondo interviene nel finanziamento di contenziosi da incardinarsi avanti alle corti italiane di ogni grado e specialità nonché nei procedimenti arbitrali nazionali ed esteri. A tal proposito, la Camera arbitrale di Milano ha deciso di predisporre un documento guida per regolare la prassi nel caso in cui dovesse intervenire un terzo finanziatore nell’arbitrato.

  1. AI

La conclusione del paragrafo precedente è uno spunto per affrontare il tema dell’intelligenza artificiale nel processo civile e nell’arbitrato. Una domanda che spesso si pongono gli operatori del diritto è: l’intelligenza artificiale potrà mai essere protagonista in una decisione giuridica?

In linea puramente teorica un sistema imperniato su norme giuridiche precise sulla cui base un organo giudicante emette una decisione dovrebbe essere l’ambiente ideale per l’utilizzo della tecnologia. Sappiamo invece che l’affermazione precedente è molto lontana dalla realtà. Le norme, purtroppo, non sono affatto precise né tantomeno chiare. Sorgono innumerevoli interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che il giudice deve tenere in considerazione. A ciò si aggiunga la competenza dell’avvocato nel riuscire ad argomentare la propria tesi in modo vincente, “non sempre chi ha ragione vince”.

Nonostante queste premesse, il progresso tecnologico è riuscito a farsi strada anche nel diritto dei Tribunali, soprattutto con riferimento agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, compreso l’arbitrato.

L’arbitrato e le nuove tecnologie condividono una relazione reciprocamente vantaggiosa: da una parte le nuove tecnologie possono apportare diversi miglioramenti al procedimento arbitrale come una maggiore efficienza e una riduzione dei costi. In che modo quindi l’AI può trovare sede nell’arbitrato? Si può pensare a due distinte modalità:

1) procedure arbitrali completamente online e

2) procedimenti arbitrali tradizionali che fanno ricorso e utilizzo di strumenti informatici/telematici per il loro svolgimento.

Esempio concreto del secondo caso è rappresentato dalla camera arbitrale del Piemonte o di Milano (in vigore dal 1 luglio 2020) e dalla procedura di arbitrato rapido. Infinite sono invece le modalità con cui l’uomo può predisporre un’intelligenza artificiale a decidere in un arbitrato completamente online.

Possiamo prevedere tre differenti gradi di interazione con riferimento, per esempio, alla figura dell’arbitro:

1) l’IA può sostituire gli arbitri umani che compongono il collegio arbitrale;

2) l’IA può lavorare in combinazione con gli arbitri umani;

3) gli arbitri umani possono consultarsi con l’IA.

Se pensiamo invece all’AI unitamente alla blockchain, un interessante esempio è rappresentato da Jur, l’ecosistema decentralizzato di risoluzioni di dispute online lanciato a fine 2019. Si tratta di una tradizionale procedura arbitrale sulla blockchain progettata per controversie complesse e di medio/alto valore, nella quale gli Admins – Istituzioni arbitrali o studi legali – possono creare i c.d. “Arbitration Hubs”, equivalenti alle camere arbitrali.

Diversi studi in ambito giudiziario hanno dimostrato come l’intelligenza artificiale possa essere applicata per prevedere ex ante il contenuto di una decisione, esempi significativi sono rappresentati dall’algoritmo elaborato nel 2016 ad opera dell’University College of London che aveva ad oggetto le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ovvero l’algoritmo elaborato nel 2017 ad opera di alcuni ricercatori inerente alle decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America di ben due secoli – dal 1861 al 2015. L’obiettivo dello studio era quello di prevedere l’accoglimento o il rigetto dell’appello della Corte nonché il voto del singolo giudice. I risultati furono assolutamente soddisfacenti.

4. Conclusioni

Nonostante il ricorso ai TPF e all’AI faccia sorgere questioni molto delicate sotto il profilo giuridico ed etico, si tratta di strumenti che rispondono alle esigenze delle Parti che necessitano di fondi, di certezza e di velocità del processo.

Al momento è difficile prevedere lo sviluppo di queste nuove realtà all’interno di un impianto normativo antico e poco propenso all’innovazione. Ad ognuno la propria valutazione. Tuttavia, le esigenze del mercato e gli sviluppi tecnologici non posso essere ignorati a lungo ed anzi, se il Legislatore interviene con una regolamentazione organica e chiara è in grado prevenire derive patologiche dell’utilizzo di questi strumenti. È inoltre dovere di tutti gli operatori del diritto essere sempre consci di come si sta muovendo il mondo attorno a loro. Dopo tutto, “Il vero pericolo non è che inizino a pensare come gli uomini, ma che gli uomini inizino a pensare come i computer.” (cit. Sidney J. Harris)

Avv. Andrea Filippo Mainini
Junior Partner - Studio Mainini&Associati