È stato pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30 luglio 2020, il D.L. 83/2020, contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale o, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle previste, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus.
Le misure del Decreto 33/2020 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covi-19) si applicano dal 18 maggio 2020 al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1.
I termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate all’allegato 1, D.L. 83/2020, sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 (lavoro agile).
I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, non sono modificati a seguito della proroga e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Smart working
Nelle Faq disponibili sul sito del Ministero del lavoro è stato specificato che la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” già in uso ai sensi dell’articolo 90, D.L. 34/2020, e ciò sino alla fine dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura semplificata nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Dato che il D.L. 83/2020 ha previsto la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di comunicazione del lavoro agile sono quelle previste dall’articolo 90, comma 3, D.L. 34/2020, utilizzando i modelli semplificati già in uso.
Quanto alle proroghe disposte dal D.L. 83/2020 all’allegato 1, si riassume la situazione:
Disposizioni sullo smart working connesse allo stato di emergenza e prorogate dal D.L. 83/2020 valide fino al 15 ottobre 2020 punti 14 e 32, allegato 1
I lavoratori dipendenti disabili ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23, L. 81/2017.
Le disposizioni precedenti si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.
Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
I datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Fermo restando quanto previsto per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al 15 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 se l’emergenza sarà prorogata, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali; gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail. valide fino al 14 settembre 2020 punto 32, allegato 1
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.