Il ravvedimento operoso è la procedura che consente al contribuente di rimediare al mancato o tardato pagamento, totale o parziale di una imposta dovuta.
Scegliendo il ravvedimento operoso, il contribuente sana la violazione e paga una sanzione in misura ridotta oltre all’imposta dovuta e agli interessi per il ritardo.
Se però il ritardo non era sanzionato o diventa non sanzionabile successivamente al pagamento, il contribuente non può chiedere il rimborso di quanto inutilmente versato con il ravvedimento.
Il fisco può restituire al contribuente quanto versato con il ravvedimento operoso solo in caso abbia commesso errori formali e riconoscibili.
È quanto afferma la Cassazione con la sentenza n. 2518 del 26 gennaio 2024.
Restituzione delle somme versate solo per errori formali e riconoscibili
Nel caso affrontato dalla Corte, la ASL versava somme per ritenute Irap e Irpef relative al 2009 con un giorno di ritardo rispetto alla scadenza. Per sanare questo ritardo, l’addetto versava l’importo della mora a titolo di ravvedimento operoso.
Successivamente, l’articolo 7 del decreto legge n. 70/2011 modificava l’articolo 32-ter, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008 ed escludeva l’applicazione di sanzioni in caso di versamenti effettuati con un ritardo massimo di due mesi negli anni di imposta fra il 2008 e il 2010.
L’ASL, di conseguenza, chiedeva la restituzione di quanto versato a titolo di sanzione, ma il rimborso le veniva rifiutato.
La Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle entrate e confermato il rifiuto del rimborso.
La Corte ha affermato che il contribuente non può chiedere la restituzione delle somme versate in sede di ravvedimento operoso, se non in presenza di errori formali e riconoscibili.
Con il ravvedimento operoso il contribuente sceglie di sanare la violazione e quindi di chiudere la questione, senza mettere in discussione la pretesa tributaria, a fronte della possibilità di pagare una sanzione ridotta.
La modifica legislativa del 2011 non si applica alle sanzioni già pagate
Lo stesso decreto legislativo n. 472/1997, che contiene le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria e che ha introdotto la procedura di ravvedimento operoso, infatti, esclude l’ipotesi di restituzione di quanto pagato a saldo di una sanzione irrogata con provvedimento definitivo, anche se il fatto sanzionato non costituisce più violazione punibile in base ad una legge successiva.
Quindi, anche nel caso la modifica legislativa del 2011 riguardasse anche i versamenti già effettuati con il ravvedimento operoso, consentendone quindi il rimborso, il rimborso non sarebbe ammissibile per quanto pagato a titolo di sanzione.
La disciplina riguarda infatti solo i casi in cui la sanzione non sia stata ancora irrogata. Se invece il rapporto è stato chiuso dal contribuente con un versamento a titolo di ravvedimento operoso, la nuova disciplina non si applica e la sanzione pagata in misura ridotta non è quindi rimborsabile.