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Reati contro la persona: la DIFFAMAZIONE

 La diffamazione è uno dei numerosi  reati contro la persona e viene disciplinato dal codice penale all’articolo 595. La norma punisce colui che, comunicando con più persone, offende la reputazione di un individuo non presente. Perché si configuri  il reato devono sussistere tre elementi oggettivi: l’offesa alla reputazione di un soggetto, la conoscenza da parte di una pluralità di persone delle affermazioni offensive e l’assenza della persona offesa.

L’oggetto di tutela del reato di diffamazione è la reputazione di un soggetto da intendersi come onore in senso oggettivo, per questo motivo la diffamazione può sussistere solo ed esclusivamente nei confronti di un soggetto inteso come persona giuridica o ente collettivo di fatto.

Questo reato si consuma nel luogo e nel momento della divulgazione, inoltre per commettere reato di diffamazione non è necessaria la volontà specifica di offendere ma anche solo la consapevolezza del rischio di offesa.

Tuttavia, vi sono alcune circostanze in cui viene a mancare la punibilità pur commettendo il reato:

  • nel caso dell’esercizio di un proprio diritto come quello di cronaca o di critica.
  •  i membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.
  • se le offese sono contenute in scritti e discorsi pronunciati davanti alle Autorità giudiziarie o amministrative.
  • quando un soggetto nello stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui , offenda continuamente il terzo.

Per il reato di diffamazione  è prevista una pena che può essere più andare da un  minimo di  sei mesi fino al massimo di sei anni con conseguente ammenda pecuniaria.

Il terzo comma dell’articolo 595 c.p. prevede il reato di diffamazione a mezzo stampa qualora l’offesa sia arrecata con i mezzi di stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. In questo particolare caso la pena diviene più aspra poiché vi è una maggiore offesa procurata  alla reputazione altrui; inoltre si è evidenziato il potere di persuasione psicologica e di orientamento d’opinione che la stampa possiede. In questo caso la competenza per territorio è quella in cui vi è stata la prima diffusione dello stampato.

In caso di diffamazione a mezzo stampa periodico, salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, il direttore o vice-direttore  responsabile  se non esercita il controllo necessario è punito a titolo di colpa.

DIFFAMAZIONE TRAMITE WEB

Negli ultimi anni con la diffusione di internet la giurisprudenza ha dovuto affrontare il problema delle diffamazioni commesse a mezzo internet .

Questa reato è stato ricondotto alla disciplina del comma 3 dell’articolo 595 c.p. e ha precisato che il reato di diffamazione a mezzo di sito web si consuma non al momento della diffusione del messaggio offensivo bensì al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’agente e alla persona offesa.

La legge ha inoltre previsto l’istituto di rettifica che sancisce il diritto dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati riferiti atti, da essi ritenuti lesivi della loro dignità, a veder pubblicate le loro dichiarazioni, repliche o rettifiche.

L’ultimo caso analizzato riguarda il giornalista che riporta un’ intervista “alla lettera”, in questo caso specifico il giornalista è punibile solo se l’intervista riporta dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive e se esse non presentino indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione da dover essere necessariamente pubblicate.
Thomas Sala