Recesso del socio dalla società. Possibile il recesso ad nutum.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha statuito un importante principio giuridico riguardante le clausole statutarie nelle società per azioni. Tale decisione si è concentrata sulla legittimità di una clausola che permetteva il recesso del socio ad nutum in una Società per Azioni.
“… é lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell’art. 2437, comma 4 c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso”.
Il caso giudiziario che ha portato a questa pronuncia riguardava la nullità di una clausola statutaria che consentiva il recesso del socio, indipendentemente dalle previsioni del codice civile. La Corte d’Appello aveva inizialmente respinto l’impugnazione del socio, considerando la clausola nulla, ma la Cassazione ha accolto il ricorso, sostenendo la legittimità della clausola e ribaltando la decisione della Corte d’Appello.
La Corte di Cassazione analizza il quadro normativo del recesso nelle società per azioni, evidenziando le diverse situazioni in cui il recesso è ammesso. Residuale è la previsione dell’art. 2437 c.c. che ammette la possibilità di prevedere ulteriori cause di recesso decise tra i soci. Tale ultima previsione è stata considerata norma cardine dalla Corte, e viene interpretata in ottica di favorire la competitività delle imprese, consentendo agli investitori di disinvestire facilmente quando necessario, ovvero quando mutino le condizioni sociali che avevano indotto il socio ad investire. La Corte valuta l’evoluzione della normativa e delle società dalla riforma del 2003 e, considerando la maggiore dinamicità degli investimenti in S.p.A. rileva la necessità di contemperare gli interessi dei soci di maggioranza con quelli di minoranza, garantendo una “valvola di sfogo” a quest’ultimi e dando alla società, tuttavia, un congruo tempo di preavviso.
In conclusione, il patto tra soci potrebbe prevedere un recesso senza “giusta causa” fondato sulla semplice volontà del socio recedente, anche nel caso di società costituita a tempo determinato, a condizione che non si tratti di società che operano nel mercato del capitale di rischio. La sentenza sottolinea che il recesso ad nutum non deve più essere considerato un’eccezione ma uno strumento per favorire la libertà di scelta degli investitori e non vi sono, a parere della Corte, motivi legittimi di ordine pubblico economico per negare l’efficacia della clausola in oggetto.
Recesso del socio dalla società. Possibile il recesso ad nutum. Corte di Cassazione, sentenza 29/01/2024 – R.G. n. 2629/2024
https://i2.res.24o.it/pdf2010/S24/Documenti/2024/01/30/AllegatiPDF/2629_2024_SENTENZA.pdf