Recupero edilizio e riqualificazione energetica: per la “maxi” detrazione pagamenti entro il 30.06.2013
Il legislatore, con il Decreto Sviluppo (DL n. 83/2012) ha adottato alcune disposizioni volte a prorogare le agevolazioni riconosciute in materia di riqualificazione energetica e aumentare quelle riconosciute in caso di recupero edilizio. Nel dettaglio, secondo le disposizioni contenute nel citato provvedimento, i contribuenti che sostengono spese per recupero edilizio e risparmio energetico entro il prossimo 30.06.2013 hanno diritto ad una detrazione pari al: i) 50% nel caso di interventi di recupero edilizio; ii) 55% nel caso di interventi per il risparmio energetico. A partire dal 01.07.2013, invece, a tutti gli interventi menzionati (compresi quelli di risparmio energetico) si applicano le disposizioni in materia di detrazione del 36% dell’imposta. Alla luce di tale previsione, appare, dunque, particolarmente conveniente approfittare delle maxi-detrazioni che vengono riconosciute in caso di recupero edilizio-risparmio energetico entro la prima metà del 2013. Bisogna inoltre ricordare che per beneficiare della detrazione per il recupero edilizio/risparmio energetico con detrazione maggiorata è necessario provvedere al pagamento entro la data del 30.06.2013. Nel caso in cui il contribuente debba ripetere – ad esempio per irregolarità – il pagamento, è necessario che questo avvenga entro la data del 30.06.2013, altrimenti potrebbe (almeno nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non si pronunci diversamente) vedersi riconosciuta la detrazione ridotta al 36%.
Premessa
Al fine di rilanciare l’economia, il legislatore ha previsto il potenziamento delle agevolazioni previste in materia di recupero edilizio e riqualificazione energetica. Nel dettaglio, l’articolo 11 del DL n. 83/2012, dispone che:
_ l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per il recupero edilizio delle abitazioni passi dal 36% al 50%, mentre il massimale di detrazione viene aumentato a 96.000 (precedentemente fissato a 48.000) a partire dalla data di entrata in vigore del DL e fino al prossimo 30.06.2013;
_ l’aliquota di detrazione delle spese di riqualificazione energetica rimane fissa al 55% fino al prossimo 30.06.2013.
Per beneficiare della detrazione maggiorata fino al prossimo 30.06.2013 appare di particolare rilevanza accertare che il bonifico sia stato effettuato correttamente entro il 30.06.2013: in caso di errori, il contribuente si vedrebbe costretto alla ripetizione del pagamento per poter beneficiare della detrazione, ed in caso la ripetizione sia effettuata oltre il prossimo 30.06.2013 potrà beneficiare della sola detrazione del 36% (in riferimento ad entrambe le agevolazioni).
Recupero edilizio e risparmio energetico
Il DL n. 83/2012, con l’articolo 11 si è limitato a modificare gli elementi prettamente economici dell’agevolazione (salvo la previsione dell’applicazione del principio di cassa), lasciando sostanzialmente intatta la restante disciplina delle agevolazioni per il recupero edilizio ed il risparmio energetico. La modifica viene introdotta a seguito della previsione dell’accorpamento delle due agevolazioni a partire dal 01.01.2013: il DL n. 201/2011, infatti, ha previsto la stabilizzazione delle agevolazioni in parola attraverso l’inserimento delle stesse nel TUIR (articolo 16 bis), riducendo di conseguenza (a partire dal 01.01.2013) la convenienza dell’agevolazione per la riqualificazione energetica. Con l’articolo 11 del DL n. 83/2012 viene ritoccata la disciplina, aumentando la convenienza economia dell’agevolazione per il recupero edilizio mantenendo la detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici fino al 30.06.2013.
L’IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI
Termini Recupero edilizio Riqualificazione energetica
IMPORTO | DELLE | AGEVOLAZIONI |
termini | Recupero edilizio | riqualificazione energetica |
dal 01.01.2012al 25.06.2012 | Aliquota del 36%massimale: 48.000 | Aliquota del 55% |
dal 26.06.2012al 31.12.2012 | Aliquota del 50%massimale: 96.000 | Aliquota del 55% |
dal 01.01.2013al 30.06.2013 | Aliquota del 50%massimale: 96.000 | Aliquota del 55% |
dal 01.07.2013 | Aliquota del 36%massimale: 48.8000 | Nessuna previsione, viene stralciata la disposizioneche riconduceva i lavori nell’ambito d’applicazione del 36%. |
Con l’interrogazione parlamentare n. 5-07249 del 04.07.2012 sono state fornite alcune precisazioni in relazione alla disciplina dell’agevolazione durante il periodo di passaggio dell’aliquota da 36% al 50% e del massimale dal 48.000 euro a 96.000 euro.
Viene precisato, innanzitutto, che il termine “spese sostenute”, senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione della detrazione in relazione alla data di avvio degli interventi, comporta che ai fini dell’imputazione delle spese occorre far riferimento al criterio di cassa, e, quindi, al pagamento delle spese per recupero edilizio. Riguardo all’applicazione del massimale di 96.000 euro, invece, è stato precisato quanto segue.
In riferimento al 2012:
_ per il periodo di imposta 2012 spetta la detrazione del 36% con applicazione del limite massimo di 48.000 euro per le spese sostenute dal 01.01.2012 al 25.06.2012;
_ per le spese sostenute dal 26.06.2012 fino al 31.12.2012 spetta la detrazione del 50% con limite massimo di spesa di 96.000 euro considerando le spese complessivamente sostenute nel 2012, comprese, quindi, quelle ammesse alla detrazione del 36%.
ESEMPIO
Un contribuente sostiene spese nel corso del 2012 pari a 100.000 euro, di cui 40.000 sostenute il 05.06.2012 e i restanti 60.000 in data 06.09.2012.
Il contribuente, in riferimento ai lavori svolti nel corso del 2012 ha diritto:
_ ad una detrazione del 36% sui lavori effettuati prima del 26.06.2012 (40.000 euro);
_ ad una detrazione del 50% sull’importo di spesa sostenuto a partire dal 26.06.2012, ovvero 60.000 euro, applicando un massimale di 96.000 euro comprensivo delle spese sostenute nel 2012 per cui beneficia dell’aliquota del 36%. Il contribuente, quindi, ha diritto ad un’ulteriore detrazione del 50% su una spesa massima di 56.000 euro (96.000-40.000 = 56.000).
Per il periodo d’imposta 2013, invece, spetta la detrazione del 50% fino al 30.06.2013 e per un ammontare massimo di 96.000 euro considerando le spese sostenute negli anni precedenti. Nel caso in cui al 01.07.2013 il contribuente abbia sostenuto spese per un importo pari o superiore a 48.000 euro, non potrà beneficiare di ulteriori detrazioni del 36%.
ESEMPIO
Un contribuente sostiene spese per la ristrutturazione di un immobile di importo pari a 100.000 euro, sostenute in parte nel periodo d’imposta 2012 e in parte dal periodo 01.01.2013/30.06.2013.
Qualora il contribuente svolga ulteriori lavori successivamente a tale data, non avrà diritto di beneficiare di ulteriori detrazioni, in quanto i lavori complessivamente svolti sull’abitazione superano in maniera rilevante l’importo di 48.000 euro vigente a partire dal 01.07.2013.
Ripetizione del pagamento e principio di cassa
Alcune precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, sembrerebbero suggerire l’applicazione dell’aliquota maggiorata anche nel caso in cui il contribuente, che non abbia indicato alcuni dati rilevanti nel bonifico, ripeta il pagamento. Tale ipotesi, che poteva trovare realizzazione nello scorso anno (in cui dalla aliquota ridotta si è passati a quella maggiorata), potrebbe trovare applicazione all’inverso per il 2013: i soggetti che omettono dati rilevanti nel bonifico potrebbero vedersi ridurre drasticamente la percentuale di detrazione nel caso in cui il nuovo bonifico venga effettuato a partire dal 01.07.2013.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 55/E del 07.06.2012 ha precisato che, nonostante la “riscrittura” dell’agevolazione, le modalità di fruizione dell’agevolazione in esame sono regolate ancora con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, del 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche. In relazione agli adempimenti collegati al pagamento dei servizi di ristrutturazione degli immobili, il predetto decreto prevede, tra l’altro, all’art. 1, comma 3, che “…il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Con l’entrata in vigore dell’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento delle spese detraibili mediante il bonifico bancario/postale ha assunto anche una funzione strumentale nei riguardi degli istituti bancari e/o postali obbligati ad applicare la ritenuta d’acconto. Il citato articolo 25, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 22 del DL n. 98 del 2011, dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento(In precedenza la ritenuta ammontava al 10%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
L’Agenzia, in particolare, fa presente che la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica definitivamente il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento.
La detrazione in esame, però, non potrà essere disconosciuta nell’ipotesi in cui l’istante proceda alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010 citato. In tale ipotesi, infatti, risulterebbero integrati nell’anno del pagamento i presupposti richiesti dalla norma agevolativa.
OSSERVA
In altri termini, la ripetizione del pagamento renderebbe detraibile la spesa sostenuta dalla dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno, considerato che l’art. 16-bis del TUIR, applicabile agli interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal periodo d’imposta 2012, ha reso strutturale la detrazione in esame.
Alla luce di quanto esposto, qualora l’Agenzia delle Entrate non si pronunci sullo specifico punto, sembrerebbe che coloro che hanno sbagliato a compilare i dati del bonifico e hanno ripetuto il pagamento in data successiva al 25.06.2012 potranno beneficiare in dichiarazione della detrazione maggiorata del 50% anziché quella del 36%, a cui avrebbero dovuto avere diritto effettuando correttamente il bonifico. Appare chiaro che, visto che dal 01.07.2013 “scatta” la riduzione dell’aliquota, nel caso in cui un contribuente svolga dei lavori durante il periodo 01.01.2013/30.06.2013 e debba ripetere il bonifico per irregolarità oltre la data del 30.06.2013, potrebbe vedersi riconosciuta la detrazione del 36%, in quanto come abbiamo detto a partire dal prossimo 01.07.2013 gli interventi in parola (recupero edilizio/risparmio energetico) verranno ricondotti totalmente alle previsioni dell’articolo 16 bis TUIR, che prevede appunto tale aliquota di detrazione