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Responsabilità civile degli Amministratori degli enti associativi

In tema di enti associativi, il Codice Civile distingue espressamente le associazione riconosciute come persone giuridiche (artt. da 14 a 35 c.c.) e le associazioni non riconosciute come persone giuridiche (artt. da 36 a 38 c.c.).

Le associazioni riconosciute si configurano come gli enti che hanno acquistato personalità giuridica mediante riconoscimento da parte dello Stato. Tuttavia il procedimento di riconoscimento è complesso e molto oneroso. È necessario infatti che l’atto costitutivo e lo statuto siano costituiti sotto forma di atto pubblico. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica è necessario stanziare un capitale che rimarrà vincolato: non potrà essere utilizzato per altri scopi dall’associazione perché rappresenta la garanzia della solvibilità dell’associazione stessa in caso di obbligazioni verso terzi.

L’acquisto della personalità giuridica consente alle associazioni di essere fornite di un’autonomia patrimoniale perfetta grazie alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto ed autonomo rispetto a quello degli associati.

Da ciò discende che solo l’associazione con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione stessa con esclusione di responsabilità in capo agli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Occorre, tuttavia, precisare sul punto che, ai sensi dell’art. 18 c.c., gli amministratori sono comunque responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato.

Gli amministratori, infatti, sono tenuti a svolgere l’incarico ricevuto con la diligenza media adeguata al tipo di attività e, pertanto, sono tenuti al risarcimento del danno arrecato all’ente in caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto.

È doveroso sottolineare che la responsabilità degli amministratori, tuttavia, non discende dalla mera e semplice appartenenza all’organo amministrativo ma dipende dalla partecipazione effettiva all’atto dannoso o dal mancato dissenso.

Gli amministratori sono altresì responsabili nei confronti dei creditori dell’ente per il pregiudizio arrecato violando i doveri relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio configurandosi, pertanto, una responsabilità di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Data la complessità e l’onerosità del procedimento di riconoscimento sopracitato, la gran parte degli enti associativi presenti in Italia non sono dotati di personalità giuridica. Un’associazione non riconosciuta è costituita mediante un accordo che non richiede particolari requisiti di forma e si presenta come un ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi di varia natura (sindacali, religiosi, culturali, sportivi, ecc.) fornito di autonomia patrimoniale e, anche se priva di personalità giuridica, rappresenta comunque un soggetto di diritto, disciplinato dagli accordi stipulati dagli associati.

L’autonomia patrimoniale di cui gode l’associazione non riconosciuta, tuttavia, è imperfetta.

Nello specifico, in tema di responsabilità per le obbligazioni contratte dalle associazioni non riconosciute, assume rilevanza l’art. 38 c.c. ai sensi del quale: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per dell’associazione“. In primo luogo tale articolo dispone che i creditori dell’ente non possono far valere i propri diritti sul patrimonio dei singoli associati, dovendo soddisfarsi sul fondo comune.

Inoltre l’articolo in commento sancisce che per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta, oltre che il fondo comune, rispondono anche personalmente e solidalmente anche tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima, a prescindere dal ruolo in concreto assunto.

In particolare si ritiene opportuno richiamare alcuni pareri giurisprudenziali che illustrano il regime applicabile alle associazioni non riconosciute: “La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma II, c.c., per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questi ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente” (Cass. Civ, sez. III, n. 18188 del 25.08.2014).

Occorre altresì evidenziare che tale articolo, in ossequio alla giurisprudenza maggioritaria, prevede un tipo di responsabilità non assistita dal beneficium excussionis. L’obbligazione solidale di colui che ha agito per l’associazione, infatti, sarebbe inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e, pertanto, ne consegue, da un lato, che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. e, dall’altro, che non è richiesta la preventiva e tempestiva escussione del debitore principale.

È pertanto sufficiente che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a scelta, del debitore principale o del fideiussore.

Sul punto occorre, da ultimo, accennare all’art. 6 della L. n. 383/2000 che ha introdotto una particolare disciplina in tema di responsabilità degli amministratori degli enti associativi non riconosciuti. Viene infatti previsto che per le obbligazioni contratte da un’associazione di promozione sociale non riconosciuta (come, ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche) risponde in primo luogo il patrimonio dell’ente, e soltanto in via sussidiaria rispondono personalmente gli amministratori. Tale previsione, pertanto, configura un’ipotesi di beneficium excussionis, in deroga rispetto all’ordinario regime applicabile sopraesposto.

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Dott. Luca Fortunato