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Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Inchiesta doppia Curva: Inter e Milan ed il Modello 231

L’importanza della prevenzione:

RESTRIZIONI sulle COLLABORAZIONI “A PARTITA IVA”

con la L. 28.6.2012 n. 92 (Riforma del mercato del lavoro) e le modifiche apportate dalla L. 7.8.2012 n. 134 di conversione del DL 22.06.2012 n. 83 (Decreto sviluppo), sono state introdotte importanti novità circa l’impiego di soggetti titolari di partita IVA all’interno di aziende o studi. In particolare, si è stabilito che il rapporto di lavoro autonomo “a partita IVA” venga considerato rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: (i) la collaborazione con lo stesso committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi; (ii) il compenso derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui successivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consegutivi; (iii) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente

L’introduzione dei nuovi presupposti fa sì che non spetti più agli organi di vigilanza (in sede ispettiva) o al lavoratore (in sede giudiziale) dimostrare che il rapporto non abbia carattere effettivamente autonomo, ma che sia il committente a dover provare la genuinità della prestazione

La disciplina non si applica con riferimento alle prestazioni rese nell’esercizio di attività professionali, con iscrizione ad un albo professionale ovvero presso appositi albi o registri, e per quelle caratterizzate da elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche e da una redditività minima fissata per legge.

Quadro normativo

L’articolo 1 co. 26 della L. 92/2012 ha inserito il nuovo art. 69-bis (“Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”) all’interno del DLgs. 276/2003 (riforma Biagi).

OSSERVA

L’introduzione del nuovo art. 69-bis all’interno del DLgs. 276/2003 ha la finalità di razionalizzare il ricorso alle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, contrastando in particolar modo il fenomeno delle “false partite IVA”, ossia rapporti lavorativi formalmente inquadrati nell’ambito dell’autonomia, ma che, in realtà, mascherano altre tipologie di lavoro (parasubordinato o,addirittura, subordinato). Con l’art. 46-bis del DL 83/2012 convertito, entrato in vigore il 12 agosto 2012, il legislatore ha, peraltro, tempestivamente introdotto alcune modifiche alla riforma di cui alla L. 92/2012. In particolare, si è esteso a due anni solari l’arco temporale nel quale verificare i presupposti per la riqualificazione dei suddetti rapporti.

Decorrenza

La L. 92/2012 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 (con la precisazione che le modifiche apportate dal DL 83/2012 convertito sono in vigore dal 12 agosto 2012). L’applicazione della norma descritta è, per ora, limitata ai rapporti instaurati successivamente a tale data. Per i rapporti in corso troverà, invece, applicazione dopo il decorso di 12 mesi, consentendo alle parti di procedere all’adeguamento dei contratti in essere.

Presupposti per l’inquadramento del rapporto come co.co.co.

In base alla nuova disciplina, le prestazioni rese da una persona titolare di partita IVA sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a meno che il committente riesca a fornire la prova contraria, qualora ricorrano almeno due di questi presupposti:

  • durata complessiva della collaborazione con il medesimo committente superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
  • compenso derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, di ammontare superiore all’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
  • disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

OSSERVA

Il meccanismo utilizzato dalla Riforma del lavoro è quello dell’introduzione di una presunzione legale relativa. Questo significa che, al ricorrere dei descritti requisiti di presunzione e in assenza di prova contraria, ha luogo una riqualificazione del rapporto di lavoro come collaborazione coordinata e continuativa.

L’onere della prova si sposta in capo al committente: a lui, e non più al lavoratore o agli organi di vigilanza, spetta dimostrare il carattere effettivamente autonomo della prestazione resa dal collaboratore titolare di partita IVA e l’insussistenza degli elementi della continuità e del coordinamento.

 Esclusioni

A prescindere dall’eventuale sussistenza dei requisiti sopracitati, la nuova norma non opera mai nei seguenti casi: 

prestazione lavorativa che presenti i seguenti requisiti:

  • prestazione connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • prestazione svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo imponibile non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, di cui all’art. 1 co. 3 della L. 2.8.90 n. 233.

OSSERVA

Il “minimale” da prendere in considerazione per il calcolo del contributo IVS dovuto da tali categorie per il 2012 è pari a 14.930,00 euro. Tale importo, moltiplicato per 1,25, definisce in 18.662,50 euro annui il reddito minimo da lavoro autonomo richiesto ai fini del non assoggettamento alla presunzione normativa.

prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richieda l’iscrizione ad un Ordine ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati, dettando specifici requisiti e condizioni. Un apposito Decreto Ministeriale, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della norma (18 ottobre 2012), specificherà le attività a cui l’esclusione va riferita.

OSSERVA

Dall’applicazione della nuova norma è stato espressamente escluso il mondo dei professionisti.La volontà del legislatore è quella di salvaguardare le situzioni caratterizzate da elevate competenze teoriche e da elevata redditività o, comunque, le situazioni diversamente regolamentate, come è tipicamente nel caso delle attività professionali “protette”.

Conseguenze dell’inquadramento del rapporto come co.co.co.

Nei casi di operatività della presunzione introdotta dalla legge, qualora il committente non sia riuscito a fornire la prova contraria, la prestazione del titolare di partita IVA viene riqualificata come collaborazione coordinata e continuativa, implicando l’integrale applicazione delle norme che disciplinano tale rapporto:

  • sia sotto il profilo fiscale e previdenziale;
  • sia sotto il profilo civilistico, con l’applicazione degli artt. 61 e ss. del DLgs. 276/2003, in materia di contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, a meno che la collaborazione non abbia caratteristiche tali da risultare esclusa dal relativo ambito di applicazione (è il caso delle collaborazioni occasionali, di cui all’art. 61 co. 2 del DLgs. 276/2003, oppure delle collaborazioni di professionisti iscritti ad Albi, di cui al terzo comma del medesimo articolo).
  • OSSERVA
  • Con riferimento al trattamento fiscale della prestazione lavorativa, la riqualificazione del rapporto in collaborazione coordinata e continuativa non consente più, di avvalersi del regime dei minimi, eventualmente applicato dal titolare di partita IVA, con tassazione agevolata al 5%
  • Dal punto di vista previdenziale si segnala che, in base al co. 5 del nuovo art. 69-bis del DLgs. 276/2003, quando la prestazione lavorativa si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS sono a carico del committente per i 2/3 e a carico del collaboratore per il 1/3.
  • L’applicazione della disciplina sulle collaborazioni coordinate e continuative con riferimento ai rapporti precedentemente qualificati come “a partita IVA”, può altresì determinare l’ulteriore trasformazione degli stessi in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E’ il caso del rapporto di lavoro autonomo con partita IVA ricondotto a collaborazione coordinata e continuativa senza la presenza di uno specifico progetto, il quale, in base a quanto prescritto dall’art. 69 co. 1 del DLgs. 276/2003, viene trasformato automaticamente e immediatamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con l’applicazione della relativa normativa fiscale e previdenziale.

MEMORANDUM: NECESSARIA ISCRIZIONE AL VIES PER POTER EFFETTUARE OPERAZIONI INTRACEE

Con la seguente si ricorda l’obbligo di iscrizione al VIES per tutti i titolari di partita IVA che operano con soggetti IVA Intracomunitari, così come già indicato nella circolare FLASH N.2 – 25/01/2011.

Cosa è il VIES

Con il Decreto Legge del 31/5/2010 n. 78 è stato introdotto dal legislatore l’obbligo di iscrizione alla banca dati VIES per i soggetti IVA intenzionati a operare con l’Estero. Tale sistema nasce come strumento per intensificare il contrasto alle frodi IVA introducendo l’obbligo in base al quale i soggetti IVA per poter realizzare operazioni intracomunitarie devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è tenuto a iscriversi al VIES

Tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione, o che istituiscono una stabile organizzazione in Italia, sono tenuti a essere inclusi preventivamente nell’Archivio VIES. La richiesta può avvenire in due distinti momenti:

  • al momento della presentazione della dichiarazione di apertura della partita IVA, compilando l’apposito campo dei modelli AA7 o AA9;
  • successivamente all’inizio dell’attività, facendo richiesta mediante l’invio di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni prima dell’esecuzione dell’operazione con il soggetto estero.

Requisiti per l’iscrizione

Per ottenere l’iscrizione al VIES è necessario rispettare una serie di condizioni così come stabilito dall’Agenzia delle Entrate che si attiva per la verifica della loro esistenza.

Nel dettaglio il controllo consiste in:

  • entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’istanza, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate preposto all’iscrizione valuta il rischio di potenziali finalità evasive legate all’attività posta in essere;
  • nei 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, viene verificato che il contribuente si sia astenuto dall’effettuazione di operazioni comunitarie;
  • qualora da tale analisi emergano elementi di rischio di finalità evasive o di frode, viene emesso un motivato provvedimento di rifiuto che preclude l’inserimento nel VIES.

Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, senza che l’Agenzia abbia formulato un diniego espresso, il soggetto passivo acquisisce di diritto l’iscrizione nell’archivio VIES (silenzio assenso).Tale iscrizione non è però definitiva. Infatti entro i 6 mesi dall’inserimento nell’archivio VIES, come previsto dal provvedimento n. 188376 del 2010, l’Amministrazione Finanziaria può effettuare ulteriori approfondimenti su aspetti che possono indurre a ritenere presente una propensione alla realizzazione di operazioni irregolari, evasive o fraudolente.

Trascorso il periodo di 6 mesi dall’inserimento nel VIES, la posizione diviene consolidata.

Operazioni Intracomunitarie senza autorizzazione al VIES. Cosa accade.

Nel caso in cui un operatore ponga in essere operazioni con soggetti passivi IVA Intracomunitari in assenza di regolare iscrizione al VIES, l’Agenzia delle Entrate precisa che:

  • le cessioni e le prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate da un soggetto IVA nazionale, non iscritto al VIES, devono essere assoggettate ad IVA in Italia, in quanto operazioni “interne” e non intracomunitarie;
  • gli acquisti o le prestazioni di servizio ricevute da operatori comunitari vedono l’applicazione dell’IVA estera esposta in fattura. Nel caso sia ricevuta la fattura senza IVA dal fornitore europeo, il soggetto italiano non deve procedere alla doppia annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti, non essendo applicabile il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).In tale ultima ipotesi, continua l’Agenzia, si realizzerebbe una fattispecie di indebita detrazione dell’IVA, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6, comma 6 del bis DLgs. n. 471/97, in misura pari all’ammontare dell’imposta detratta. Nel caso di specie, tuttavia, posto che la circ. n. 39/2011 ha stabilito che le sanzioni non sono applicabili in capo ai soggetti non iscritti al VIES per le violazioni commesse prima dell’emanazione della predetta circolare (1° agosto 2011), non si rende applicabile alcuna sanzione.

In sede di operazione amministrativa con gli altri Stati membri, l’Agenzia delle Entrate provvederà a segnalare l’operazione irregolarmente eseguita all’Amministrazione dello Stato membro del fornitore, che potrà recuperare l’eventuale imposta non applicata dal fornitore stesso, il quale, dopo aver consultato il VIES e non aver trovato il cliente italiano, avrebbe dovuto infatti trattare l’operazione come interna e non come intracomunitaria.

Operazioni Intracomunitarie svolte in attesa di iscrizione al VIES

Una volta inviata l’istanza per l’iscrizione al VIES all’Agenzia delle Entrate, la soggettività attiva e passiva per le operazioni intracomunitarie è sospesa fino al 30° giorno successivo, periodo nel quale il soggetto IVA può operare in piena legittimità solo per le operazioni interne. Dal 31°giorno, invece, salvo rifiuto esplicito da parte dell’Agenzia, il soggetto IVA è iscritto nel VIES ed acquisisce in tal modo la legittimità anche in ambito intracomunitario. Alla luce di ciò, le operazioni eseguite prima della formazione del silenzio-assenso per l’iscrizione al VIES, quindi nei trenta giorni successivi alla richiesta, sono da considerarsi come operazioni “Interne”, ovvero vedono applicazione dell’IVA per le cessioni e l’aggiunta dell’IVA estera per gli acquisti da parte del fornitore comunitario.

Ne deriva che, in questo lasso temporale, anche se l’autorizzazione verrà poi concessa, l’eventuale emissione della fattura senza IVA ad opera del cedente nazionale è sanzionata con una pena dal 100% al 200% del tributo (art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97), mentre l’indebita esecuzione dell’inversione contabile ad opera del cessionario nazionale è punita con una sanzione pari all’imposta indebitamente detratta (art. 6 comma 6 del DLgs. 471/97).

Come verificare l’iscrizione al VIES

L’Agenzia delle Entrate ha avviato sul proprio sito un servizio che consente di controllare i soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie; ossia i soggetti che, ad oggi, risultano iscritti al VIES.

Basterà collegarsi al seguente indirizzo internet

http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm

quindi inserire la Partita IVA per poter verificare se l’Agenzia autorizza o meno il soggetto a porre in essere operazioni INTRA. Se compare la scritta “CODICE IVA NON VALIDO/NON CORRETTO”, significa che la partita IVA digitata non è inserita nell’archivio VIES. Viceversa la segnalazione “CODICE IVA VALIDO” indica l’iscrizione al VIES.