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Riforma Cartabia: il procedimento davanti al Giudice di Pace

La Riforma Cartabia introduce una serie di novità anche al giudizio davanti al Giudice di Pace che cambiano radicalmente il panorama al quale si era abituati. 

 

Il giudizio del Giudice di Pace diventa telematico 

La Riforma adatta il procedimento dinanzi al Giudice di pace alle esigenze del processo telematico.  Al Giudice di Pace si applicano di conseguenza: 

  • le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3 e 127-bis (udienza con collegamenti audiovisivi) e 127-ter (deposito di note scritte), 193, comma 2 c.p.c (dichiarazione del CTU per il giuramento con firma digitale) e art. 196-duodecies disp. att. c.p.c. (udienza con collegamenti audiovisivi a distanza) a far data dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data; 
  •  le disposizioni previste al capo I del Titolo V-ter, disp. att. c.p.c. (giustizia digitale) a far data dal 30 giugno 2023 anche per i procedimenti pendenti a tale data.  

 

Forma della domanda davanti al Giudice di Pace 

Nel procedimento davanti al Giudice di Pace la domanda, dopo la Riforma del processo civile, si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.  

La domanda al Giudice di Pace quindi si propone con ricorso, non più con atto di citazione.  

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il Giudice di Pace fa redigere processo verbale che, a cura dell’attore, è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti di cui all’articolo 318 c.p.c.. 

Il ricorso deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione del suo oggetto (nuovo art. 318 c. 1 c.p.c.).  

 

Udienza di comparizione 

Il Giudice di Pace, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti a norma del comma secondo dell’articolo 281-undecies3 (nuovo art. 318 c. 2 c.p.c.). 

 

Costituzione delle parti 

L’attore si costituisce con il deposito del ricorso notificato o del processo verbale di cui all’articolo 316 c.p.c, unitamente al decreto di cui all’articolo 318 (se ha proposto la domanda verbalmente), con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura.  

Il convenuto invece si costituisce a norma dei commi terzo e quarto dell’articolo 281-undecies mediante il deposito della comparsa di risposta e, quando occorre, della procura (nuovo articolo 319 c.p.c.). 

 

Trattazione della causa post-Riforma 

Il Giudice di Pace, alla prima udienza, interroga liberamente le parti e tanta la conciliazione e, se questa riesce, redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il Giudice di Pace procede nelle forme previste dal rito semplificato (art. 281-duodecies, commi secondo, terzo e quarto), e se non ritiene la causa matura per la decisione, procede agli atti di istruzione rilevanti per la decisione. 

 

Decisione della causa 

Quando ritiene la causa matura per la decisione il Giudice di Pace procede ai sensi dell’art. 281-sexies. Il Giudice, quindi, fa precisare le conclusioni e può ordinare la discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla discussione. 

 

Riflessioni sulla Riforma dell’Ufficio del Giudice di Pace 

In conclusione, il nuovo procedimento dinnanzi al Giudice di Pace subisce una drastica modificazione: si insiste per l’implementazione della giustizia telematica e si opta per l’adozione del nuovo rito ordinario semplificato che si introduce mediante ricorso. La vera domanda è: gli uffici del giudice di pace in Italia sono pronti per questo cambiamento? 


Un contributo dell’avv. Melissa Trevisan Palhavan