Il ricorso in Cassazione
La Riforma Cartabia ha modificato il processo di legittimità con diverse e importanti novità: dai nuovi requisiti di contenuto del ricorso in Cassazione alle nuove regole del controricorso.
Prima di scendere nel dettaglio delle principali novità, si ricorda che il ricorso in Cassazione si presenta come un’impugnazione ordinaria, a critica vincolata che non dà luogo ad una nuova valutazione del merito della causa.
Esso comporta soltanto la revisione delle attività processuali che hanno portato alla sentenza oggetto di contestazione, nonché del giudizio di diritto reso con la sentenza medesima.
La funzione della Cassazione è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto nazionale (c.d. attività di nomofilachia).
A seguire le novità apportate dalla riforma al ricorso in Cassazione.
Limiti al ricorso se l’appello conferma la decisione di primo grado
All’art. 360 c.p.c., intitolato “Sentenze impugnabili e motivi di ricorso”, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma”.
I motivi esclusivi richiamati dalla norma sono quelli che fanno riferimento alla giurisdizione, alla competenza, alla violazione o alla falsa applicazione delle norme di diritto o dei contratti e accordi collettivi. La disposizione in esame mantiene la limitazione generale ad ogni caso in cui la pronuncia di appello:
- abbia confermato la decisione di primo grado;
- abbia esaminato e risolto tutte le questioni di fatto nello stesso modo in cui aveva provveduto il giudice delle prime cure.
Requisiti di contenuto del ricorso a pena di inammissibilità
La Riforma apporta delle novità ai numeri 3, 4 e 6 dell’art. 366 in materia di requisiti a pena di inammissibilità del ricorso, richiedendo:
3) la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso;
4) la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano;
6) la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il motivo si fonda, illustrando il contenuto rilevante degli stessi.
Sul contenuto del ricorso la riforma provvede alla soppressione dell’elezione di domicilio a Roma, la cui mancanza era sanzionata con la domiciliazione presso la cancelleria della Corte di Cassazione (abrogazione quindi del comma 2 e 4 dell’art. 366 c.p.c.).
Abolita la richiesta di trasmissione alla cancelleria del fascicolo d’ufficio
Quanto al deposito del ricorso, il nuovo art. 369 c.p.c. dispone che “Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. Soppresso il 3° comma che poneva a carico del ricorrente di chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di impugnazione di trasmettere alla cancelleria della Corte di Cassazione il fascicolo d’ufficio.
Cambiano le regole per il controricorso
Il controricorso, in base alle nuove regole della Riforma Cartabia contenute nella nuova formulazione dell’art. 370 c.p.c., deve essere depositato entro 40 giorni dalla notificazione del ricorso. Il controricorso è depositato insieme agli atti ed ai documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato (viene meno il riferimento alla “cancelleria della corte”).
Procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestatamente infondati
Unificazione dei riti camerali attraverso:
- la soppressione della sezione (sesta) di cui all’art. 376 c.p.c.;
- la concentrazione della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;
- il mantenimento della disciplina di cui all’art. 380 bis c.p.c..
Nello specifico, viene introdotto un procedimento accelerato in luogo dell’attuale filtro per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, disciplinato dal nuovo art. 380-bis c.p.c. (“Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati”).
Lo scopo della riforma è quello di eliminare la sesta sezione, senza far venir meno la funzione filtro che essa ha svolto fino a questo momento. In particolare, “se il giudice (giudice filtro, in luogo della sezione filtro) ravvisa uno dei possibili suddetti esiti, lo comunica alle parti lasciando loro la possibilità di optare per la richiesta di una camera di consiglio ovvero per la rinuncia al ricorso. Quest’ultima possibilità è incentivata escludendo, per il soccombente, il pagamento del contributo unificato altrimenti dovuto a titolo sanzionatorio”.
Parimenti, viene modificato l’attuale art. 380-bis.1 c.p.c. (che diventa quindi unico rito camerale) volto a disciplinare il “Procedimento per la decisione in camera di consiglio”, ora riferito tanto alle sezioni semplici che alle sezioni unite. Tale procedimento troverà applicazione anche per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza.
Rinvio pregiudiziale in Cassazione
Introduzione ex novo del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, attraverso l’introduzione dell’art. 363bis c.p.c., di una questione di diritto da parte del giudice di merito in presenza di determinate condizioni:
- la questione serve per definire anche solo in parte in giudizio e la stessa non è mai stata risolta dalla Cassazione;
- trattasi di una questione che presenta gravi difficoltà di interpretazione;
- la questione può trovare applicazione in molti giudizi.
Nuova forma di revocazione
La riforma introduce nell’art. 362 c.p.c. una nuova forma di revocazione delle sentenze nelle ipotesi in cui il contenuto sia stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla CEDU ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente.