News

Altre news

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Inchiesta doppia Curva: Inter e Milan ed il Modello 231

L’importanza della prevenzione:

Riforma processo lavoro mainini e associati

Riforma Processo Civile: controversie in materia di lavoro

Riforma Cartabia: più attenzione ai licenziamenti 

La Riforma del processo civile interviene anche in materia di controversie di lavoro. 
Di seguito sintetizziamo le principali novità. 

 

Negoziazione assistita 

Anche per le controversie di lavoro è stata introdotta la possibilità di ricorrere allo strumento della negoziazione assistita. 

In tale caso, tuttavia, la negoziazione assistita non si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ma rimane una mera facoltà attribuita alle parti.   

 

L’abrogazione del c.d. rito Fornero e il nuovo capo dedicato ai licenziamenti  

Nell’ottica di una sempre più marcata semplificazione e celerità processuale, la Riforma Cartabia ha provveduto alla definitiva eliminazione del c.d. rito Fornero in materia di impugnativa giudiziaria dei provvedimenti di licenziamento.  

In tale nuovo contesto normativo, il Legislatore, nel confermare la possibilità del lavoratore di fare ricorso al rito ordinario da introdursi con le regole di cui agli artt. 414 e ss c.p.c., ha introdotto il nuovo capo I-bis, (artt. 441 bis e ss.) rubricato “Delle controversie relative ai licenziamenti”. In particolare, l’art. 441 bis introduce un rito specifico nelle ipotesi in cui, congiuntamente all’impugnazione del licenziamento, venga proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, le quali avranno la priorità rispetto alle altre procedure.  

 

Licenziamento ex art. 441 bis: trattazione e decisione 

La nuova procedura è improntata alla celerità e alla concentrazione.  

Infatti al giudice viene concessa la possibilità di ridurre i termini del procedimento fino alla metà, tenuto conto delle circostanze esposte nel ricorso.  Ancora, all’udienza di discussione il giudice dispone, in relazione alle esigenze di celerità anche prospettate dalle parti, la trattazione congiunta di eventuali domande connesse e riconvenzionali ovvero la loro separazione. In ogni caso viene assicurata la concentrazione della fase istruttoria e di quella decisoria in relazione alle domande di reintegrazione nel posto di lavoro. Anche i giudizi di appello e di cassazione dovranno essere decisi tenendo conto delle medesime esigenze di celerità e di concentrazione prospettate per il giudizio di primo grado.  

 

Licenziamento: del socio della cooperativa e discriminatorio 

Nel nuovo Capo I-bis la Riforma Cartabia introduce due nuove disposizioni dedicate a due tipi particolari di licenziamento: 

  • l’art. 441-terLicenziamento del socio della cooperativa” prevede che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei licenziamenti dei soci delle cooperative sono assoggettate alle norme previste per il rito del lavoro;  
  • l’art. 441-quaterLicenziamento discriminatorio” prevede che le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, se non sono proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414, possono essere introdotte, se ne ricorrono i presupposti, con i riti speciali. La proposizione dell’azione nell’una o nell’altra forma però, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con un rito diverso per quella stessa domanda. 

 

Ampliato il filtro per l’appello 

La prima novità di rilevo riguarda la modifica dell’articolo 436-bis c.p.c. (ora denominato “Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell’appello”), relativo all’attuale “filtro” di inammissibilità per gli appelli. 

In relazione agli appelli che non hanno una ragionevole probabilità di essere accolti, il riformatore ha assimilato le ipotesi di manifesta infondatezza, di manifesta fondatezza, d’inammissibilità a quelle d’improcedibilità. 

In questi casi la sentenza viene pronunciata mediante la lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica. Resta fermo il regime decisorio ordinario se non ci fossero i presupposti per la decisione in forma accelerata.

In conclusione, anche il rito del lavoro ha subito le conseguenze della fatidica Riforma del processo civile in Italia che mira ad una giustizia più efficace ed efficiente.  


Un contributo di Melissa Trevisan Palhavan