Rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni. Novità Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una significativa innovazione fiscale: la stabilizzazione del regime di affrancamento delle plusvalenze relative alle partecipazioni societarie e dei terreni edificabili e agricoli. Questa misura, finora soggetta a proroghe annuali, diventa strutturale, offrendo ai contribuenti la possibilità di rideterminare il valore di tali beni su base permanente.
Il nuovo regime di affrancamento
A partire dal 1° gennaio 2025, i contribuenti possono optare per la rideterminazione, rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni possedute alla stessa data, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 18%. L’opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ogni anno, mediante la redazione di una perizia giurata di stima.
Quali soggetti possono beneficiare della rivalutazione?
- Persone fisiche non operanti in regime d’impresa;
- Società semplici e soggetti fiscalmente equiparati (art. 5 TUIR);
- Enti non commerciali, per operazioni fuori dall’attività commerciale;
- Soggetti non residenti, con plusvalenze imponibili in Italia.
Modalità di pagamento dell’imposta sostitutiva
L’imposta può essere versata:
- In un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025;
- In tre rate annuali di pari importo (30 novembre 2025, 2026 e 2027), con un interesse annuo del 3% sulle rate successive alla prima.
Il pagamento della prima rata perfeziona la rideterminazione del valore. Tuttavia, se un contribuente non completa i versamenti successivi, non potrà recuperare l’imposta pagata, rimanendo comunque obbligato ai versamenti residui.
Terreni edificabili e agricoli: cosa cambia?
L’affrancamento consente di determinare la plusvalenza tenendo conto del valore periziato al 1° gennaio 2025 anziché del prezzo di acquisto originario. Questa misura offre vantaggi fiscali, specialmente per chi prevede la vendita del terreno a un prezzo superiore al valore d’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore rideterminato costituisce anche il valore minimo di riferimento per imposte di registro, ipotecarie e catastali, con possibili rettifiche in caso di dichiarazione di un valore inferiore.
Inoltre, per chi possiede terreni edificabili ma non ha intenzione di venderli nel breve termine, la rivalutazione può rappresentare un’opportunità strategica per ottimizzare la pianificazione patrimoniale e ridurre il carico fiscale futuro.
Rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni: partecipazioni sociali
Il regime si applica sia alle partecipazioni non quotate e a quelle quotate. Per le partecipazioni non quotate, il valore deve essere determinato attraverso una perizia giurata, mentre per quelle quotate si utilizza la media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre dell’anno precedente.
L’opzione per l’affrancamento è particolarmente vantaggiosa per chi intende cedere partecipazioni rivalutate in passato, poiché la nuova imposta sostitutiva del 18% può essere compensata con l’imposta già versata in occasione di precedenti rivalutazioni.
Inoltre, questa misura offre un’opportunità interessante per le operazioni di passaggio generazionale, consentendo di rivalutare il valore delle quote prima di trasferirle a eredi o donatari, con una potenziale riduzione della tassazione futura sulle eventuali plusvalenze.
Cosa succede in caso di donazione o successione?
- Donazione: il beneficiario subentra nella posizione fiscale del donante, mantenendo il valore rivalutato ai fini della futura cessione.
- Successione: il valore fiscale per l’erede sarà quello dichiarato nella successione, con perdita degli effetti della rivalutazione effettuata dal defunto.
Pertanto, chi intende pianificare la trasmissione del patrimonio societario a familiari dovrebbe valutare attentamente se procedere con una rivalutazione anticipata per mantenere il valore fiscale aggiornato e ridurre il rischio di una tassazione elevata sulle future plusvalenze.
Vendita a prezzo inferiore a quello di rivalutazione
Una questione rilevante è la possibilità di cedere un bene a un valore inferiore rispetto a quello risultante dalla perizia di rivalutazione. In passato, l’Agenzia delle Entrate aveva adottato una posizione rigida, negando i benefici dell’affrancamento in questi casi. Tuttavia, con la Circolare n. 1/E del 22 gennaio 2021, è stata introdotta una maggiore flessibilità.
Oggi, è possibile effettuare la vendita di un bene a un prezzo inferiore rispetto a quello rivalutato, senza perdere il beneficio fiscale, a condizione che nell’atto di vendita sia esplicitamente menzionata la perizia di rivalutazione. Ciò consente di mantenere il valore rideterminato come riferimento ai fini della determinazione della plusvalenza, evitando l’applicazione della tassazione ordinaria sulla plusvalenza calcolata sul valore storico del bene.
Tuttavia, è necessario valutare attentamente se la vendita a un prezzo inferiore comporti vantaggi effettivi o se sia più conveniente mantenere il valore rivalutato per una futura cessione a condizioni economiche migliori.
Rivalutazione delle partecipazioni sociali e dei terreni: terreni
L’impostazione per la rivalutazione dei terreni segue quanto previsto per la rivalutazione delle partecipazioni sociali. L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore dei terreni è del 18%
Considerazioni finali
Finalmente il Legislatore ha inserito in via stabile una possibilità prevista temporaneamente da ormai molti anni di seguito. L’imposta sostitutiva è più alta rispetto agli anni scorsi e risulta necessario verificare l’ammontare del vantaggio fiscale caso per caso.
Innegabile è l’utilità di tale agevolazione nel caso di cessione di quote societarie o di immobili iscritti a bilancio a valori molto bassi.
Mainini & Associati rimane pertanto a disposizione per una valutazione di opportunità preventiva, da verificarsi, come detto, caso per caso.