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Sentenza pilota sulla tutela degli animali

 
SENTENZA PILOTA  trib. sez. Civile Milano

Il Comune di Milano costituitosi parte civile sarà risarcito per danno d’immagine dopo aver curato e protetto un cane abbandonato.

La premessa

Il cane per il Codice Civile è una “cosa”, un oggetto, verso il quale possiamo provare dei sentimenti. Ma solamente le nostre emozioni contano, non quelle dell’altro essere vivente.  Lo dice ancora il nostro ordinamento giuridico.

Lo si evince dagli articoli 812, 820 e 923 del Codice Civile e nella parte “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” del Codice Penale  in cui, appunto, è lo stesso titolo che specifica che ciò che conta a livello legislativo è quel che l’uomo percepisce come “offesa” al proprio universo emozionale e non quello che subisce effettivamente l’altro animale. 

La dicitura che apre il libro secondo “dei delitti in particolare”, al titolo IX-bis è ancora quella, nonostante le modifiche avvenute con la Legge 4 novembre 2010, n. 201 che ha cambiato il 544-bis (“uccisione di animali”) e soprattutto il 544-ter (“maltrattamento di animali”) in cui finalmente si sottolinea l’importanza della tutela delle “caratteristiche etologiche” di ogni specie.

Da sottolineare che la giurisprudenza invece ha già fatto passi enormi verso il riconoscimento soprattutto degli animali senzienti come soggetto capace di provare emozioni e dotato di una propria sfera cognitiva.

L’ultima sentenza è “una sentenza pilota”, molto importante in questo senso che afferma pure qualcosa di più e per la prima volta. Oltre a ribadire infatti che un cane è stato vittima di maltrattamenti perché ha provato sofferenza,  riconosce al comune di Milano i danni patrimoniali per la lesione dell’ «immagine pubblica» dello stesso.

Decisione Tribunale di Milano

Il Comune di Milano ha subito danni patrimoniali ed anche «all’immagine pubblica», perché è «titolare di pubbliche funzioni in materia di convivenza tra uomo e animale e di tutela della salute e della dignità degli animali d’affezione». Questa è una delle parti più importanti della motivazione della sentenza emessa dal giudice Mauro Gallina del tribunale di Milano chiamato a decidere sul caso del cane Randall, un cane lupo cecoslovacco rinchiuso in un appartamento senza cibo e senza acqua e abbandonato tra le sue deiezioni. Il caso era stato seguito dall’Ufficio tutela animali del Comune meneghino che si era fatto parte in causa chiedendo un risarcimento per gli interventi compiuti in tutto il percorso che ha portato dalla scoperta delle condizioni di Randall fino alla sua cura e ripresa fisica e psicologica.

Il pastore era a casa di un uomo che lo deteneva dopo che il suo proprietario era ritornato nel paese d’origine. E’ quest’ultimo che dovrà al Comune di Milano 2441 euro di risarcimento appunto perché l’istituzione ha: «visto frustrati i propri scopi statutari, con conseguente detrimento del prestigio e dell’ immagine pubblica» e «il contegno criminoso» del condannato ha «determinato il Comune ad assumersi numerose voci di spesa per la cura e la custodia dell’animale».

Per il giudice il cane ha subito uno «stato di grave patimento» e manifestava tutta la sua sofferenza con «gemiti» incessanti, tanto da far intervenire gli Enti preposti.

Quest’ultima parte della decisione del magistrato segue così l’andamento di altre sentenze in cui, appunto, il cane viene riconosciuto come un soggetto capace di provare emozioni e riconosce dunque una condotta lesiva nei confronti dell’animale stesso.

Inoltre. Cosa dice esattamente il Codice penale.  

Art. 544-bis, “Uccisione di animali”  “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”.

Art. 544-ter, “Maltrattamento di animali”

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (1) La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.

Così come modificati dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, L. 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 727, “Abbandono di animali”  Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Art. 638, “Uccisione o danneggiamento di animali” 1. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309.

2. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.