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L’importanza della prevenzione:

Sicurezza del lavoro: sanzioni in materia

Il datore di lavoro è colui che ha le maggiori responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ha, innanzitutto, due obblighi non delegabili.

  • La valutazione di tutti i rischi (redazione del Documento di Valutazione dei Rischi),
  • la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).     

Il Datore di Lavoro, che non ottemperasse a tale  obbligo di redazione del DVR, è suscettibile di sanzione con ammenda che va da un minimo di 1.096€ ad un massimo di 4.384€ (se il documento risulta incompleto). In caso di omessa redazione invece, il Datore di lavoro rischia l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€.

Se a mancare invece è la nomina dello RSPP, vi è l’arresto da tre a sei mesi o un’ammenda da 2.500€ a 6.400€.

Per inadempienze relative agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti nonché dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il datore di lavoro può essere sanzionato con l’arresto da due a quattro mesi o con un’ammenda da 1.315,20 € a 5.699,20 €.

Gli obblighi in capo sia al Datore di lavoro che al Dirigente.

  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20€ a 5.699,20€ nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni non adatte alle loro capacità professionali o alle loro condizioni di salute;
  • ammenda da 2.192€ a 4.384€ per mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste,
  • arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822€ a 4.384€ per mancata consegna agli RLS del Documento di Valutazione dei Rischi.
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 1.800€ per omessa comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso dell’evento, ai soli fini statistici e informativi;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000€ a 4.500€ per omessa denuncia all’INAIL degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a 3 giorni;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 50€ a 300€ per omessa comunicazione all’INAIL dei nominativi del RLS.