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M&A: Chiomenti e Mainini & Associati con il fondo di investimento ISQ e CubeCold

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Spese scolastiche fino al liceo – detrazioni

Visto che abbiamo trattato nella circolare precedente delle spese universitarie in questa ci occuperemo delle spese scolastiche per studenti non universitari.
La Legge 107/2015 che all’art.1 c.151 lett. a) modifica l’art. 15 c.1 del TUIR, ha consentito la detrazione del 19%, oltre che delle spese sostenute per la frequenza alle scuole secondarie, anche delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione, sia pubbliche che private.
OSSERVA
– il primo ciclo comprende la scuola materna, la scuola primaria, della durata di cinque anni (c.d. scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media);
– il secondo ciclo riguarda la scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005.
Quali spese detrarre
Tra le spese sostenute, rientrano in detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
· le tasse di iscrizione e di frequenza;
· i contributi obbligatori;
· i contributi volontari;
· le erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Nella Circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene fatta una vera e propria distinzione tra quello che è considerato contributo volontario e quella che è l’erogazione liberale erogata agli istituti scolastici, detraibile con il codice 12, con quanto invece viene inteso per erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa, detraibile, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR, con il codice 31.
Rientrano tra le spese detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese sostenute per:
· la mensa scolastica;
· i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune;
· le gite scolastiche;
· l’assicurazione della scuola;
· ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici e per il servizio di trasporto scolastico.
Quanto detrarre e quale documentazione è necessaria?
Per l’anno d’imposta 2017 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 717,00.
Per le spese relative alla mensa scolastica va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro – che deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il
nome e cognome dell’alunno.
Il contribuente deve inoltre esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del periodo d’imposta.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento in contanti o con altre modalità(diverse da quelle sopra indicate) o nel caso di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati
dell’alunno / studente.
Per le spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di pagamento contente gli importi sostenuti nel corso dell’anno d’imposta e i dati dell’alunno – studente.
Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi il documento comprovante la spesa consiste nell’attestazione dell’istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell’alunno / studente. Visto che abbiamo trattato nella circolare precedente delle spese universitarie in questa ci occuperemo delle spese scolastiche per studenti non universitari.
La Legge 107/2015 che all’art.1 c.151 lett. a) modifica l’art. 15 c.1 del TUIR, ha consentito la detrazione del 19%, oltre che delle spese sostenute per la frequenza alle scuole secondarie, anche delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell’infanzia del primo ciclo d’istruzione, sia pubbliche che private.
OSSERVA
– il primo ciclo comprende la scuola materna, la scuola primaria, della durata di cinque anni (c.d. scuola elementare) e la scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media);
– il secondo ciclo riguarda la scuola secondaria di secondo grado (c.d. scuola superiore).
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005.
Quali spese detrarre
Tra le spese sostenute, rientrano in detrazione, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
· le tasse di iscrizione e di frequenza;
· i contributi obbligatori;
· i contributi volontari;
· le erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.
Nella Circolare 7/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate viene fatta una vera e propria distinzione tra quello che è considerato contributo volontario e quella che è l’erogazione liberale erogata agli istituti scolastici, detraibile con il codice 12, con quanto invece viene inteso per erogazione liberale finalizzata all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa, detraibile, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR, con il codice 31.
Rientrano tra le spese detraibili con il codice 12 (contributi volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti) le spese sostenute per:
· la mensa scolastica;
· i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, anche se reso dal Comune;
· le gite scolastiche;
· l’assicurazione della scuola;
· ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi  scolastici e per il servizio di trasporto scolastico.
Quanto detrarre e quale documentazione è necessaria?
Per l’anno d’imposta 2017 la detrazione massima spettante per ogni figlio fiscalmente a carico è pari a euro 717,00.
Per le spese relative alla mensa scolastica va presentata (e conservata) la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – scuola, Comune o altro – che deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il
nome e cognome dell’alunno.
Il contribuente deve inoltre esibire e conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del periodo d’imposta.
Nel caso in cui sia previsto il pagamento in contanti o con altre modalità(diverse da quelle sopra indicate) o nel caso di acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, la spesa potrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati
dell’alunno / studente.
Per le spese relative a gite scolastiche, corsi di lingua, di teatro, assicurazione della scuola
e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa va presentata (e conservata) la ricevuta o la quietanza di pagamento contente gli importi sostenuti nel corso dell’anno d’imposta e i dati dell’alunno / studente.
Se il pagamento è stato effettuato nei confronti di soggetti terzi il documento comprovante la spesa consiste nell’attestazione dell’istituto scolastico, dalla quale risulti anche la delibera di approvazione e i dati dell’alunno / studente.