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SUL TAVOLO L’AMMISSIONE AL CONCORDATO – Fallimenti al primo presidente

Sull’ammissibilità dell’istanza di fallimento nei confronti di un’impresa già ammessa al concordato preventivo omologato, senza preventiva risoluzione, parola al primo presidente della Cassazione.

Con ordinanza interlocutoria n. 8919 del 31.03.2021 la prima sezione della Suprema corte ha rimesso al primo presidente gli atti con riferimento ad una questione di massima di particolare rilevanza concernente l’ammissibilità dell’istanza di fallimento ex artt. 6 e 7 l.f. nei confronti di impresa già ammessa al concordato preventivo omologato e non eseguito, a prescindere dalla risoluzione del medesimo.

La decisione si giustifica in ragione della speciale importanza attribuita alla quaestio iuris sulla quale provocare l’intervento delle sezioni unite al fine di individuare un precedente vincolante, che funga da guida interpretativa per la giurisprudenza di merito e di legittimità.

Premette il Collegio l’inesistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto, richiamando due precedenti pronunce della Sesta Sezione (ordinanze n. 17703/2017 e n. 29632/2017) favorevoli all’ammissibilità.

L’orientamento seguito poggia sul principio secondo il quale, in ipotesi di impresa ammessa al concordato preventivo poi omologato e in costanza di inadempimento dei debiti concorsuali, il creditore insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, a prescinderne dall’intervenuta risoluzione del concordato, per far valere il proprio credito purché nella misura ristrutturata e non originaria, ritenendo superato l’automatismo tra risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento a seguito della riforma dell’art. 186 l.f. operata dal D.lgs. N. 169 del 2007.

Nelle menzionate pronunce, la specialità di cui all’art. 186 l.f. non si considera soppressiva del potere ex artt. 6 e 7 l.f. – espressione di un principio generale – di provocare la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente, sul presupposto che, omologato il concordato e scaduto il termine per la risoluzione, il debitore continua ad essere obbligato all’adempimento.

Autorevole dottrina avanza censure alla dichiarabilità del fallimento omisso medio, assumendo una posizione in netto contrasto con l’orientamento di legittimità.

Evidenzia, infatti, la mancanza di una norma che facoltizzi i legittimati ex artt. 6 e 7 l.f. a chiedere, come raccordo, una conversione del concordato inadempiuto e irrisolto in fallimento, diversamente da quanto previsto dal legislatore in altre ipotesi dalla stessa l.f..

Secondo tale impostazione dottrinale, inoltre, la specialità di cui all’art. 186 l.f. osterebbe all’indiscriminata applicazione dell’art. 6 l.f. a qualsivoglia situazione di insolvenza.

Le istanze della dottrina hanno trovato accoglimento, nonostante la coerenza mantenuta dagli Ermellini in materia, sollevando un quesito di carattere generale che sottende ulteriori ricadute applicative e sistematiche non ignorate dal collegio e, anzi, rimesse al primo presidente, con l’auspicio che sulla questione si pronuncino le sezioni unite al fine di chiarire il dubbio dirimente.

Avv. Paola Cavallero - Studio Mainini&Associati
Dott.ssa Clara Cimino

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