03/11/2011
La manovra di ferragosto (DL n.138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli (c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative diversamento del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre appositi nuovi codici tributo. Riguardo ai soggetti obbligati al c.d. “super bollo” auto, l’articolo 1 del decreto in commento stabilisce, in particolare, che: per l’anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il sopraindicato requisito di potenza; per gli anni 2012 e successivi, al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di cui sopra.
Premessa
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.10.2011 sono state individuate le modalità per il pagamento dell’addizionale erariale introdotta dalla manovra finanziaria dello scorso luglio, per i veicoli di grossa cilindrata. Chi al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare l’addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello “F24 elementi identificativi”, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L’importo dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225.
Con la presente trattazione illustriamo, nei particolari, le ipotesi di applicazione dell’addizionale al bollo auto nonché le modalità di versamento del tributo.
Ambito di applicazione del “superbollo”
I soggetti che, alla data del 06.07.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”. L’addizionale al bollo auto, quindi, è dovuta qualora sussistano le seguenti condizioni: il superbollo è dovuto in relazione a autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt; per il 2011 deve essere versato da coloro che – alla data del 06.07.2011 – risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di autovetture e autoveicoli con l’indicato requisito di potenza.
OSSERVA
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, precisiamo che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che per il 2012 e per gli anni successivi il superbollo va versato alla data di scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98. Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lussi, quali berline, Suv o auto sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l’applicazione del super bollo:
AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL “SUPERBOLLO”
Modello Potenza (kW)
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ASTON MARTIN da 313 a 380
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AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258
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FERRARI da 338 a 485
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LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257
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PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368
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ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240
Il valore dell’addizione
L’addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ammonta a 10 euro per ogni kW di potenza superiore a 225. Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a:
ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO
Modello Potenza (kW) Superbollo
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ASTON MARTIN da 313 a 380 Da 880 a 1.550 euro
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AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258 330 euro
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FERRARI da 338 a 485 Da 1.130 a 2.600 euro
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LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257 320 euro
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PORSCHE Cayenne 3ª serie
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Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368 540 / 690 / 1.430 euro
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ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240 150 euro
Ad ogni modo, come pubblicato su alcune riviste specializzate non sono molte le auto interessate al super bollo. E’ stata stilata una lista ( va comunque presa solo a titolo esemplificativo perché potrebbe non contenere altre auto soggette al super bollo) di autoveicoli che ne sono assoggettati e che per immediatezza di consultazione si riporta.
Marca Modello Kw
ALPINA-BMW
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B3 (2008) B3 S ……………….. 294
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B5 (2009) B5 Biturbo ……….. 373
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B6 (2003) B6 S ………………… 390
ASTON MARTIN da 313 a 380
AUDI
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A4 4ª serie S4 3.0 V6 TFSI …
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A5/S5/Cabrio S5 3.0 V6 TFSI ………………. 245
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Q7 3.0 V6 TFSI 333CV …
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A3 2ª serie RS3 SPB. 2.5 TFSI
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Q7 4.2 V8 TDI …………………………………………….250
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TT 2ª serie TT RS Coupé – Roadster 2.5 TFSI …
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A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI ……………………………… 258
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A5/S5/Cabrio S5 4.2 V8 … / RS5 4.2 V8 FSI ……… 260/331
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A8 3ª serie A8 4.2 V8 FSI … / A8 L 6.3 W1 …………273/368
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R8 4.2 V8 … / 5.2 V10 … / 5.2 V10 GT … 316/386/412
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Q7 6.0 V12 TDI … 368
BENTLEY …………….da 377 a 463
BMW
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X6 ……………………………………………….. 357
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Serie 6 … 640i … / 650i …………………………………… 235 / 300
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Serie 7 (F01/02/04) 740i-Li … / 750i-Li …………….240 / 300
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Serie 1 Coupé (E82) …………………………………………250
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Z4 (E89) ………………………………………………………..250
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Serie 5 … 550i ……………………………………………..… 300
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X5 (E70) ………………………………………………………..300 / 408
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X6 (E71/E72)………………………………………………… 300/357/408
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Serie 3 … M3 …………………………………………………. 309
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Serie 7 (F01/02/04) Active Hybrid 7-7L / 760i-Li Eccelsa ……342 / 400
CADILLAC
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Escalade 6.0 V8 aut. Sport ………248 / 301
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CTS CTS 3.6 V6 … e CTS-V 6.2 … 229 / 415
CORVETTE ……………..da 321 a 476
FERRARI ……………….da 338 a 485
FISKER …………………..Karma 300
INFINITI EX/FX/G/M 37 GT-S-AT / FX50 S Premium 235 / 287
JAGUAR
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XF/XJ … 5.0 V8 … / 5.0 V8 SC 283 /…………….. 375
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XK/XKR … 375
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JEEP Gr. Cherokee 3ª s Grand Cherokee 5.7 V8 259
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Overland ………………………………………………….259
LAMBORGHINI Gallardo-Murciélago ……………………………….da 405 a 493
LAND ROVER
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Range Rover 2ªserie 4.4 TDV8 … / 5.0 V8 ………230 / 375
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Rover Sport 5.0 V8 ……………………………………. 375
LEXUS
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GS 2ª serie GS 450h 24V…………………………….. 254
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LS da 270 a……………………………………………… 327
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GS 2ª serie 450h 24V … ………………………………254
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IS 2ª serie IS F 5.0…………………………………….. 311
LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 …………………………………257
MASERATI ……………………………………………da 294 a 331
MAYBACH ……………………………………………da 405 a 463
MERCEDES
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Classe SL (R230) SL 350… / SL 500… / SL 600… / Sl 63 ………………………………………………………232/285/380/386
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Classe GL (X164) GL 450 … / GL 500 ……………………. 250 / 285
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Classe E (W/S212) E 500 4Matic ………………………..… 285
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Classe G (G461/463) G 500 … / G 55 Kompressor …… 285 / 373
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Classe M (W164) ML 500 ………………………………….… 285
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Classe R (BR251) R 500 … 285
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Classe CLS (C218) CLS 500 … / CLS 63 AMG ………………..300 / 386 / 410
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Classe E E 500 … / E 63 ……………………………………………300/386/410
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Classe CL (CL216) CL 500 …/CL 600 …/CL 63…/CL65…..320/380/400/463
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Classe S (W/V221) S 500 …/S 600…/S 63…/S 65 … ………320/380/400/463
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Classe C (W/S204) C 63 ………………………………………….. 336 / 358
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Classe C Coupé C 63 AMG Coupé ………………………………. 336 / 468
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SLS (C197) SLS AMG Coupé……………………………………… 420
NISSAN
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Z 370Z Coupé/ Roadster 3.7 V6 ………………………. 241
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GT-R GT-R 3.8 V6 ………………………………………..… 390
OPEL Insignia 2.8 T 4×4 325CV ………………………………… 239
PORSCHE
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Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S /4.8 Turbo ……279 / 294 / 368
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Panamera 3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8 Turbo/4.8 Turbo S …….279/294/368/405
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Boxster (987) Boxster 3.4 24V…………………………………….. 228 / 235
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Cayman (987) Cayman 3.4 ……………………………………….… 235 / 243
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911 (997) Carrera/Targa/GT3/Turbo …………………………da 254 a 390
ROLLS ROYCE Ghost Ghost 6.6 …………………………………………….. 420
VOLKSWAGEN
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Touareg 2ª serie 4.2 V8 TDI DPF tiptronic 240 ………………………279
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Touareg 2ª serie Touareg 3.0 V6 TSI Tiptronic Hybrid …………….279
Il termine per il pagamento
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale il superbollo, per l’anno 2011, deve essere versato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 20.10.2011 ha precisato che vista l’entrata in vigore del decreto in data 11.10.2011, il super bollo deve essere versato entro il 10.11.2011.
OSSERVA
Esposta la posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria evidenziamo che da una attenta lettura del testo del DM non risulta indicata specificatamente nessuna data di entrata in vigore dello stesso. In tal caso, gli artt. 7 e 15 del DPR 28.12.1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l’applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loropubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Con riferimento al DM 01.10.2011 in esame, quindi, non potendo esserci dubbi sulla circostanza che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge (l’art. 23 co. 21 del DL 98/2011) e che abbia contenuto normativo, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può che essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11.10.2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni. Si ritiene, pertanto, che il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scada quindi il 25.11.2011 e non il 10.11.2011.
Prendiamo atto, in ogni caso, che fino ad oggi il l’Agenzia delle Entrate e lo stesso Ministero dell’Economia considerano il 10.11.2011 quale termine ultimo per il versamento del superbollo. Consigliamo pertanto – salvo diversi chiarimenti – di procedere al pagamento del tributo entro tale data.
Per gli anni 2012 e seguenti, invece, l’addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.
Le modalità di pagamento
Con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo relativi al versamento del “superbollo”:
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“3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
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3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011-Sanzione”;
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“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011- Interessi”
Trattamento sanzionatorio
Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 23 comma 21 della manovra di ferragosto,in caso di omesso o insufficiente versamento dell’addizionale si applica la sanzione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell’importo nonversato. A tal fine , si utilizzano i codici tributo sopra esposti: codice tributo 3365 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione) e codice tributo 3366 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi).
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