PREMESSA
L’art. 16 co. 2 del DL 201/2011 (così come modificato dall’art. 60 – bis della Legge di conversione al decreto legge sulle liberalizzazioni) ha stabilito che dal 1 maggio di ogni anno, tutte le unità da diporto ( non previsto, in sede di conversione di legge, il requisito dello stazionamento in porti marittimi nazionali, della navigazione ovvero, dell’ancoraggio in acque pubbliche, anche se in concessione a privati) sono soggette al pagamento di una tassa annuale che deve essere calcolata nelle misure di seguito indicate:
MISURA DELLA TASSA ANNUALE SULLE IMBARCAZIONI
LUNGHEZZA DELLLO SCAFO IMPORTO
da 10,01 metri a 12 metri | euro 800 |
da 12,01 a 14 metri | euro 1.160 |
da 14,01 a 17,01 metri | euro 1.740 |
da 17,01 a 20 metri | euro 2.600 |
da 20,01 a 24 metri | euro 4.400 |
da 24,01 a 34 metri | euro 7.800 |
da 34,01 a 44 metri | euro 12.500 |
da 44,01 a 54 metri | euro 16.000 |
da 54,01 a 64 metri | euro 21.500 |
superiori a 64 metri | euro 25.000 |
OSSERVA
Ai fini dell’applicazione del tributo nella misura corretta, la lunghezza dell’imbarcazione deve essere misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 già utilizzate per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto. La tassa in commento è ridotta in misura proporzionale in relazione alla vetustà dell’imbarcazione. Nello specifico, è ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del 45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione
Anzianità dell’unità di diporto Percentuale di sconto
5 15%
10 30%
15 45%
Esempio
Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto di proprietà di un privato, costruita nel 2000 e di lunghezza pari a 18 metri. In tal caso, la tassa annuale dovuta sarà così calcolata:
-
Età del veicolo: 2012 – 2000 = 12 anni;
-
Riduzione spettante in base all’età del veicolo (12 anni) = 30%;
- Tassa di stazionamento dovuta: (2.600 – 30%) = Euro 1.820
Casi di riduzione della tassa
Il legislatore ha previsto, altresì, che la tassa sia ridotta alla metà per:
-
le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
-
le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5.
Casi di esclusione dal pagamento della tassa
La norma prevede, espressamente, alcuni casi di esclusione dal pagamento della tassa, come ad esempio
-
le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici; ad esempio:
-
quelle obbligatorie di salvataggio;
-
i battelli di servizio e così via, compresi i tender, purchè rechino l’indicazione dell’unità da diporto al cui servizio sono posti;
-
unità da diporto con bandiera italiana ma in possesso di soggetti esteri; unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
-
le unità da diporto che presentano una lunghezza inferiore a 10 metri (i natanti iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto sono comunque esclusi dalla tassa).
La tassa non è, altresì, dovuta
-
per le unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore;
-
per le unità usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell’atto;
-
per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempimento dell’utilizzatore.
OSSERVA
Per favorire lo sviluppo della nautica da diporto, il legislatore ha previsto, infine, che la tassa non si applichi alle unità da diporto per il primo anno dalla prima immatricolazione.
Soggetti tenuti al pagamento della tassa in esame
Sono tenuti al pagamento della tassa in esame:
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i proprietari,
-
gli usufruttuari,
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gli acquirenti con patto di riservato dominio,
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gli itilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria, per la durata della stessa, residienti nel territorio dello Stato,
-
le organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
OSSERVA
L’Assilea con la circolare n. 15 del 17 aprile 2012 fa presente che, nel caso di locazione finanziaria, non è previsto alcun vincolo di solidarietà della società di leasing, in analogia a quanto avviene in materia di responsabilità civile ex art. 2054 c.c. Dunque, non sono tenuti al pagamento della tassa le società di leasing, nonché i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che utilizzano le unità da diporto, incluse quelle iscritte al Registro Internazionale, per svolgere attività di locazione e di noleggio, posto che queste ultime ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice della nautica da Diporto non possono essere utilizzate per altri fini.
Resta il fatto che la tassa la devono pagare gli utilizzatori. Con la conversione del decreto liberalizzazioni è stata introdotta al comma 5-bis dell’art. 16 del DL 201/2011 l’esenzione a favore delle unità che siano rivenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore. L’Associazione, nell’auspicare una conferma ufficiale da parte degli organi competenti, ritiene che debbano essere esclusi quei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che svolgono l’insegnamento professionale della navigazione da diporto ed il diving. In sede di conversione del DL 1/2012 è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 16 del DL 201/2011 convertito, che prevedeva l’esclusione dal pagamento della tassa per unità che si fossero trovate in un’area di rimessaggio e limitatamente ai giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. Dunque la tassa si paga anche se la barca è messa in secco e anche se batte bandiera estera ma è posseduta da un soggetto italiano.
Codici tributo per il versamento
Per consentire il versamento, mediante il modello “F24″ Versamenti con elementi identificativi” l’Agenzia delle Entrate ha istituito i relativi codici tributo.
Codice tributo | denominazione |
“3370” | “Tassa sulle unità da diporto – art. 16,comma 2, d.l. 201/2011” |
“8936” | “Tassa sulle unità da diporto – art. 16,comma 2, d.l. 201/2011 – sanzione” |
“1931” | “Tassa sulle unità da diporto – art. 16,comma 2, d.l. 201/2011 – Interessi” |
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, si dovrà indicare:
– nella sezione “CONTRIBUENTE“:
- i dati anagrafici ed il codice fiscle del soggetto versante;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO” in corrispondenza degli “importi a debito versati”:
- il campo “tipo” è valorizzato con la lettera “R”
- il campo “elementi identificativi” è valorizzato con il codice identificativo dell’unità da diport (sigla di iscrizione);
- nel caso di contratti di locazione, anche finanziaria, il campo”elementi identificativi” è valorizzato anche con l’indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato “GGGGMM” e nei successivi spazi il codice identificativo dell’unità da diporto.
- il campo “codice” è valorizzato con il codice tributo;
- il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l’anno di decorrenza indicato nel contratto.
OSSERVA
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamenti tramite modello F24 sono tenuti ad effettuare il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicato:
a) codice BIC : BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell’unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento;
c) IBAN – IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
Termini di versamento
La tassa in commento è riferita al periodo 1° maggio – 30 aprile dell’anno successivo. Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. Qualora il presupposto per l’applicazione della tassa si verifica successivamente al 1° maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso.
I contratti di locazione (anche finanziaria) di durata inferiore all’anno
Come detto in premessa, gli utilizzatori a titolo di locazione (anche finanziaria) di unità da diporto sono tenuti al versamento della tassa per tutta la durata del noleggio ovvero, della locazione finanziaria così come risultante dal contratto stipulato con la società di locazione/ leasing. Per tali soggetti, la tassa è determinata rapportando a giorni la misura annuale prevista in relazione alla lunghezza dell’imbarcazione.
ESEMPIO
Si supponga il caso di una imbarcazione da diporto, di lunghezza pari a 18 metri, presa in locazione dal 1 maggio 2012 al 1 ottobre 2012, da un privato residente nel territorio dello stato. In tal caso, la tassa annuale sulle unità da diporto dovuta sarà così calcolate:
-
durata della locazione: dal 1 maggio 2012 al 1 ottobre 2012 = 153;
-
tassa annuale prevista Euro 2.600 (lunghezza da 17,01 a 20 metri)
Tassa dovuta dal soggetto che noleggia l’imbarcazione (rapportata al periodo di possesso esposto sul contratto) : Euro 1.090 = (2600/365) * 153.
Relativamente alla fattispecie in esame (locazione di unità da diporto) la tassa deve essere versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo annuale (1 maggio – 30 aprile). In caso di durata annuale, invece, la tassa è versata nelle modalità ordinarie sopra commentate.