Premessa
Entro il prossimo 18 marzo (la scadenza cade il 16, ma essendo sabato e il 17 domenica viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo), deve esere versata la tassa annuale prorogata la primo giorno lavorativo successivo forfettaria relativa alla vidimazione dei libri sociali. Il versamento deve essere effettuato dalle società di capitali, ad eccezione delle società cooperative e le mutue assicuratrici. Sono inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento), a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.
Chi deve versare la tassa
Sono tenuti al versamento della tassa annuale libri sociali le società di capitali e in particolare:
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Società per azioni;
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Società in accomandita per azioni;
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Società a responsabilità limitata;
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Società consortili a responsabilità limitata;
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Aziende speciali e consorzi tra enti territoriali (ex lege 8.6.1990), in quanto provvisti di fondo di dotazione
Sono inoltre obbligate al versamento le:
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società in liquidazione ordinaria;
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le società sottoposte alle procedure concorsuali se permane l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare come previsto dal Codice Civile.
Sono invece escluse:
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le società cooperative;
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le società di mutua assicurazione;
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le società di capitali dichiarate fallite;
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i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili.
Il versamento
La tassa annuale:
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è deducibile ai fini IRES e IRAP;
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è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno
L’importo da versare si differenzia sulla base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1 gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento, quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il prossimo 18 marzo 2013, bisognerà considerare il capitale sociale/fondo di dotazione al 1 gennaio 2012 come di seguito schenatizzato:
IMPORTO del CAPITALE o del FONDO di DOTAZIONE (alla data dell’1.01.2013) |
MISURA DELLA TASSA |
se inferiore o uguale a 516.456,90 euro | 309,87 |
se superiore a 516.456,90 euro | 516,46 |
Modalità di versamento
Le modalità di versamento sono diverse a seconda che le società si trovano nel primo anno di attività (costituite dopo l’1.01.2013), o in un anno di attività successivo al primo.
Società di nuova costituzione
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Per le società costituite dopo il 01.01.2013, il versamento va effettuato con il bollettino di c.c.p, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro operativo di Pescara – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento).
Per le imprese che si trovano in un anno di attività successivo al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, e utilizzando il codice tributo 7085 (Tassa annuale vidimazione libri sociali), indicando, come periodo di riferimento, l’anno 2013. Se una società trasferisce la propria sede sociale in una circoscrizione di cui è competente un altro ufficio delle entrate, non è necessario un nuovo versamento.
Versamento tramite F24
Il versamento deve essere effettuato entro il prossimo 18 marzo 2013 tramite il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, riportando nella Sezione “ Erario” i seguenti dati:
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Codice tributo “7085”;
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Anno di riferimento “2013”.
Compensazione
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L’importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili tenendo presente che nel caso in cui, a seguito della compensazione, il saldo risulti pari a zero, il mod. F24 va comunque presentato.
Deducibilità
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Ricordiamo che la tassa annuale per la numerazione e bollature dei libri e registri sociali è deducibile ai fini Ires e Irap.
Vidimazione libri e registri sociali
In caso di richiesta di vidimazione successiva al 18 marzo 2013, è necessario esibire al Registro delle imprese o al notaio la fotocopia del mod. F24, attestante l’avvenuto versamento. Se invece, la richiesta viene fatta prima della suddetta data, la prova del pagamento non può essere fornita, in quanto non è ancora decorso il termine per effettuarlo (R.M. 20.11.2000, n. 170).
Resta il potere dell’Amministrazione Finanziaria di verificare in seguito l’esecuzione del versamento.
Le sanzioni
Non vi è una specifica sanzione disposta dal D.P.R. n. 641/72, quindi si può fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi contenuta nell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto. Il ravvedimento che può essere effettuato entro 30 giorni con il versamento delle seguenti sanzioni:
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dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
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del 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza
Se viene effettuato entro 1 anno dalla scadenza prevista, verrà applicata la sanzione pari al 3,75% (1/8 del 30%).
Osserva
Entro il prossimo 18.3.2013 è possibile regolarizzare l’omesso versamento della tassa dovuta per il 2012 scaduta il 16.3.2012.
Si evidenzia che sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, viene indicato che la sanzione prevista per la violazione in esame va dal 100% al 200% così come previsto dall’articolo 9 comma 1 del D.P.R. 641/72: “chi esercita un’ attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’ atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 103”. I versamenti dovranno essere effettuati con:
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il mod. F24, per la tassa annuale maggiorata degli interessi legali (con maturazione giornaliera) pari al 2,5%, utilizzando il codice tributo 7085;
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il mod. F23, per la sanzione ridotta utilizzando il codice tributo 678T.
Per la compilazione del modello F23 bisognerà riportare:
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nel campo 6 il codice ufficio RCC;
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nel campo 9 la causale SZ;
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nel campo 11 il codice tributo 678T.
Il modello F23