Dal 1° giugno 2013 saranno operative le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi. Le regole riguardano, in particolare, i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, ma possono farvi ricorso anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, purché non si tratti di aziende che hanno le caratteristiche di attività e di rischio, di cui all’art. 29, c.7, T.U. Sicurezza.
La Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha chiarito con propria nota n. 2583 del 31 gennaio 2013, il termine ultimo entro il quale i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Nello specifico occorre ricordare che l’art. 29, c. 5, del D.Lgs. n.81/08 (Testo Unico della Sicurezza) prevedeva che i datori fino a dieci dipendenti potessero autocertificare, qualora non fossero aziende ritenute a rischio rilevante per le quali era già esclusa la possibilità di non redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) , l’effettuazione della valutazione dei rischi fino alla scadenza del 30 giugno 2012. Il termine precedente era stato, una prima volta, prorogato al 31 dicembre 2012 e poi, con la Legge di Stabilità 2013, fissato alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, il quale definisce le procedure standardizzate da usarsi in sostituzione dell’autocertificazione, e comunque non oltre il 30 giugno 2013. Essendo però, il decreto, entrato in vigore il 6 febbraio 2013 si precisa che, salvo proroghe dell’ultima ora, la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.
Entro quella data, pertanto, i datori di lavoro sino a dieci dipendenti dovranno provvedere a redigere la valutazione dei rischi con le procedure standardizzate.
La redazione e la presenza del DVR in azienda, unitamente al rispetto di tutto quanto previsto in materia di sicurezza sul lavoro, si configura altresì come condizione per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
L’apparato sanzionatorio prevede importanti sanzioni; per la mancata valutazione il datore di lavoro è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.
In considerazione della misure sanzionatorie sopra indicate è opportuno che detto obbligo venga valutato molto attentamente.
Al fine di adempiere all’obbligo in questione e di procedere con il completo adeguamento agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m., lo Studio si rende disponibile a fornire, a chi non avesse un proprio consulente di fiducia, i riferimenti di alcune figure titolate a prestare assistenza.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.