In caso di smarrimento del bagaglio il proprietario ha il diritto di agire contro il vettore aereo, al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, in quanto la compagnia aerea è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli avendo avuto la custodia di essi. Essa è tenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non, salvo l’esistenza della prova liberatoria, ovvero deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie e possibili affinché il danno non si potesse verificare. In caso contrario il danneggiato ha diritto ad una compensazione pecuniaria che risarcisce un danno di tipo patrimoniale, se l’organizzatore non prova di aver dato notizia del fatto in questione.
Oltre al danno patrimoniale il vettore e’ tenuto a risarcire anche il danno morale con un importo complessivo liquidato in applicazione all’art.1226 c.c. in via equitativa e non superiore alla soglia prevista dalla convenzione di Montreal del 28/5/1999; questo limite prevede che la responsabilità sia limitata a 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero e può aumentare la somma in caso di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione.
La sentenza del Tribunale Civile di Roma del 17 febbraio 2012 è un chiaro esempio in merito alla responsabilità del vettore.
Una famiglia ha citato in giudizio una grossa compagnia di volo poiché durante lo scalo effettuato all’aeroporto di Roma Fiumicino ha trovato il passeggino, precedentemente imbarcato, rotto ed inutilizzabile, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e dei danni morali. La compagnia di volo, dopo aver negato due volte il risarcimento, si è giustificata dicendo che la richiesta della famiglia doveva essere spedita entro i sette giorni dalla denuncia; inoltre sosteneva la sua non responsabilità invocando quella della società di handling . Il giudice invece ha ritenuto che la raccomandata fosse valida in quanto spedita entro sette giorni dal rientro delle vacanze; in secondo luogo ha affermato che il foro di competenza era quello del domicilio del consumatore, in fine ha affermato che la responsabilità primaria spetta alla compagnia di volo, che successivamente può rifarsi sulla compagnia che gestisce i bagagli a terra .
Il giudice ha riconosciuto conseguentemente il risarcimento sia per il danno patrimoniale sia per il danno non patrimoniale per un ammontare di euro 789,00.
Va aggiunto inoltre che il vettore deve rispondere anche del ritardo nel trasporto di viaggiatori, bagagli e merci e, di conseguenza, esiste anche una responsabilità delle compagnie aeree e quindi la possibilità di richiedere i danni quando il viaggiatore ne subisce a seguito del ritardo o della cancellazione del volo.
La nozione di “ritardo del volo” va ricavata dal contesto del regolamento n.261/2004. Si ha ritardo e non cancellazione quando lo slittamento dell’orario non altera la programmazione originaria del volo. Posta a confronto con la gravità dei danni e dei disagi subiti dai passeggeri, la situazione del volo ritardato non differisce da quella del volo cancellato. Il silenzio del regolamento sul diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di volo ritardato è colmabile alla luce degli obiettivi per cui il regolamento medesimo è stato adottato. Poiché le situazioni da trattare allo stesso modo riguardano danni risultanti da una “perdita di tempo” e poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato, la “perdita di tempo” rilevante al riguardo si ha quando i passeggeri giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo previsto dal vettore aereo. Il fatto che in tema di voli ritardati il regolamento n.261/2004 preveda particolari forme di assistenza non incide sull’idoneità della compensazione pecuniaria a risarcire i danni causati al passeggero in quanto assistenza e risarcimento hanno finalità diverse. Ovviamente, il diritto alla compensazione viene meno di fronte a circostanze eccezionali, cioe’ quando il ritardo dipende da cause sottratte all’effettivo controllo del vettore.
Thomas Sala