Dal 22 febbraio 2014 per effetto dell’attuazione del decreto legge “Destinazione Italia” si è finalmente resa esperibile la scelta del Governo di raggruppare in 11 sezioni speciali di 11 tribunali italiani le controversie in cui è parte una società con sede all’estero, anche se ha sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. Dovranno perciò prendere avvio i giudizi davanti alle sezioni specializzate in materia di impresa dei seguenti tribunali: Bari, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Roma,Torino, Venezia,Trento Bolzano.
La nuova competenza per territorio verrà valutata perciò quando la controversia presenti almeno una delle parti che sia una società estera, a prescindere che essa sia attrice o convenuta.
Nulla dispone, invece, il decreto Destinazione Italia per il caso in cui la società estera entri in giudizio a seguito di una chiamata in garanzia (nel precedente Decreto del Fare, invece, si prevedeva lo spostamento di competenza “sulla semplice richiesta della società stessa”). Nel silenzio della legge appare perciò difficile estendere la possibilità del trasferimento della sede giudiziaria anche per questa ipotesi, visto che le nuove norme rappresentano un’eccezione alle regole generali in materia di competenza e dunque non possono applicarsi in via analogica, ossia i casi espressamente previsti dalla legge medesima.
La stessa conclusione vale a maggior ragione per le situazioni in cui la società estera intervenga volontariamente in un giudizio già iniziato da altre parti dove non avverrà alcun spostamento.
Tale riforma è stata voluta allo scopo di attrarre investimenti esteri e supportare le difficoltà incontrate che da quelle società con sede all’estero, con rappresentanza stabile in Italia, nel gestire la conflittualità giudiziaria inerente all’attività da loro svolta nel nostro Paese e i relativi costi. Si è ritenuto che concentrare queste controversie in pochi tribunali ben raggiungibili dall’estero agevolasse queste società.