È cosa nota ormai agli operatori di mercato, e lo stesso Ministro Padoan lo ha confermato, che prossimamente il Governo varerà alcune disposizioni, probabilmente all’interno della legge di bilancio, concernenti l’apertura di una voluntary bis.
La prima idea del Governo era quella di riproporre esattamente la stessa legge n. 186/14 che regolava la prima voluntary; soltanto una la variazione in merito agli anni accertabili: l’aggiunta delle annualità 2015 e 2016.
D’altra parte, la prima voluntary aveva mostrato alcune lacune concernenti, soprattutto, l’emersione di contanti e beni contenuti all’interno delle cassette di sicurezza. Inoltre, la proposta di considerare anche l’annualità 2016 si scontra con il fatto che i termini dichiarativi per questa annualità sono tuttora aperti; all’opposto, tentare di inserire anni che sono ormai non più accertabili da parte dell’Agenzia delle Entrate può risultare un ostacolo per la più completa adesione da parte dei contribuenti.
È fuori di dubbio che, con l’avvicinarsi del 2018 e la conseguente apertura allo scambio di informazioni in ambito fiscale in vigore dall’entrata del Common Reporting Standard, sarà pressoché impossibile detenere illegalmente all’estero attività, considerando anche il fatto che la lista dei paesi collaborativi si sta sempre più ampliando e pure alcuni paesi black list quali Panama stanno procedendo per essere inseriti nella lista white.
La situazione al momento è quindi la seguente: verosimilmente con la legge di bilancio, verrà varata una nuova Voluntary, con le stesse caratteristiche della precedente in quanto tassi e sanzioni; con un maggior controllo sul rientro del capitale in Italia e comprendente anche l’annualità 2015.
Il Governo non ha ancora le idee chiare in merito all’inserimento, nella nuova procedura, degli anni non più accertabili oltre i 5/6 previsti per legge. Le possibilità sono due: nel caso in cui il Governo volesse attenersi alla normativa ordinaria, l’accertamento partirebbe dall’anno 2011 nel caso di dichiarazione infedele o dal 2010 nel caso di dichiarazione omessa; contrariamente, le annualità 2009 o 2010 verrebbero sanzionate con percentuali molto basse e l’introito recuperato da queste andrebbe vincolato solo a fini sociali, come per esempio per il fondo di emergenza del terremoto.
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Dott. Andrea Filippo Mainini