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whistleblowing studio mainini e associati

Whistleblowing, a chi si applica il decreto attuativo della disciplina europea 

Cos’è e come è disciplinato il Whistleblowing

Il Whistleblowing è l’inglesismo utilizzato per definire il caso in cui il dipendente di una impresa segnali il sospetto di violazioni di leggi o regolamenti e di commissione di reati o casi di corruzione o frode oppure di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.  

Il Whistleblowing è disciplinato dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 attuata, anche se in ritardo anche nel nostro Paese con il decreto legislativo di attuazione n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, vigente dal 30 marzo 2023. 

Le disposizioni, contenenti importanti novità normative, avranno effetto dal 15 luglio 2023. 

L’elemento innovativo più importante consiste nella previsione di tutele più ampie e specifiche per i whistleblowers, cioè coloro che segnalano violazioni considerate idonee a minacciare il «pubblico interesse». 

Sono tali i lavoratori dipendenti o i consulenti e i lavoratori autonomi che vengono a conoscenza, nell’ambiente di lavoro, pubblico o privato, di atti di corruzione o di altre violazioni di regole che sono poste a tutela della collettività. 

 

Elementi di novità del decreto attuativo 

Il decreto rinforza le tutele per il segnalante, consente di inviare le segnalazioni delle violazioni di cui è venuto a conoscenza nell’ambiente di lavoro anche in forma anonima, implementa: 

  • i canali di segnalazione 
  • determina gli uffici  
  • conforma le procedure più efficaci per perseguire le violazioni.  

 

Ambito di applicazione del decreto

Nel settore pubblico le tutele si applicano ai dipendenti, ma anche a  lavoratori e collaboratori che forniscono beni e servizi e realizzano opere per soggetti terzi, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo o rappresentanza anche se di mero fatto che collaborino nell’ambito: 

  •  delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 comma 2 decreto legislativo n. 165/2001); 
  •  delle autorità amministrative indipendenti di vigilanza, regolazione e garanzia; 
  •  degli enti pubblici economici; 
  •  degli enti di diritto privato soggetti al controllo pubblico; 
  •  delle società in house; 
  •  degli organismi di diritto pubblico; 
  •  dei concessionari dei servizi pubblici. 

Per quanto riguarda invece il settore privato, le tutele riguardano i lavoratori:  

  •  subordinati, compresi quelli che svolgono lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, tramite somministrazione di lavoro, in apprendistato, tramite piattaforme digitali, di tipo accessorio; 
  •  autonomi, compresi coloro che collaborano ai sensi dell’art. 409 del Codice procedura civile presso soggetti pubblici o privati. 

Il decreto estende le tutele del segnalante alle violazioni di cui egli venga  a conoscenza anche prima e dopo l’impiego, cioè: 

  • durante la selezione volta all’assunzione  (es: concorso pubblico) o il periodo di prova; 
  • nel periodo successivo allo scioglimento del rapporto lavorativo. 

In questo ultimo caso, però, il segnalante, per godere delle tutele, deve essere venuto a conoscenza della violazione quando il rapporto di lavoro era ancora in essere. 

Restano invece escluse dall’applicazione delle tutele le segnalazioni effettuate per ragioni personali di rivendicazione o contestazione e altre che vengono dettagliate nel Decreto 24/23 all’art1 commi 2, 3 e 4. 

Il decreto contiene disposizioni che riguardano sia i segnalanti, sia coloro, con i quali i whistleblowers intrattengono un rapporto di lavoro.