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Whistleblowing: le condizioni per le misure di protezione nel decreto attuativo 

Cos’è e come è disciplinato il Whistleblowing

Il Whistleblowing è l’inglesismo utilizzato per definire il caso in cui il dipendente di una impresa segnali il sospetto di violazioni di leggi o regolamenti e di commissione di reati o casi di corruzione o frode oppure di situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
Il Whistleblowing è disciplinato dalla Direttiva Europea n. 2019/1937 attuata, anche se in ritardo anche nel nostro Paese con il decreto legislativo di attuazione n. 24/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, vigente dal 30 marzo 2023. 

Le disposizioni, contenenti importanti novità normative, avranno effetto dal 15 luglio 2023. 

Trovate altri articoli relativi al Whistleblowing a questo link e a questo link.

  

Le procedure di tutela del segnalante o whistleblower 

Il segnalante gode di specifiche misure di protezione quali: 

  • il divieto di ritorsione (azioni messe in atto contro il segnalante per vendicarsi della segnalazione); 
  • limitazioni di responsabilità (non punibilità civile, penale e amministrativa); 
  • misure di sostegno (come l’assistenza e la consulenza legale gratuita) da parte degli Enti del Terzo settore.  

Il Decreto attuativo 24/2023 lo prevede in presenza delle due condizioni che seguono. 

In primo luogo quando il segnalante ha presentato segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. Questo accade quando il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che le informazioni, relative alla violazione, fossero vere e fossero quelle contemplate dal decreto.  

Inoltre, quando la presentazione della segnalazione o la divulgazione pubblica delle violazioni o degli illeciti sono avvenute nei casi e nei modi previsti dalla legge.  

 

Le misure di protezione per il whistelblower

Le misure di protezione, tuttavia, non sono garantite se il segnalante dovesse essere condannato con sentenza di primo grado per i reati di: 

  • calunnia che consiste nel denunciare un soggetto per un reato, ben sapendo che lo stesso è innocente; 
  • di diffamazione che si realizza quando una persona offende la reputazione o attribuisce un fatto determinato a un terzo comunicando a più persone; 
  • o quando è ritenuto responsabile civilmente per lo stesso titolo, in caso di dolo o colpa grave.

L’art. 16 comma 4 del Decreto, inoltre prevede che le misure di protezione siano garantite anche se la segnalazione è stata effettuata in forma anonima, se il segnalante ha subito delle ritorsioni o se è stato identificato in seguito.  

Divieto di ritorsione 

Una delle misure di protezione più significative previste dal decreto in favore del segnalante è il divieto di ritorsione nei suoi confronti per aver effettuato la segnalazione.  

Nel caso fosse necessario accertare i  comportamenti ritenuti ritorsivi nell’ambito di procedimenti giudiziari o  stragiudiziali, il decreto presume che questi comportamenti siano stati adottati in conseguenza della segnalazione e quindi estende la propria copertura.  

L’onere di dimostrare che questi comportamenti invece sono estranei ai provvedimenti adottati nei confronti del segnalante è totalmente a carico della parte accusata della ritorsione.  

Tra le condotte ritorsive più significative, contemplate e vietate dal decreto ci sono:  

  • il licenziamento; 
  • la mancata promozione o la retrocessione di grado; 
  • lo spostamento del luogo di lavoro; 
  • la riduzione della retribuzione;
  • l’adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni; 
  • lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro; 
  • la discriminazione e le molestie. 

In relazione alle azioni ritorsive messe in atto dal datore di lavoro, l’autorità giudiziaria, a tutela del segnalante, può adottare tutte le misure necessarie a tutelare immediatamente il soggetto. 

Può quindi disporre il risarcimento del danno, la reintegra nel posto di lavoro, l’ordine di porre fine alla condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi compiuti.  

 

Misure di sostegno del segnalante 

In favore del segnalante è prevista un’attività di informazione, assistenza e consulenza, a costo zero, fornita dagli Enti del Terzo settore, che siano iscritti nell’apposito elenco tenuto dall’ANAC. 

Questi Enti forniscono assistenza prima e dopo la segnalazione, dando informazioni sulla presentazione della segnalazione, sulla protezione prevista in caso di ritorsione, sui diritti del soggetto coinvolto e sulle modalità con le quali accedere al patrocinio gratuito dello Stato. 

Un’altra forma di tutela che il decreto accorda al segnalante è quella che riguarda la sua riservatezza. L’identità del whistleblower non può infatti essere rivelata senza il suo consenso. 

Ogni trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, regolamento UE 2016/679. 

Quando vengono intrapresi determinati procedimenti, la tutela della riservatezza del segnalante può risultare attenuata nei fatti. Ad esempio, nell’ambito del procedimento intrapreso davanti alla Corte dei Conti l’identità del segnalante è segreta solo fino al termine dell’attività istruttoria. 

Per quanto riguarda il tempo di conservazione delle segnalazioni e dei documenti prodotti a supporto della segnalazione, la conservazione è prevista per il tempo necessario a trattare la segnalazione e, comunque, per una durata non superiore ai 5 anni dalla comunicazione della conclusione della procedura.  

Tutele particolari sono previste inoltre per le segnalazioni che sono state inoltrate con modalità particolari, come quelle telefoniche o per mezzo di messaggi vocali, che, una volta registrate o trascritte, possono essere verificate, modificate o confermate successivamente dal segnalante.